Sentenza n. 5415/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 6
per la riforma della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, Sezione Prima Quater, n. 8890 dell’8 maggio 2025.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Sentenza del TAR Lazio che aveva respinto il ricorso contro la sanzione disciplinare della sospensione dal servizio e contro l'esclusione dallo scrutinio per la promozione a vice questore
Esito
Favorevole al resistente (ministero)
Prevale l’amministrazione
La controversia
L'appellante ha contestato la sentenza di primo grado deducendo, anzitutto, omessa, apparente o perplessa motivazione e omessa pronuncia su alcuni motivi, con conseguente nullità della sentenza. Ha inoltre censurato la dichiarazione di tardività di due motivi di ricorso, sostenendo che le questioni disciplinari riguardassero diritti soggettivi perfetti non soggetti al termine decadenziale di impugnazione. Nel merito ha dedotto l'illegittimità della sanzione disciplinare per la violazione dei termini per l'avvio, lo svolgimento e la conclusione del procedimento, lamentando una durata complessiva di 993 giorni e, nella fase successiva al passaggio in giudicato della sentenza penale, di 294 giorni anziché 270. Ha quindi sostenuto l'illegittimità derivata dell'esclusione dagli scrutini. Ha contestato anche l'utilizzo degli esiti del procedimento penale, conclusosi con una decisione di perenzione, invocando gli artt. 6 e 8 CEDU e il principio di non colpevolezza. Ha dedotto, inoltre, che la retrodatazione della sospensione al periodo 23 settembre-23 novembre 2015 avrebbe dovuto comportare la cessazione degli effetti preclusivi già il 22 novembre 2020, con conseguente ammissione agli scrutini dal gennaio 2021. Infine ha sollevato una questione di legittimità costituzionale dell'art. 60, comma 1, lett. d), d.lgs. n. 334/2000, per eccesso di delega e violazione degli artt. 3, 76 e 97 Cost., in relazione alla durata quinquennale della preclusione.
La decisione
Il Consiglio di Stato ha respinto l'appello e confermato la sentenza del TAR. Ha affermato che le censure contro il provvedimento disciplinare erano tardive: il potere disciplinare costituisce esercizio di potere pubblico e, a fronte di esso, il dipendente vanta un interesse legittimo, non un diritto soggettivo. Pertanto, sia le censure procedimentali sia quelle sostanziali dovevano essere proposte entro il termine decadenziale, ormai decorso. Ha ritenuto inoltre che l'esclusione dallo scrutinio fosse un atto vincolato ai sensi dell'art. 60, lett. d), d.lgs. n. 334/2000, il quale impedisce l'ammissione del personale che nei cinque anni precedenti lo scrutinio abbia riportato la sanzione della sospensione dal servizio. La data rilevante è quella di adozione della sanzione, intervenuta nel periodo preclusivo, e non la retrodatazione degli effetti della sospensione: l'Amministrazione non disponeva quindi di margini valutativi. È stata valorizzata anche la mancata tempestiva impugnazione degli atti di ricostruzione della carriera relativi agli scrutini dal 2018 al 2023, notificati il 27 marzo 2024. La questione di costituzionalità è stata ritenuta irrilevante, poiché anche considerando ipoteticamente illegittima l'estensione della preclusione da tre a cinque anni, la sanzione era stata comunque adottata entro il precedente termine triennale rispetto alla non ammissione allo scrutinio. Le spese, pari a 3.000 euro oltre accessori, sono state poste a carico dell'appellante.
Norme richiamate
art. 29 c.p.a.
Il termine decadenziale per proporre l'azione di annullamento si applica alle impugnazioni tempestive degli atti lesivi; le censure contro il provvedimento disciplinare sono state ritenute tardive.
art. 60, comma 1, lett. d), d.lgs. 334/2000
Non è ammesso a scrutinio il personale appartenente alle carriere di cui al presente decreto che … nei cinque anni precedenti lo scrutinio abbia riportato la sanzione disciplinare della sospensione dal servizio.
La norma impone l'esclusione dallo scrutinio quando, nei cinque anni precedenti, sia stata adottata una sanzione disciplinare di sospensione dal servizio; l'effetto è vincolato e non richiede ulteriori valutazioni discrezionali.
art. 105, comma 1, c.p.a.
È stato richiamato dall'appellante in relazione alla dedotta nullità della sentenza di primo grado, ma il Consiglio di Stato non ha ravvisato un difetto assoluto di motivazione né ha disposto il rinvio al primo giudice.
art. 76 Cost.
È stato invocato a sostegno della questione di legittimità costituzionale dell'art. 60, lett. d), d.lgs. n. 334/2000; la questione è stata ritenuta irrilevante.
art. 3 Cost.
È stato invocato in relazione ai principi di ragionevolezza e proporzionalità e alla durata della preclusione; la questione costituzionale è stata dichiarata irrilevante.
art. 97 Cost.
È stato invocato in relazione ai principi di buon andamento e ragionevolezza dell'azione amministrativa; la questione costituzionale è stata dichiarata irrilevante.
art. 27, comma 2, Cost.
È stato richiamato dall'appellante in relazione al principio di non colpevolezza, senza accoglimento della censura.
art. 117 Cost.
È stato richiamato dall'appellante in relazione agli artt. 6 e 8 CEDU, senza accoglimento della censura.
art. 6 CEDU
È stato invocato dall'appellante in relazione all'uso degli esiti del procedimento penale, ma la censura è stata respinta.
art. 8 CEDU
È stato invocato dall'appellante in relazione all'uso degli esiti del procedimento penale, ma la censura è stata respinta.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
Richiamato per disporre l'oscuramento delle generalità e dei dati identificativi dell'appellante.
art. 9, paragrafo 1, Regolamento (UE) 2016/679
Richiamato, unitamente alla normativa nazionale sulla protezione dei dati personali, a fondamento dell'oscuramento dei dati identificativi.
Massime di principio
- Il potere disciplinare nei confronti del personale della Polizia di Stato costituisce esercizio di potere pubblico e di discrezionalità tecnica; la posizione del destinatario è di interesse legittimo, sicché l'impugnazione dell'atto disciplinare è soggetta al termine decadenziale, tanto per le censure procedimentali quanto per quelle sostanziali.
- Quando una norma prevede che non sia ammesso allo scrutinio il dipendente che, nei cinque anni precedenti, abbia riportato la sanzione della sospensione dal servizio, l'esclusione costituisce atto vincolato e l'Amministrazione non deve effettuare ulteriori valutazioni discrezionali.
- Ai fini della preclusione quinquennale allo scrutinio, rileva l'adozione della sanzione disciplinare intervenuta nel periodo previsto dalla legge; la retrodatazione degli effetti esecutivi della sospensione non elimina l'effetto preclusivo derivante dall'adozione della sanzione.
- La questione di legittimità costituzionale è irrilevante quando, anche sostituendo alla disciplina vigente una disciplina più favorevole ipotizzata dal giudice, l'atto impugnato resterebbe comunque adottato entro il termine preclusivo applicabile.
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