Ordinanza n. 111/2026 - Firenze, Sezione 2
per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, - del provvedimento del Servizio Attività Produttive del Comune di Firenze prot. n. 457218 del 01/12/2025, notificato in pari data, con cui è stata disposta la chiusura immediata dell’attività di commercio al dettaglio esercitata dalla ricorrente nell’area sita in Via Enrico de Nicola 68 angolo Via della Casaccia 4, nonché l’inibizione dell’accesso della clientela all’area stessa; - del provvedimento della Dirigente del Servizio Attività Economiche e Turismo prot. n. 5668 del 08/01/2026, qualificato come "Atto meramente confermativo", con cui è stata respinta l'istanza di riesame in autotutela presentata dalla ricorrente in data 10/12/2025; - di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale, ivi compresi, per quanto occorrer possa, i verbali di accertamento della Polizia Municipale richiamati nella motivazione dei provvedimenti impugnati.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: provvedimento di chiusura immediata dell’attività di commercio al dettaglio e di inibizione dell’accesso della clientela all’area di esercizio, nonché successivo atto di rigetto dell’istanza di riesame in autotutela
Esito
Favorevole al ricorrente (operatore commerciale)
Prevale il privato
La controversia
La società ricorrente ha impugnato, chiedendone l’annullamento previa sospensione cautelare, il provvedimento comunale che disponeva la chiusura immediata dell’attività di commercio al dettaglio esercitata in un’area sita in Firenze e vietava l’accesso della clientela alla medesima area. È stato inoltre impugnato il successivo atto con cui l’amministrazione ha respinto l’istanza di riesame in autotutela, qualificandolo come atto meramente confermativo, nonché gli atti presupposti e i verbali di accertamento della Polizia Municipale richiamati nei provvedimenti. Dal testo dell’ordinanza non risultano specificati i singoli motivi di illegittimità dedotti nel ricorso; la controversia è stata ritenuta bisognosa degli approfondimenti propri della fase di merito.
La decisione
Il TAR ha accolto la domanda cautelare e ha sospeso l’esecutività dei provvedimenti impugnati. Ha ritenuto sussistente il periculum in mora, poiché l’esecuzione della chiusura e dell’inibizione dell’accesso era suscettibile di cagionare un danno grave e irreparabile all’attività della società ricorrente. Quanto al bilanciamento degli interessi, il Collegio ha rilevato che la prosecuzione temporanea dell’attività, fino alla definizione del giudizio, non appariva idonea a incidere eccessivamente sugli interessi pubblici. Il fumus non è stato definito compiutamente, essendo il ricorso bisognoso degli approfondimenti propri della sede di merito. È stata fissata l’udienza pubblica del 9 giugno 2026 per la trattazione del merito. Le spese della fase cautelare sono state compensate.
Norme richiamate
art. 55 c.p.a.
La domanda cautelare è stata esaminata nell’ambito della tutela cautelare collegiale prevista dall’art. 55 c.p.a.; la sospensione è stata concessa in ragione del danno grave e irreparabile e del bilanciamento con gli interessi pubblici.
Massime di principio
- In sede cautelare, la sospensione dell’esecuzione di un provvedimento amministrativo può essere concessa quando l’esecuzione sia suscettibile di cagionare un danno grave e irreparabile al ricorrente e la prosecuzione temporanea dell’attività non risulti eccessivamente lesiva dell’interesse pubblico.
- Quando il ricorso richiede approfondimenti propri della fase di merito, il giudice cautelare può adottare una misura interinale senza definire compiutamente il fumus boni iuris, qualora ricorrano un periculum in mora significativo e un bilanciamento favorevole degli interessi.
Come è indicizzato
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