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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 26836/2026 del 16/07/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

Il giudice dell'esecuzione aveva applicato, in sede esecutiva, la disciplina della continuazione a favore di un condannato, coordinando quattro titoli irrevocabili: due sentenze di appello per associazione di tipo mafioso e tentata estorsione/estorsione, una sentenza per estorsione aggravata dalla matrice mafiosa e una sentenza di primo grado relativa a tre episodi estorsivi, uno tentato e due consumati, commessi in un ristretto arco temporale e in esecuzione del programma criminoso del clan di appartenenza. La rideterminazione della pena era stata operata scorporando le singole fattispecie e calcolando aumenti distinti, con pena finale pari ad anni 18 e mesi 4 di reclusione. Il ricorrente deduceva vizio di motivazione e violazione di legge in relazione agli artt. 56, 81, comma 1, c.p. e 671 c.p.p., sostenendo che il giudice dell'esecuzione, pur avendo valorizzato due fatti consumati e uno tentato nella sentenza del 2023, avrebbe omesso di differenziare il trattamento sanzionatorio tra le diverse ipotesi, applicando invece per ciascuna un identico aumento di anni due di reclusione.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che il giudice dell'esecuzione avesse correttamente applicato il principio dello scorporo delle singole fattispecie già unificate in cognizione e avesse poi motivato in modo adeguato e sintetico i singoli aumenti di pena, come richiesto dall'art. 671 c.p.p. e dai principi già affermati in sede di rinvio e dalle Sezioni Unite. In particolare, per i tre episodi estorsivi della sentenza del 2023, la motivazione che li valorizzava come tutti inseriti in un medesimo modus vivendi criminale, in un brevissimo arco temporale e in esecuzione del piano del clan, è stata ritenuta ragionevole e immune da vizi. La Corte ha quindi escluso che la censura mirasse a un vizio di legittimità, ravvisando invece una richiesta di rivalutazione del merito, non consentita in cassazione. Conseguentemente, il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 56 c.p.

    richiamato solo per qualificare uno dei reati contestati come tentato

  • art. 81, comma 1, c.p.

    richiamato nella doglianza e quale base del giudizio sulla continuazione e sul cumulo giuridico

  • art. 671 c.p.p.

    norma che disciplina la rideterminazione della pena in executivis per il reato continuato; impone al giudice di motivare il percorso dosimetrico, pur senza richiamo espresso ai criteri dell'art. 133 c.p.

  • art. 133 c.p.

    richiamato come parametro già considerato in cognizione, non da applicare nuovamente in modo testuale in executivis, ma il giudice deve comunque spiegare le ragioni della nuova quantificazione

  • art. 616 c.p.p.

    base per la condanna del ricorrente alle spese processuali e alla sanzione pecuniaria in caso di inammissibilità

  • art. 416-bis c.p.

    titolo di condanna utilizzato come reato base nella rideterminazione della pena

  • art. 629 c.p.

    titolo di condanna per estorsione, anche aggravata dalla matrice mafiosa, inserito nel calcolo della continuazione

Massime di principio

  • In sede di rideterminazione della pena per continuazione tra reati separatamente giudicati, il giudice dell'esecuzione deve prima scorporare tutti i reati già unificati in continuazione nella decisione di cognizione, individuare il reato più grave e solo successivamente calcolare gli aumenti per i reati satellite sulla base della pena già stabilita per il reato base.
  • Quando il giudice dell'esecuzione ridetermina la pena ex art. 671 c.p.p., non è tenuto a reiterare in modo formale i criteri di cui all'art. 133 c.p., ma deve comunque esporre, anche sinteticamente, il percorso logico e i canoni dosimetrici seguiti, così da rendere comprensibile al condannato la quantificazione degli aumenti.
  • La motivazione sui singoli aumenti di pena può essere sintetica, purché sia coerente con l'entità degli incrementi e consenta di verificare il rispetto del rapporto di proporzione tra pena base e aumenti, evitando che la continuazione sia usata surrettiziamente per realizzare un cumulo materiale di pene.
  • La determinazione degli aumenti per i reati satellite, ove sorretta da una valutazione ragionevole delle modalità esecutive, della prossimità temporale e del contesto criminoso, integra apprezzamento di merito non sindacabile in cassazione se non nei limiti del vizio di legittimità.
  • Non è deducibile in cassazione, come vizio di violazione di legge o motivazione, una censura che in realtà miri a ottenere una nuova valutazione discrezionale della dosimetria della pena già adeguatamente motivata dal giudice dell'esecuzione.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniCorruzioneEstorsionePena e commisurazione
RamiProcesso penaleReati contro la PADelitti contro il patrimonioParte generale
IstitutiContinuazioneOnere della prova

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