Cassazione Penale, Ordinanza n. 26961/2026 del 16/07/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblica accusa)
La controversia
Gli imputati erano stati condannati per concorso in ricettazione in relazione a fatti commessi tra il 12 e il 16 gennaio 2018; la Corte d'appello di Bologna aveva confermato la responsabilità penale, concedendo il beneficio di cui all'art. 175 c.p. e ritenendo assorbita la valutazione sul danno patrimoniale di speciale tenuità. Il ricorso per cassazione, proposto con atto unitario dal difensore, deduceva un unico vizio di motivazione ex art. 606, comma 1, lett. e), c.p.p. per il mancato riconoscimento della circostanza attenuante di cui all'art. 62 n. 4 c.p., sostenendo che l'attenuante del danno patrimoniale di speciale tenuità avrebbe dovuto essere riconosciuta nonostante la qualificazione più favorevole della fattispecie ex art. 648, comma quarto, c.p.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibili i ricorsi. Ha ritenuto corretta l'applicazione, da parte della Corte d'appello, del principio secondo cui l'attenuante del danno patrimoniale di speciale tenuità ex art. 62, comma primo, n. 4, c.p. non è compatibile con l'ipotesi speciale di cui all'art. 648, comma quarto, c.p., poiché l'esiguità del danno è già stata valorizzata per ricondurre il fatto alla fattispecie più favorevole e non può essere considerata due volte. Conseguentemente, i ricorrenti sono stati condannati al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 ciascuno in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 175 cod. pen.
beneficio concesso dalla Corte d'appello agli imputati; il testo non ne specifica ulteriormente la disciplina applicata
art. 648 cod. pen.
richiamato per il reato di ricettazione; il comma quarto è considerato fattispecie speciale favorevole in cui l'esiguità del danno patrimoniale è già stata valutata
art. 110 cod. pen.
richiamato per il concorso di persone nel reato
art. 62 n. 4 cod. pen.
attenuante del danno patrimoniale di speciale tenuità, ritenuta non compatibile con la fattispecie speciale di cui all'art. 648, comma quarto, c.p. quando la tenuità del danno sia già stata considerata
art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen.
dedotto come vizio di motivazione in cassazione, ma ritenuto non fondato perché volto a prospettare una soluzione giuridica contrastante con la giurisprudenza consolidata
art. 616 cod. proc. pen.
base per la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende
Massime di principio
- L'attenuante del danno patrimoniale di speciale tenuità non può essere riconosciuta quando la speciale fattispecie incriminatrice o la sua ipotesi attenuata abbiano già valorizzato l'esiguità del pregiudizio per qualificare il fatto nella figura meno grave.
- È preclusa una duplicazione valutativa dello stesso dato fattuale, quando l'esiguità del danno sia già stata utilizzata per ricondurre il fatto a una fattispecie più favorevole.
- Il ricorso per cassazione che proponga una soluzione giuridica in contrasto con un orientamento consolidato della giurisprudenza di legittimità è suscettibile di declaratoria di inammissibilità.
- Quando il motivo investe solo il mancato riconoscimento di un'attenuante incompatibile con la fattispecie già applicata, la censura non può condurre a un riesame favorevole della qualificazione giuridica del fatto.
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