Sentenza n. 5192/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 5
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: ordinanza di demolizione di tre manufatti asseritamente abusivi destinati ad officina meccanica
Esito
Favorevole al ricorrente (proprietario)
Prevale il privato
La controversia
Il proprietario ha impugnato l’ordinanza comunale di demolizione deducendo il difetto di istruttoria e di motivazione, poiché il responsabile comunale si sarebbe limitato a recepire la relazione del tecnico senza svolgere autonome verifiche; l’illegittimità dell’ordinanza per il generico richiamo al d.P.R. 380/2001, senza puntuale qualificazione urbanistica delle opere e indicazione della specifica norma violata; la manifesta illogicità e contraddittorietà dell’atto rispetto a un certificato di idoneità dell’immobile per l’attività di officina meccanica rilasciato nel 2002, quando le opere erano già esistenti; nonché l’inapplicabilità della sanzione prevista dall’art. 31, comma 4-bis, d.P.R. 380/2001, perché introdotta dopo la realizzazione degli abusi. In primo grado il TAR aveva respinto le censure sulla motivazione e sull’istruttoria, ritenendo puntualmente descritte le opere e richiamando l’onere del privato di provare la corrispondenza tra gli abusi e quelli indicati nella domanda di condono. Aveva invece dichiarato inammissibili le censure relative alla sanzione pecuniaria, ritenendole riferite a un potere futuro non ancora esercitato. In appello è emerso che il proprietario aveva presentato una domanda di condono ai sensi della legge n. 724/1994, ancora pendente al momento dell’ordinanza, e che il Comune non aveva fornito elementi circostanziati per dimostrare che i manufatti sanzionati fossero diversi da quelli oggetto del condono.
La decisione
Il Consiglio di Stato ha accolto l’appello e, riformando la sentenza del TAR, ha accolto il ricorso di primo grado e annullato gli atti impugnati. Il Collegio ha rilevato che dagli atti non era possibile stabilire se i tre manufatti oggetto della domanda di condono coincidessero con quelli colpiti dall’ordinanza di demolizione. Sebbene spetti al privato provare l’entità e il tempo dell’abuso e la corrispondenza tra le opere realizzate e quelle oggetto della domanda di condono, nel caso concreto il proprietario aveva offerto un principio di prova, mentre l’amministrazione non aveva fornito alcun riscontro fattuale né aveva spiegato, nell’ordinanza, la pendenza della domanda di condono o la difformità delle opere rispetto a quelle rappresentate nella domanda. La motivazione dell’ordinanza risultava quindi carente e contraddittoria anche in rapporto al precedente certificato comunale di idoneità dell’immobile, rilasciato per l’attività di officina quando i manufatti erano già presenti. Il giudice ha valorizzato i criteri di buona fede, tutela dell’affidamento e collaborazione tra amministrazione e privato. L’annullamento è stato disposto con natura procedimentale e non sostanziale, facendo salvi gli eventuali ulteriori atti dell’amministrazione all’esito della domanda di condono e previa verifica dell’estraneità delle opere alla domanda, ove il condono sia accolto. Le spese di entrambi i gradi sono state compensate.
Norme richiamate
art. 31 d.P.R. 380/2001
La demolizione delle opere realizzate in assenza di permesso di costruire è stata ritenuta illegittima, nel caso concreto, per l’insufficiente motivazione dell’ordinanza circa la pendenza della domanda di condono e la corrispondenza o difformità delle opere.
art. 31, comma 4-bis, d.P.R. 380/2001
Il TAR aveva ritenuto inammissibile la censura relativa all’applicabilità della sanzione pecuniaria, perché riferita a un potere futuro e non ancora esercitato; la sentenza d’appello non fonda tuttavia su tale questione la decisione di accoglimento.
art. 20 d.P.R. 380/2001
Richiamato nell’ordinanza di demolizione quale disciplina del permesso di costruire e quale base normativa dell’accertamento dell’abuso, ma ritenuto non sufficiente, nel caso concreto, a colmare il difetto di motivazione sull’incidenza della domanda di condono.
legge n. 724/1994
La pendenza della domanda di condono edilizio impone all’amministrazione di considerare e verificare specificamente il rapporto tra le opere oggetto della domanda e quelle sanzionate con la demolizione.
Massime di principio
- Quando un’ordinanza di demolizione riguarda opere già indicate in una domanda di condono edilizio ancora pendente, l’amministrazione deve esaminare e motivare espressamente il rapporto tra le opere sanzionate e quelle oggetto della domanda, chiarendo se vi sia identità o difformità.
- L’ordinanza di demolizione è illegittima per difetto di motivazione e contraddittorietà quando dispone il ripristino senza considerare la pendenza della domanda di condono espressamente risultante dagli atti dell’accertamento e senza indicare elementi concreti dai quali desumere che le opere sanzionate siano diverse o ulteriori.
- In presenza di un principio di prova fornito dal privato circa la corrispondenza tra le opere sanzionate e quelle oggetto di condono, l’amministrazione non può limitarsi ad affermare genericamente in giudizio una successiva rimozione, sostituzione o modificazione dei manufatti, ma deve fornire un riscontro fattuale circostanziato.
- Il rilascio da parte dello stesso Comune di un certificato relativo all’idoneità dell’immobile per l’attività esercitata, quando le opere erano già esistenti, costituisce un elemento che l’amministrazione deve considerare nella motivazione dell’ordinanza di demolizione, in applicazione dei principi di buona fede, tutela dell’affidamento e collaborazione.
- L’annullamento dell’ordinanza di demolizione per carenza istruttoria e motivazionale può avere natura esclusivamente procedimentale, lasciando salvi gli eventuali ulteriori provvedimenti adottabili all’esito della definizione della domanda di condono e della verifica dell’effettiva estraneità delle opere rispetto a essa.
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