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Sentenza

Sentenza n. 15862/2026 - Roma, Sezione 4

per l’annullamento - del provvedimento della Sottocommissione per la visita medica di revisione applicata al concorso, per titoli ed esami, per il reclutamento di n. 1985 allievi finanzieri - anno 2025 indetto con Determinazione n. 320388 in data 22 ottobre 2025 del Comandante generale della Guardia di Finanza, reso in data 02.03.2026, con il quale la ricorrente -OMISSIS- è stata dichiarata non idonea all’accertamento dell’idoneità psico-fisica necessario per la partecipazione al medesimo concorso, risultandone conseguentemente esclusa; - del preliminare atto della Sottocommissione per la visita medica di primo accertamento applicata al medesimo concorso, reso in data 21.01.2026, con il quale la ricorrente -OMISSIS- è stata giudicata «non idonea» al servizio nella Guardia di Finanza ed esclusa dal concorso con la seguente motivazione: «Pregressa chiusura del dotto di Botallo per via transcatetere percutanea di cui al titolo x lettera a) n. 59 dell’allegato 1 al decreto n. 61772 del 25/02/2016 del Comandante generale della Guardia di Finanza»; - del decreto del Comandante generale della Guardia di Finanza 25 febbraio 2016, n. 61772, nella parte d’interesse (allegato 1, lett. a), voce n. 59 «le cardiopatie congenite ed il loro pregresso trattamento chirurgico»).

Giustizia amministrativa202604934

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. IVSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: giudizi di non idoneità psico-fisica del 21 gennaio 2026 e del 2 marzo 2026, con conseguente esclusione dal concorso per allievi finanzieri, nonché la previsione del decreto del Comandante generale relativa alle cardiopatie congenite e al loro pregresso trattamento chirurgico

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (candidata a concorso)

Prevale il privato

La controversia

La candidata ha impugnato l’esclusione dal concorso per 1.985 allievi finanzieri, disposta a seguito del giudizio di non idoneità fondato sulla pregressa chiusura per via transcatetere del dotto arterioso di Botallo. Con il primo motivo ha dedotto la violazione del d.m. 17 maggio 2000, n. 155: la condizione sarebbe stata illegittimamente assimilata a una cardiopatia congenita rilevante ai fini dell’esclusione, sulla base del decreto del Comandante generale n. 61772/2016, che avrebbe oltrepassato la potestà di adottare direttive tecniche introducendo una nuova causa di inidoneità. In via subordinata, ha contestato l’illegittimità delle disposizioni regolamentari applicate nella parte in cui avrebbero stabilito un automatismo escludente. In ulteriore subordine, ha denunciato difetto di istruttoria e di motivazione. La verificazione disposta in giudizio ha accertato che il trattamento, eseguito quando la candidata aveva tre anni, ha avuto esito stabile, senza shunt residui, anomalie funzionali o fattori di rischio concretamente incidenti sull’idoneità al servizio.

La decisione

Il TAR ha accolto il primo motivo. Ha interpretato il d.m. n. 155/2000 come fonte che individua direttamente le cause generali di inidoneità, mentre al Comandante generale spetta soltanto precisare, mediante direttive tecniche, i criteri applicativi delle patologie già previste, senza ampliarne il novero. La previsione del decreto del 2016 sulle cardiopatie congenite e sul loro pregresso trattamento chirurgico deve quindi essere letta in conformità al regolamento ministeriale e riferita alle sole malformazioni del cuore e dei grossi vasi. La persistente pervietà del dotto di Botallo è invece il mancato completamento del processo fisiologico di involuzione di una struttura vascolare fetale e, secondo gli accertamenti tecnici, non costituisce una malformazione del cuore e dei grossi vasi in senso stretto. Inoltre, nel caso concreto il trattamento era riuscito e non residuavano rischi funzionali rilevanti; l’esclusione automatica per un trattamento remoto e privo di esiti avrebbe dunque ampliato le cause di inidoneità e condotto a un esito irragionevole. Il giudice ha annullato il provvedimento di non idoneità; le censure subordinate sono state assorbite, senza una decisione autonoma sulla loro fondatezza. Spese di lite compensate; spese di verificazione, liquidate in 400 euro, poste a carico del Ministero.

Norme richiamate

  • art. 2 d.m. 17 maggio 2000, n. 155

    Il regolamento ministeriale, fonte sovraordinata dotata di forza normativa, ha individuato direttamente le cause generali di inidoneità al servizio, affidando al Comandante generale della Guardia di finanza solamente l’adozione di “direttive tecniche” occorrenti per accertare le infermità già previste a livello normativo.

    La disposizione regolamentare individua le cause generali di inidoneità e, per l’apparato cardiovascolare, rileva la categoria delle malformazioni del cuore e dei grossi vasi. Non è consentito all’amministrazione ampliare tale catalogo mediante direttive tecniche.

  • art. 3, comma 4, d.m. 17 maggio 2000, n. 155

    Invero, il regolamento ministeriale, fonte sovraordinata dotata di forza normativa, ha individuato direttamente le cause generali di inidoneità al servizio, affidando al Comandante generale della Guardia di finanza solamente l’adozione di “direttive tecniche” occorrenti per accertare le infermità già previste a livello normativo.

    La competenza del Comandante generale è limitata all’adozione di direttive tecniche sui criteri diagnostici e applicativi relativi alle infermità già stabilite dal regolamento; non comprende un potere normativo autonomo di introdurre ulteriori cause di esclusione.

  • art. 66, comma 4, c.p.a.

    Ai sensi dell’art. 66, comma 4, c.p.a. sono poste a carico del Ministero dell’economia e delle finanze le spese di verificazione, che si liquidano nella misura richiesta di euro 400,00.

    Le spese della verificazione sono poste a carico del Ministero e liquidate in 400 euro.

  • art. 60 c.p.a.

    All’udienza camerale del 7 ottobre 2026, fissata per l’esame della domanda cautelare, il ricorso – previo avviso alle parti ai sensi dell’art. 60 c.p.a. – è stato quindi trattenuto in decisione.

    La causa è stata definita con sentenza in forma semplificata in camera di consiglio, dopo l’avviso alle parti previsto dall’art. 60 c.p.a.

Massime di principio

  • Quando un regolamento ministeriale individua direttamente le cause di inidoneità per l’accesso a un servizio, l’organo cui è demandata l’adozione di direttive tecniche può precisare i criteri diagnostici e applicativi delle cause già previste, ma non introdurne di nuove né ampliarne il perimetro.
  • Le direttive tecniche adottate in attuazione di una fonte regolamentare sovraordinata devono essere interpretate in modo conforme a quest’ultima; una previsione sulle patologie non può essere applicata estensivamente a condizioni cliniche che non rientrano nella categoria di inidoneità stabilita dal regolamento.
  • La pregressa persistenza del dotto arterioso di Botallo, secondo la ricostruzione medico-tecnica accolta nella decisione, consiste nel mancato completamento dell’involuzione fisiologica di una struttura vascolare fetale e non costituisce, di per sé, una malformazione del cuore e dei grossi vasi ai fini della causa di inidoneità prevista dal regolamento.
  • Un trattamento clinico remoto, pienamente riuscito e senza esiti funzionali o fattori di rischio concretamente rilevanti per il servizio non può giustificare l’esclusione automatica dal concorso quando la fonte normativa non contempla quella condizione come causa di inidoneità.

Come è indicizzato

MaterieReclutamento e idoneitàInvalidità del provvedimento
RamiForze armate e forze di poliziaProcedimento amministrativo
IstitutiPrincipio di legalità e tipicitàDiscrezionalità amministrativa e tecnicaProporzionalità e ragionevolezza

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