Cassazione Civile, Ordinanza n. 11827/2026 del 29/04/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (albergatore)
La controversia
La cliente aveva agito chiedendo il risarcimento del danno e la restituzione di quanto asseritamente pagato per l'acqua servita ai pasti durante un soggiorno in hotel, deducendo che la struttura le avrebbe reiteratamente impedito di bere acqua potabile del rubinetto, costringendola ad acquistare acqua in bottiglia a prezzo elevato. In primo grado la domanda era stata rigettata; in appello il rigetto era stato confermato con compensazione implicita esclusa e condanna alle spese. Con il ricorso per cassazione la soccombente ha dedotto, con il primo motivo, nullità della sentenza d'appello per motivazione apparente e violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato, sostenendo che il Tribunale si sarebbe pronunciato in modo inconferente rispetto ai motivi di gravame. Con il secondo motivo ha denunciato plurime violazioni di legge sostanziali e processuali, contestando in particolare l'affermazione del Tribunale secondo cui non erano stati allegati o provati i fatti costitutivi della pretesa restitutoria e risarcitoria, né il contenuto del preteso accordo contrattuale che avrebbe imposto o consentito la somministrazione dell'acqua di rubinetto, e censurando il richiamo all'assenza di una norma che imponesse la somministrazione di acqua della conduttura pubblica ai clienti dell'hotel.
La decisione
La Corte ha ritenuto inammissibile il primo motivo perché formulato in modo generico, con richiesta sostanzialmente esplorativa di confronto tra motivi di appello e sentenza impugnata, e comunque perché il giudice di merito si era pronunciato sulla domanda risarcitoria, rigettandola per difetto di prova, sicché non vi era violazione dell'art. 112 c.p.c. Il secondo motivo è stato rigettato perché infondato: la Corte ha ribadito che, nel pacchetto turistico e nel soggiorno in mezza pensione, le prestazioni vanno valutate nella loro unitarietà funzionale, ma nel caso concreto il Tribunale aveva correttamente escluso sia il danno da inadempimento sia il danno non patrimoniale, rilevando la mancata allegazione e prova dei fatti costitutivi della domanda, incluso il contenuto delle pattuizioni contrattuali, e ricordando che il danno non patrimoniale è risarcibile solo per lesione non minima di diritti di rango costituzionale ed è comunque danno conseguenza da allegare e provare. Il ricorso è stato quindi rigettato; la ricorrente è stata condannata alle spese del giudizio di cassazione e al pagamento della somma ex art. 96, comma 3, c.p.c., oltre all'ulteriore contributo unificato se dovuto.
Norme richiamate
art. 360 c.p.c.
Il primo motivo è stato dedotto come vizio processuale e il secondo come violazione di legge, ma la Corte ha escluso che le censure integrassero un vizio ammissibile o una reale violazione normativa.
art. 112 c.p.c.
La censura di omessa corrispondenza tra chiesto e pronunciato è stata ritenuta inammissibile perché il giudice di merito si era comunque pronunciato sulla domanda risarcitoria, rigettandola per difetto di prova.
art. 24 Cost.
Richiamato dalla ricorrente a sostegno della nullità della sentenza, senza che la Corte ne ravvisasse una concreta violazione.
art. 111 Cost.
Richiamato dalla ricorrente a sostegno della nullità della sentenza, senza che la Corte ne ravvisasse una concreta violazione.
art. 144 D.Lgs. n. 152/2006
Evocato dalla ricorrente tra le norme asseritamente violate, senza che la Corte ravvisasse pertinenza decisiva alla fattispecie esaminata.
art. 99 c.p.c.
Richiamato dalla ricorrente tra le norme processuali asseritamente violate, senza accoglimento della censura.
art. 100 c.p.c.
Richiamato dalla ricorrente tra le norme processuali asseritamente violate, senza accoglimento della censura.
art. 101 c.p.c.
Richiamato dalla ricorrente tra le norme processuali asseritamente violate, senza accoglimento della censura.
art. 115 c.p.c.
Richiamato dalla ricorrente; la Corte ha ribadito che la mancata prova dei fatti costitutivi legittima il rigetto della domanda.
art. 116 c.p.c.
Richiamato dalla ricorrente; la Corte non ha ravvisato violazione nei criteri di valutazione probatoria adottati dal giudice di merito.
art. 167 c.p.c.
Richiamato dalla ricorrente tra le norme processuali asseritamente violate.
art. 426 c.p.c.
Richiamato dalla ricorrente tra le norme processuali asseritamente violate.
art. 1775 c.c.
Richiamato dalla ricorrente tra le norme sostanziali asseritamente violate.
art. 1375 c.c.
Richiamato dalla ricorrente tra le norme sostanziali asseritamente violate.
art. 1227 c.c.
Richiamato dalla ricorrente tra le norme sostanziali asseritamente violate.
art. 2043 c.c.
Richiamato dalla ricorrente tra le norme sostanziali asseritamente violate, ma la Corte ha escluso la fondatezza della pretesa risarcitoria.
art. 1218 c.c.
Richiamato dalla ricorrente tra le norme sostanziali asseritamente violate.
art. 1322 c.c.
Richiamato dalla ricorrente tra le norme sostanziali asseritamente violate.
art. 2697 c.c.
La Corte ha valorizzato il principio dell'onere della prova, rilevando che la parte attrice non aveva allegato né provato i fatti costitutivi della domanda e il contenuto delle pattuizioni contrattuali.
art. 96, comma 3, c.p.c.
La ricorrente è stata condannata al pagamento di una somma per responsabilità aggravata, ritenendosi integrati i presupposti di legge.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
È stato dato atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115/2002
Richiamato per il calcolo dell'ulteriore contributo unificato dovuto in caso di rigetto del ricorso.
Risoluzione Nazioni Unite A/64/L.63/REV.1 del 26 luglio 2010
Evocata dalla ricorrente a sostegno dell'asserito diritto all'acqua, senza incidenza decisiva nell'esito.
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione, il motivo che denunci una motivazione apparente o una nullità processuale deve contenere censure specifiche e puntuali: non è sufficiente chiedere un generico confronto tra gli atti di appello e la sentenza impugnata, né riprodurre doglianze in modo meramente assertivo.
- La violazione dell'art. 112 c.p.c. non sussiste quando il giudice di merito si sia pronunciato sulla domanda proposta, anche se l'abbia rigettata per difetto di prova o infondatezza nel merito.
- Nel contratto di pacchetto turistico le prestazioni vanno considerate unitariamente, secondo la loro causa concreta e finalità turistica; tuttavia, per ottenere il risarcimento o la restituzione, il danneggiato deve comunque allegare e provare i fatti costitutivi della pretesa, incluso il contenuto delle pattuizioni contrattuali rilevanti.
- Il danno non patrimoniale è risarcibile solo in presenza di una lesione non minima di un diritto di rango costituzionale e resta comunque un danno-conseguenza, che deve essere specificamente allegato e provato.
- L'onere della prova grava su chi agisce in giudizio: la mera allegazione di un disservizio o di un comportamento ritenuto scorretto non basta a fondare la condanna risarcitoria se mancano prova del fatto costitutivo e del titolo contrattuale o extracontrattuale invocato.
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