Ordinanza n. 2617/2026 - Palermo, Sezione 5
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: decreto di rigetto dell'istanza di assegnazione temporanea ex art. 33, comma 5, l. 104/1992, con impugnazione eventuale del preavviso di rigetto e del decreto ministeriale sulle dotazioni organiche dei Vigili del Fuoco
Esito
La controversia
Il ricorrente ha impugnato il rigetto della domanda di assegnazione temporanea presso il Comando o la Direzione regionale di Palermo, chiedendo anche la condanna dell'amministrazione a disporre il trasferimento e l'accertamento del diritto a ottenere una sede prossima alla residenza. Sono stati inoltre impugnati, ove occorra, il preavviso di rigetto adottato ai sensi dell'art. 10-bis l. 241/1990, il decreto ministeriale 6 giugno 2024 sulle dotazioni organiche dei Vigili del Fuoco e ogni atto presupposto, connesso o consequenziale. Dalla decisione emerge che il ricorrente ha dedotto, tra l'altro, la completezza dell'organico degli Ispettori Antincendi nella sede di destinazione e l'esistenza di vacanze compatibili con il proprio profilo, con riferimento anche all'art. 3 dell'accordo integrativo nazionale VVFF del 18 marzo 2026.
La decisione
Il TAR non ha ancora deciso la domanda cautelare né il merito del ricorso. Ritenendo necessari chiarimenti per una più appropriata analisi delle questioni di fatto e di diritto, ha disposto l'acquisizione di una relazione amministrativa corredata da documentazione. Il Direttore centrale competente dovrà riferire in modo circostanziato sulla completezza dell'organico degli Ispettori Antincendi nella sede richiesta, sull'esistenza di vacanze compatibili con il profilo del ricorrente e sul contenuto e l'applicazione dell'art. 3 dell'accordo integrativo nazionale VVFF del 18 marzo 2026. La relazione dovrà essere depositata entro il 30 settembre 2026. Il TAR ha rinviato la trattazione alla camera di consiglio dell'8 ottobre 2026 e ha escluso, allo stato, l'accoglimento medio tempore dell'istanza cautelare, poiché la decisione non può prescindere dai chiarimenti richiesti, pur considerando ravvicinato il rinvio e la gravità della situazione rappresentata. Ha inoltre avvertito che dall'eventuale condotta omissiva dell'amministrazione potrà trarsi argomento di prova, anche ai fini delle spese, e ha rinviato ogni determinazione sulle spese della fase.
Norme richiamate
art. 33, comma 5, l. 104/1992
È la disposizione posta a fondamento dell'istanza di assegnazione temporanea e della domanda di accertamento del diritto al trasferimento presso una sede prossima alla residenza; l'ordinanza non ne definisce ancora l'interpretazione applicativa.
art. 10-bis l. 241/1990
È richiamato quale fondamento del preavviso di rigetto impugnato in via eventuale; l'ordinanza non decide sulla sua legittimità.
art. 65 c.p.a.
Richiamato tra le disposizioni processuali applicate per l'acquisizione di elementi utili alla decisione.
art. 66 c.p.a.
Richiamato tra le disposizioni processuali applicate nell'ambito dell'attività istruttoria.
art. 67 c.p.a.
Richiamato tra le disposizioni processuali applicate nell'ambito dell'attività istruttoria.
art. 64, comma 4, c.p.a.
Il TAR avverte che l'eventuale condotta omissiva dell'amministrazione potrà costituire argomento di prova.
art. 116, comma 2, c.p.c.
Richiamato insieme all'art. 64, comma 4, c.p.a. quale fondamento della possibilità di valorizzare processualmente la condotta omissiva dell'amministrazione.
Massime di principio
- Quando la decisione cautelare o di merito dipende da circostanze organizzative e documentali controverse nella disponibilità dell'amministrazione, il giudice amministrativo può ordinare all'amministrazione una relazione circostanziata corredata dai documenti pertinenti prima di assumere ogni determinazione.
- La domanda cautelare può essere temporaneamente accantonata quando i chiarimenti istruttori disposti sono indispensabili per valutare il fumus e il rinvio alla successiva camera di consiglio è sufficientemente ravvicinato, anche se il ricorrente rappresenta una situazione di particolare gravità.
- L'ordine istruttorio può riguardare specificamente la consistenza degli organici, l'esistenza di posti vacanti compatibili con il profilo del dipendente e le regole contenute nella contrattazione integrativa applicabile, quando tali elementi sono decisivi per valutare il rigetto di una domanda di assegnazione temporanea.
- L'eventuale omissione dell'amministrazione nell'esecuzione dell'ordine istruttorio può essere valutata come argomento di prova e rilevare anche ai fini della regolazione delle spese di lite.
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