Cassazione Penale, Ordinanza n. 24903/2026 del 02/07/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Il ricorso per cassazione, proposto nell'interesse dell'imputato, riproponeva pedissequamente i medesimi motivi già dedotti in appello e già disattesi dalla corte territoriale. In particolare, si contestava la configurabilità del reato di esercizio arbitrario delle proprie ragioni con violenza alle persone, sostenendosi che mancasse la necessaria coincidenza tra il diritto che l'imputato affermava di voler tutelare in via giudiziale e la pretesa estorsiva. Il ricorso insisteva inoltre nel mettere in discussione la lettura dei fatti operata nei gradi di merito, chiedendo in sostanza una nuova valutazione del compendio probatorio. La Corte ha rilevato che la decisione di appello aveva già dato una motivazione adeguata e logica sia sul mancato inquadramento nell'art. 393 c.p. sia sugli elementi di mafiosità della richiesta estorsiva, connessa all'evocazione di un sodalizio criminoso realmente esistente.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che i motivi fossero non specifici, perché mera reiterazione di quelli di appello già esaminati e confutati, e comunque diretti a ottenere una rivalutazione del merito e delle prove, attività preclusa in sede di legittimità. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende. L'esito è rimasto invariato anche in relazione alle memorie sopravvenute.
Norme richiamate
art. 393 c.p.
La Corte richiama la norma per escluderne la configurabilità quando non vi sia coincidenza tra il diritto che l'agente pretende di far valere e la condotta contestata come estorsiva.
art. 615 c.p.p.
Non citato.
art. 591 c.p.p.
Non citato espressamente, ma il ricorso viene dichiarato inammissibile per difetto di specificità dei motivi, perché meramente reiterativi di quelli già respinti in appello.
art. 606 c.p.p.
Il ricorso non può tradursi in una richiesta di nuova valutazione del merito o del compendio probatorio, preclusa alla Corte di cassazione.
art. 616 c.p.p.
Fondamento della condanna del ricorrente alle spese processuali e al pagamento della somma in favore della Cassa delle ammende in caso di inammissibilità.
Massime di principio
- È inammissibile il ricorso per cassazione che si limiti a riprodurre, senza confrontarsi criticamente con la sentenza impugnata, i motivi già dedotti in appello e specificamente disattesi dal giudice di merito.
- La specificità del motivo di ricorso richiede una critica argomentata alla decisione impugnata; la mera reiterazione delle doglianze di merito integra un motivo solo apparente.
- In sede di legittimità è preclusa la rivalutazione del compendio probatorio e la sostituzione della propria lettura dei fatti a quella compiuta dai giudici di merito.
- Il reato di esercizio arbitrario delle proprie ragioni non è configurabile quando difetti la necessaria coincidenza tra il diritto che l'agente assume di voler tutelare e la pretesa avanzata con modalità estorsive.
- Quando la pretesa sia accompagnata dall'evocazione di un sodalizio criminoso realmente esistente, tale elemento può concorrere a connotare la richiesta in termini di mafiosità, rendendo non condivisibile la tesi difensiva dell'esercizio arbitrario.
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