Cassazione Civile, Ordinanza n. 17526/2024 del 25/06/2024
Sintesi
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Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La controversia nasce da un avviso di accertamento con cui l'Amministrazione finanziaria aveva recuperato a tassazione, in capo al contribuente, una plusvalenza ritenuta imponibile ai fini IRPEF ai sensi degli artt. 67 e 68 del T.U.I.R., in relazione alla cessione di un immobile avvenuta entro cinque anni dall'acquisto originario. Il ricorso in cassazione era stato proposto contro la sentenza della Commissione tributaria regionale che aveva confermato la legittimità dell'atto impositivo, articolando due motivi di impugnazione. Tuttavia, in pendenza del giudizio di legittimità, il difensore del contribuente ha depositato memoria di espressa rinuncia al ricorso ex art. 390 c.p.c., motivata dall'avvenuta presentazione di domanda di definizione agevolata dei carichi affidati all'agente della riscossione, corredata dall'impegno a rinunciare al giudizio pendente e dalla comunicazione di accoglimento della domanda.
La decisione
La Corte non ha esaminato il merito dei motivi di ricorso perché ha preso atto della rituale rinuncia del ricorrente al ricorso. Ha quindi dichiarato l'estinzione del giudizio. Ha inoltre escluso la possibilità di pronunciare la cessazione della materia del contendere, rilevando che non era stata provata l'integrale estinzione del debito rateizzato e che l'ultima rata risultava ancora in scadenza. Le spese sono state compensate in mancanza di prova di adesione alla rinuncia da parte dell'Agenzia delle entrate. È stato infine escluso il raddoppio del contributo unificato, non essendo applicabile nei casi di estinzione per rinuncia.
Norme richiamate
art. 390 c.p.c.
La rinuncia espressa e rituale al ricorso comporta l'estinzione del giudizio di cassazione, impedendo l'esame nel merito delle censure.
art. 391, comma 2, c.p.c.
In presenza di definizione agevolata e in assenza di prova dell'adesione alla rinuncia da parte della controparte, non si dispone la condanna alle spese, potendo essere applicata la compensazione.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
Il raddoppio del contributo unificato non si applica oltre i casi tipici di rigetto, inammissibilità o improcedibilità dell'impugnazione, e quindi non opera nell'ipotesi di estinzione per rinuncia.
art. 67 d.P.R. n. 917/1986
È richiamato quale base normativa della tassazione della plusvalenza immobiliare oggetto dell'avviso di accertamento.
art. 68 d.P.R. n. 917/1986
È richiamato quale norma di determinazione del maggior reddito imponibile derivante dalla plusvalenza contestata.
art. 1, comma 231 e ss.
È richiamata come disciplina della definizione agevolata dei carichi, cui il contribuente ha aderito e che ha costituito il presupposto della rinuncia al ricorso.
Massime di principio
- La rinuncia espressa al ricorso per cassazione, se rituale e depositata da difensore munito di procura speciale, determina l'estinzione del giudizio senza esame del merito.
- La mera adesione a una procedura di definizione agevolata non consente di dichiarare la cessazione della materia del contendere se non è provato l'integrale pagamento del debito oggetto di rateazione.
- La definizione agevolata sostituisce, nei limiti previsti dalla legge e dalla comunicazione di accoglimento, la disciplina del rapporto controverso, ma non determina il passaggio in giudicato della sentenza impugnata per effetto della rinuncia.
- Il raddoppio del contributo unificato è istituto eccezionale e non può essere applicato fuori dei casi tipici di rigetto, inammissibilità o improcedibilità dell'impugnazione.
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