Cassazione Civile, Sentenza n. 9081/2023 del 31/03/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Richiesta di revocazione dell'ordinanza della Corte di Cassazione n. 27908/2019 nella parte in cui non aveva condannato Relax S.p.A. al rimborso delle spese di lite; la ricorrente deduceva un errore di fatto riferito alla valutazione sulla regolarita della notifica del controricorso, sostenendo che il controricorso era stato comunque portato a conoscenza della controparte (raggiungimento dello scopo) in quanto Relax aveva replicato nella memoria
La decisione
Il ricorso per revocazione e' stato dichiarato inammissibile. La Corte ha ritenuto che la revocazione prevista dall'art. 391-bis c.p.c. e' ammissibile solo per un errore di fatto riconducibile all'art. 395 n.4 c.p.c., ossia una svista percettiva non sposabile con una valutazione giurisdizionale delle risultanze processuali. Nel caso di specie l'ordinanza impugnata aveva gia' compiuto una specifica valutazione sulla mancanza di prova della notifica del controricorso (distinguendo tra deposito e prova della notifica ai sensi dell'art. 370 c.p.c.), perciò la censura della ricorrente non poteva essere ricondotta a una mera svista. Per tale motivo la Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile e ha condannato la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio, liquidate in Euro 5.000 per compensi e Euro 200 per esborsi oltre accessori, nonche' all'ulteriore importo a titolo di contributo unificato previsto dall'art. 13 DPR 115/2002
Norme richiamate
Stabilisce la possibilita' di revocare le pronunce della Corte di cassazione per specifiche ipotesi; la Corte rileva che la revocazione e' subordinata ai requisiti dell'art. 395 n.4 c.p.c.
Definisce l'errore di fatto idoneo alla revocazione: una svista o errore di percezione su fatto decisivo, non gia' oggetto di valutazione controversa; non copre valutazioni giuridiche o apprezzamenti delle risultanze processuali
Prescrive regole sul deposito e sulla notificazione degli atti; la Corte ha richiamato la distinzione tra il deposito del controricorso e la prova della sua regolare notifica/conoscenza da parte dell'avversario, ritenendo che la mera replica della controparte non sostituisce la prova formale della notifica
art. 13 comma 1 quater e comma 1 bis DPR n. 115/2002
Consente l'irrogazione di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato; la Corte ha dato atto della sussistenza dei presupposti per l'applicazione di tale contributo a carico della ricorrente
Massime di principio
- La revocazione prevista dall'art. 391-bis c.p.c. e' ammissibile solo per errori di fatto evidenti e non per censure che implichino rivalutazioni delle prove o delle risultanze documentali gia' apprezzate dal giudice
- Se la sentenza o ordinanza ha compiuto una valutazione esplicita su una questione di fatto o di prova, quella questione non e' rimessa al rimedio revocatorio
- La prova della regolare notificazione di un atto (es. controricorso) deve essere prodotta formalmente; non e' normalmente sufficiente dimostrare che la controparte aveva conoscenza dell'atto attraverso la sua replica
- L'argomento del 'raggiungimento dello scopo' non sostituisce l'onere probatorio circa la regolarita della notifica, salvo che non sia dimostrato nei modi previsti dalle norme processuali
- Il ricorso per revocazione infondato o inammissibile puo' comportare la condanna alle spese del nuovo giudizio e l'imposizione del contributo unificato aggiuntivo
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