Cassazione Penale, Ordinanza n. 29176/2025 del 06/08/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Torino che aveva confermato la condanna pronunciata dal Tribunale di Biella per un furto in abitazione aggravato, commesso a Bioglio il 22 giugno 2017, con contestata recidiva reiterata specifica. Con un unico motivo ha dedotto vizi di motivazione, lamentando la carenza o manifesta illogicità della motivazione sia sulla mancata concessione della circostanza attenuante di cui all'art. 62, n. 6, c.p., sia sulla mancata concessione di una pena sostitutiva, in particolare il lavoro di pubblica utilità o la detenzione domiciliare. La Corte ha rilevato che le censure erano sostanzialmente reiterative di quelle già prospettate in appello e già puntualmente disattese con motivazione coerente e adeguata, senza autonoma e argomentata confutazione delle ragioni decisive della sentenza impugnata.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che i motivi fossero non specifici perché meramente riproduttivi delle doglianze già esaminate e respinte in appello, senza confrontarsi in modo critico con la motivazione del giudice di merito. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende, non ravvisando ragioni di esonero.
Norme richiamate
art. 624-bis c.p.
individua il reato per cui è stata confermata la condanna; dalla motivazione emerge che si tratta di una forma di furto aggravato contestata in relazione ai fatti descritti.
art. 625, n. 2, c.p.
norma aggravatrice richiamata in imputazione insieme all'art. 624-bis c.p.
art. 62, n. 6, c.p.
circostanza attenuante invocata dal ricorrente e ritenuta non concessa con motivazione non illogica dalla corte territoriale.
art. 591, comma 1, lett. c), c.p.p.
la mancanza di specificità del motivo, anche per aspecificità e mancata correlazione con la decisione impugnata, comporta l'inammissibilità dell'impugnazione.
art. 616 c.p.p.
richiamato implicitamente nel dispositivo quanto alle conseguenze economiche dell'inammissibilità, con condanna alle spese e alla somma in favore della Cassa delle ammende.
Corte cost. n. 186/2000
richiamata per escludere ragioni di esonero dal pagamento della somma in favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- È inammissibile il ricorso per cassazione che riproduca pedissequamente questioni già dedotte in appello e già disattese dal giudice di merito, senza una specifica e autonoma confutazione della motivazione impugnata.
- Il requisito di specificità del motivo manca non solo quando la censura è generica o indeterminata, ma anche quando non vi è correlazione tra le ragioni poste a fondamento della decisione impugnata e quelle dedotte nel ricorso.
- La mera reiterazione di doglianze già esaminate e respinte in sede di gravame non integra valido motivo di ricorso per cassazione, poiché il giudice di legittimità non è chiamato a riesaminare questioni non criticate in modo mirato rispetto alla motivazione di appello.
- All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende, salvo specifiche ragioni di esonero.
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