Sentenza n. 1206/2026 - Roma, Sezione 2T
per l'annullamento della determinazione dirigenziale numero repertorio cq/2014/2023 del 14.12.2023 e numero protocollo cq/139780/2023 del 14.12.2023 comunicata a mezzo p.e.c. in data 24.07.2024, recante in oggetto: «Diniego all''accoglimento della comunicazione di Modifica Istanza ex D.G.C n. 87/2020 – EMERGENZA COVID 19 - Prot. CQ/52827 del 15/06/2021 - e comunicazione mantenimento dell’occupazione Emergenza COVID-19 - prot CQ/95070 del 26/09/2022 - per la collocazione di tavoli e sedie, nell''area antistante l''esercizio di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande sita in Viale dei Quattro Venti n. 63-69 a nome della DE GUSTO SRL - Rimozione occupazione suolo pubblico»; del parere negativo del Comando di Polizia Locale – U.O. XII Gruppo Monteverde, nota prot. VQ/47320 del 3 agosto 2023; di ogni altro atto presupposto, consequenziale o comunque connesso, ancorché di estremi ignoti
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego della modifica e del mantenimento dell'occupazione di suolo pubblico per tavoli e sedie collocati nell'area antistante un esercizio di somministrazione, con ordine di rimozione
Esito
Favorevole al resistente (comune)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ricorrente, già titolare di una concessione emergenziale per l'occupazione di 16,40 mq di suolo pubblico, aveva chiesto l'ampliamento dell'area a 28,57 mq e il mantenimento dell'occupazione. Il Comune ha negato il titolo richiamando la classificazione della strada come viabilità principale e l'art. 20, comma 3, del Codice della strada, disponendo la rimozione dell'occupazione. Con il primo motivo sono state dedotte la violazione dell'art. 20, commi 1 e 3, d.lgs. n. 285/1992, nonché illogicità, irragionevolezza, sviamento, perplessità, carenza di motivazione, carenza dei presupposti e difetto di istruttoria. La ricorrente ha sostenuto che la strada fosse classificata in categoria E, quale strada di quartiere, e che l'art. 20, comma 1, consentisse l'occupazione della carreggiata subordinatamente alla predisposizione di un itinerario alternativo o all'assenza di intralcio alla circolazione; ha inoltre contestato l'applicabilità del comma 3, relativo alle occupazioni dei marciapiedi. Con il secondo motivo sono stati dedotti eccesso di potere per contraddittorietà e disparità di trattamento e violazione del legittimo affidamento, in ragione del precedente parere favorevole della Polizia Locale, successivamente qualificato come erroneo e ritirato.
La decisione
Il TAR ha respinto il ricorso, prescindendo dalle eccezioni di rito e senza considerare la memoria di replica della resistente. Quanto al primo motivo, ha ritenuto decisiva la classificazione della strada operata dal PGTU di Roma Capitale, non impugnata dalla ricorrente. In base alla disciplina comunale e alla normativa emergenziale, il rilascio della concessione di occupazione di suolo pubblico deve rispettare le prescrizioni del Codice della strada e non è consentito, sulle strade classificate come viabilità principale, collocare occupazioni commerciali al di fuori dei marciapiedi, neppure nelle zone di parcheggio. L'art. 20, comma 3, del Codice della strada è stato ritenuto applicabile alle occupazioni commerciali con tavolini e installazioni a servizio di attività di somministrazione, mentre la normativa emergenziale non ha derogato a tale limite, essendo anch'essa orientata alla sicurezza della circolazione e all'incolumità delle persone. Il secondo motivo è stato respinto perché il parere favorevole della Polizia Locale costituisce un atto endoprocedimentale consultivo, obbligatorio ma non vincolante, inidoneo a generare un affidamento legittimo e incolpevole sul rilascio della concessione; il suo ritiro è stato ritenuto doveroso una volta accertatane l'erroneità. Le spese sono state compensate, anche in considerazione del precedente accoglimento dell'istanza cautelare.
Norme richiamate
art. 20 d.lgs. 285/1992
“sulle strade di tipo E) ed F) l’occupazione della carreggiata può essere autorizzata a condizione che venga predisposto un itinerario alternativo per il traffico ovvero, nelle zone di rilevanza storico-ambientale, a condizione che essa non determini intralcio alla circolazione”
Il giudice ha ritenuto applicabile il comma 3 alle occupazioni commerciali con tavolini e installazioni nelle strade classificate come viabilità principale, consentendole soltanto sui marciapiedi alle condizioni previste dalla norma; la disciplina emergenziale non ha derogato a tale limite.
art. 181 d.l. 34/2020
“in attuazione dell’art. 181 del d.l. n. 34/2020”
La normativa emergenziale sulle occupazioni di suolo pubblico non autorizza il rilascio di concessioni sulle strade della viabilità principale al di fuori dei marciapiedi.
punto 7 D.A.C. n. 81/2020
“il rilascio della concessione osp avviene comunque nel rispetto delle prescrizioni del Codice della Strada, nonché di quelle derivanti da fonti normative nazionali e/o relative alla sicurezza della circolazione stradale, salvo deroghe introdotte dal D.L. 34/2020”
La disciplina comunale emergenziale mantiene il rispetto delle prescrizioni del Codice della strada e delle norme sulla sicurezza della circolazione, salvo deroghe espresse.
art. 38 D.A.C. n. 21/2021
“adozione del Piano Generale del Traffico Urbano”
La classificazione della strada nel PGTU costituisce il presupposto regolativo per applicare il limite alla concedibilità dell'occupazione di suolo pubblico commerciale.
art. 25 D.A.C. n. 4/2021
“Normativa Transitoria COVID-19”
Nel regime transitorio ed emergenziale, le richieste di occupazione commerciale in zone con parcheggio sulla viabilità principale devono essere considerate inammissibili; per le occupazioni a servizio della somministrazione sono consentite soltanto sui marciapiedi, nel rispetto dell'art. 20, comma 3, del Codice della strada.
Massime di principio
- La classificazione di una strada come viabilità principale operata dal PGTU costituisce presupposto decisivo per negare un'occupazione commerciale di suolo pubblico collocata al di fuori dei marciapiedi; la normativa emergenziale Covid-19 non consente di derogare a tale limite in assenza di una deroga espressa.
- Per le occupazioni commerciali con tavolini o installazioni a servizio di esercizi di somministrazione, l'art. 20, comma 3, del Codice della strada trova applicazione anche quando l'istanza riguarda aree di parcheggio o la carreggiata di una strada classificata come viabilità principale: l'occupazione non può essere assentita al di fuori dei marciapiedi.
- Il parere favorevole della Polizia Locale, quando è un atto endoprocedimentale consultivo obbligatorio ma non vincolante, non è di per sé idoneo a generare un legittimo affidamento sul rilascio della concessione finale; se risulta erroneo, l'amministrazione deve ritirarlo e adottare il provvedimento conforme alla disciplina applicabile.
- La disciplina emergenziale sulle occupazioni di suolo pubblico deve essere interpretata in modo coordinato con le prescrizioni del Codice della strada e con le regole del PGTU, in quanto permane l'esigenza di tutelare la sicurezza della circolazione e l'incolumità degli utenti.
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