Sentenza n. 518/2026 - Bari, Sezione 3
per l'annullamento - del provvedimento del direttore della Ripartizione urbanistica ed edilizia privata e del direttore del Settore Pianificazione del territorio-PRG del 5 novembre 2020 ed in pari data notificata in modalità digitale, con cui si respinge la richiesta di ritipizzazione dell'area del ricorrente.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego della richiesta di ritipizzazione urbanistica dell'area privata
Esito
Favorevole al resistente (comune)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente, proprietario di un suolo di circa 1.484 mq sito nel Comune di Bari, frazione Santo Spirito, destinato dal PRG ad area a verde pubblico e verde di quartiere ai sensi dell'art. 31 delle NTA, ha impugnato il provvedimento comunale del 5 novembre 2020 che aveva respinto la richiesta di ritipizzazione dell'area. Ha dedotto la violazione dell'art. 2 della l. n. 1187/1968, la violazione e falsa applicazione dell'art. 31 delle NTA del PRG, nonché eccesso di potere per erronea presupposizione, ingiustizia manifesta e difetto di istruttoria sulla natura del vincolo e sugli effetti dell'ubicazione del suolo. In particolare, ha sostenuto che la mancata realizzazione di opere pubbliche a verde avrebbe pregiudicato la fruizione del terreno e imposto una nuova classificazione urbanistica. Il Comune ha resistito sostenendo che la destinazione originaria a verde pubblico e verde di quartiere era stata superata dalla variante al PRG approvata nel 2008 e dalla successiva variante di adeguamento al PUTT/P del 2014, le quali avevano consentito anche l'intervento privato.
La decisione
Il TAR ha respinto il ricorso, ritenendo infondate le censure. La disciplina dell'art. 31 delle NTA, come rimodulata dalla variante del 2008, non determina la trasformazione del suolo privato in bene pubblico né riserva l'intervento esclusivamente all'amministrazione: gli interventi sono riservati al pubblico interesse, ma possono essere realizzati anche dal privato nel rispetto della destinazione urbanistica. La destinazione a verde di quartiere è stata quindi qualificata come previsione di zonizzazione e come espressione del normale potere comunale di conformazione della proprietà e di pianificazione del territorio, non come vincolo preordinato all'espropriazione. La variante del 2008, eliminando la riserva di esclusivo intervento pubblico, ha escluso la natura localizzativa ed espropriativa del vincolo. Ne consegue che la destinazione non è soggetta a decadenza e non sussiste alcun obbligo del Comune di procedere alla ritipizzazione. Il ricorrente, inoltre, non ha indicato in quale diversa destinazione urbanistica l'area avrebbe dovuto essere riclassificata; la destinazione a verde è stata ritenuta coerente con la vocazione dei luoghi e riconducibile alla discrezionalità tecnica e pianificatoria comunale. Le spese sono state compensate per la peculiarità della controversia.
Norme richiamate
art. 2 l. 19 novembre 1968, n. 1187
Il ricorrente ne ha dedotto la violazione in relazione alla pretesa decadenza del vincolo e all'obbligo di ritipizzazione; il TAR ha escluso che la destinazione urbanistica avesse natura espropriativa.
art. 31 NTA del PRG
La disposizione, nella formulazione risultante dalla variante, consente la realizzazione degli interventi anche da parte dei privati e configura una destinazione di zona non espropriativa.
art. 7, comma 2, l. n. 1150/1942
La zonizzazione è la divisione in zone del territorio comunale con la precisazione delle zone destinate all'espansione dell'aggregato urbano e la determinazione dei vincoli e dei caratteri da osservare in ciascuna zona.
La norma è richiamata per distinguere la zonizzazione, espressione del potere di conformazione della proprietà e di pianificazione territoriale, dalle localizzazioni di opere pubbliche preordinate all'esproprio.
Massime di principio
- Una destinazione urbanistica a verde di quartiere non costituisce vincolo preordinato all'espropriazione quando non comporta la riserva dell'area all'intervento esclusivo dell'amministrazione e consente anche la realizzazione degli interventi da parte del proprietario privato nel rispetto della destinazione di zona.
- Le prescrizioni di zonizzazione che conformano in via generale l'uso della proprietà privata, senza localizzare un'opera pubblica e senza precludere ogni utilizzabilità privata dell'area, rientrano nel normale potere di pianificazione urbanistica e non sono soggette alla decadenza propria dei vincoli espropriativi.
- L'eliminazione, mediante variante urbanistica, della riserva di esclusivo intervento pubblico esclude la natura localizzativa ed espropriativa della precedente disciplina e impedisce di configurare un obbligo dell'amministrazione di procedere alla ritipizzazione dell'area.
- La richiesta di ritipizzazione non può essere accolta in assenza della dimostrazione della natura espropriativa del vincolo e dell'indicazione concreta della diversa destinazione urbanistica alla quale l'area dovrebbe essere assegnata; la scelta pianificatoria resta esercizio di discrezionalità tecnica comunale, sindacabile solo per manifesta illogicità o altri vizi di legittimità.
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