Sentenza n. 2597/2026 - Napoli, Sezione 9
per l'annullamento: del provvedimento della ASL Napoli 3 Sud prot. 160464 del 27/12/2022 ad oggetto “Chiusura procedimento amministrativo teso al recupero di quanto previsto relativamente alla RTU anno 2013", della nota della ASL Napoli 3 Sud prot. 155568 del 16/12/2022, della nota della ASL Napoli 3 Sud prot. 259179 del 30/12/2021, della nota prot. 2281 del 04/01/2023, della fattura n. 1300000019 del 17/01/2023, ove lesivi, della Deliberazione del Direttore Generale n. 286 del 25/03/2019, successive modifiche ed integrazioni, ove lesiva, e per quanto di ragione, della Deliberazione del Direttore Generale n. 520 del 03/06/202, di ogni altro atto, ancorché interno e non noto, comunque connesso, presupposto e/o consequenziale, se ed in quanto lesivo degli interessi della ricorrente.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: atti dell'ASL relativi alla chiusura del procedimento e alla quantificazione della regressione tariffaria unica per l'anno 2013, pari a € 10.842,30, nonché atti connessi e fattura di recupero
Esito
Favorevole al resistente (azienda sanitaria)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La struttura sanitaria, accreditata per l'erogazione di prestazioni di patologia clinica, ha impugnato il provvedimento con cui l'ASL ha definito e quantificato la regressione tariffaria unica relativa all'anno 2013, deducendo, in particolare, violazione dell'art. 3 l. 241/1990, dell'art. 8-quinquies d.lgs. 502/1992 e degli accordi contrattuali, difetto assoluto di motivazione e di istruttoria, contraddittorietà, illogicità, ingiustizia manifesta, lesione del legittimo affidamento, violazione dei principi di trasparenza, buon andamento e proporzionalità. La ricorrente ha contestato anche l'irragionevolezza della determinazione e la mancata considerazione delle osservazioni svolte nel procedimento. Con il secondo motivo ha lamentato che il considerevole intervallo temporale tra l'accertamento contabile e l'anno di riferimento avrebbe leso l'affidamento in ordine ai livelli di attività svolti e ai pagamenti ricevuti. L'ASL ha eccepito, tra l'altro, il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo, sostenendo che la controversia riguardasse esclusivamente la debenza e il quantum delle somme richieste.
La decisione
Il TAR ha dichiarato il ricorso inammissibile per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo, ritenendo assorbente la questione di giurisdizione e prescindendo dalle ulteriori eccezioni in rito. Gli atti impugnati non riguardavano la programmazione sanitaria regionale, la fissazione dei tetti di spesa, la capacità operativa massima o la ripartizione della spesa tra attività assistenziali, cioè l'esercizio di poteri autoritativi rimesso al giudice amministrativo. Le censure concernevano invece esclusivamente le modalità, i tempi e il quantum della regressione tariffaria, nonché l'effettiva debenza dei corrispettivi, in un rapporto qualificato come paritetico e contrattuale. L'ASL si era limitata a determinare l'importo di un credito ritenuto certo, liquido ed esigibile sulla base degli esiti del tavolo tecnico. La forma procedimentale degli atti non è stata ritenuta idonea a modificare la natura di diritto soggettivo della posizione azionata. È stata quindi affermata la giurisdizione del giudice ordinario, con salvezza degli effetti processuali e sostanziali della domanda ai sensi dell'art. 11, comma 2, c.p.a., purché il giudizio sia riproposto entro tre mesi dal passaggio in giudicato della sentenza. Le spese sono state integralmente compensate.
Norme richiamate
art. 8-quater d.lgs. 502/1992
La struttura ricorrente ha richiamato la disciplina dell'accreditamento istituzionale delle strutture sanitarie private.
art. 8-quinquies d.lgs. 502/1992
Richiamato tra i parametri dedotti dalla ricorrente in relazione agli accordi contrattuali e alla regolazione dei rapporti con il Servizio sanitario.
art. 3 l. 241/1990
Invocato dalla ricorrente sotto il profilo del difetto di motivazione degli atti di regressione tariffaria; il TAR non ha esaminato nel merito la censura per difetto di giurisdizione.
art. 133, comma 1, lett. c), c.p.a.
La giurisdizione amministrativa esclusiva non comprende le controversie dal contenuto meramente patrimoniale relative al rapporto interno tra pubblica amministrazione concedente e concessionario, quando non sia coinvolto l'esercizio di un potere autoritativo.
art. 11, comma 2, c.p.a.
In caso di declinatoria di giurisdizione, sono fatti salvi gli effetti processuali e sostanziali della domanda se il processo è riproposto innanzi al giudice ordinario entro tre mesi dal passaggio in giudicato della sentenza.
art. 88, comma 2, lett. d), c.p.a.
Il TAR ha richiamato la possibilità di motivare mediante rinvio a precedenti conformi, ai quali ha rinviato per la ricostruzione della questione di giurisdizione.
Massime di principio
- Nelle controversie sulla regressione tariffaria relativa a prestazioni sanitarie erogate da strutture private accreditate, la giurisdizione spetta al giudice ordinario quando la contestazione riguarda esclusivamente l'effettiva debenza dei corrispettivi, le modalità di calcolo, i tempi della richiesta e il quantum della regressione, senza mettere in discussione l'esercizio di un potere autoritativo di programmazione sanitaria.
- Gli atti con cui l'azienda sanitaria determina il credito asseritamente dovuto per regressione tariffaria hanno natura paritetica e sono strumentali alla definizione di un rapporto patrimoniale di dare-avere, quando il relativo importo è determinato sulla base degli accordi contrattuali e dei risultati dell'attività tecnica-contabile.
- La giurisdizione amministrativa permane, invece, per le controversie che investono direttamente la fissazione dei tetti di spesa, la capacità operativa massima, la ripartizione delle risorse o altri profili di programmazione sanitaria implicanti l'esercizio di poteri autoritativi.
- Il fatto che la determinazione della regressione tariffaria sia adottata all'esito di un procedimento amministrativo non modifica, di per sé, la consistenza di diritto soggettivo della posizione azionata né sposta la controversia nella giurisdizione amministrativa.
- Quando il giudice amministrativo declina la giurisdizione in favore del giudice ordinario, gli effetti processuali e sostanziali della domanda sono conservati se il giudizio è riproposto davanti al giudice munito di giurisdizione entro il termine perentorio di tre mesi dal passaggio in giudicato della pronuncia.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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