Sentenza n. 366/2026 - C.g.a.r.s, Sezione 1
per la riforma della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia, Sezione staccata di Catania n. 2382 del 22 luglio 2025, resa tra le parti, pubblicata il 22 luglio 2025, con la quale è stato accolto il ricorso proposto dall’impresa appellata per l’annullamento: - della determina dirigenziale n. 1635 del 18 aprile 2024, depositata innanzi al C.G.A.R.S. nel giudizio R.G.N. 623/2024 in data 4 giugno 2024, conosciuta integralmente (con i suoi allegati) in data 28 giugno 2024, giusta nota prot. n. 144044 del 28 giugno 2024 del Comune di Siracusa, di riscontro all’istanza di accesso trasmessa a mezzo pec in data 5 giugno 2024 e protocollata al n. 126743 del 6 giugno 2024, avente ad oggetto: “Gara europea per l’affidamento, ai sensi degli artt. 60 e 95 del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., del servizio di gestione di n.5 asili nido comunali ubicati nel comune di Siracusa tramite Piattaforma telematica Sitas e- procurement con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa. Gara n.9054708 suddivisa in due lotti, CIG Lotto 1: 977990159D; CIG Lotto 2: 9779965A6C. DICHIARAZIONE DI EFFICACIA DELL' AGGIUDICAZIONE AI SENSI DELL'ART.32 COMMA 7 D. LGS. N.50/2016 E S.M.I. PER IL LOTTO N.1 E RIDETERMINAZIONE DEL PERIODO DI ESECUZIONE DEL CONTRATTO”; - e ove occorra e possa della nota prot. n. 144044 del 28 giugno 2024, con cui il Comune di Siracusa ha trasmesso gli atti relativi alla verifica del possesso dei requisiti generali e speciali ex art. 32, comma 7 del d.lgs. n. 50/2016 e confermato la legittimità della determina di efficacia dell’aggiudicazione n. 1635 del 18 aprile 2024; e per l’accertamento o la declaratoria: - della verifica negativa del possesso dei requisiti di cui all’art. 12 del disciplinare di gara relativamente alla pregressa esperienza almeno triennale nel ruolo di Coordinatore pedagogico indicato dall’odierna controinteressata e, conseguente, inefficacia dell’aggiudicazione definitiva di cui alla determina dirigenziale n. 5708 del 24 novembre 2023 nella parte in cui il lotto n. 1 è stato aggiudicato alla originaria controinteressata; e per il subentro dell’originaria ricorrente nell’esecuzione del servizio di cui al lotto n. 1, previa occorrendo la declaratoria di inefficacia del contratto eventualmente stipulato e in subordine per il risarcimento del danno per equivalente, pari all’utile di impresa, ricavabile dall’offerta presentata in gara;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Sentenza del TAR Sicilia, Sezione staccata di Catania, che aveva annullato la determina di efficacia dell’aggiudicazione del lotto 1 del servizio di gestione di cinque asili nido comunali e dichiarato l’inefficacia dell’aggiudicazione in favore del RTI aggiudicatario.
Esito
Favorevole al ricorrente (stazione appaltante)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il Comune ha impugnato la sentenza di primo grado deducendo, principalmente, error in iudicando e in procedendo, ultrapetizione, violazione degli artt. 112 c.p.c. e 39 c.p.a., erronea individuazione degli atti impugnati, contrasto con il giudicato formatosi sulla precedente sentenza del CGARS n. 242/2025, nonché erronea valutazione della verifica del requisito di esperienza triennale nel ruolo di coordinatore pedagogico dichiarato dall’aggiudicataria. Il Comune ha sostenuto che il TAR avesse illegittimamente inciso sull’aggiudicazione del 24 novembre 2023, già oggetto di precedente giudizio, mentre il ricorso di primo grado riguardava la successiva determina del 18 aprile 2024, con cui era stata dichiarata efficace l’aggiudicazione ai sensi dell’art. 32, comma 7, d.lgs. n. 50/2016. Ha inoltre dedotto che la stazione appaltante aveva svolto una verifica sostanziale e adeguata del requisito, valorizzando il curriculum dell’operatrice, l’autodichiarazione, l’estratto previdenziale INPS, la documentazione disponibile e gli ulteriori riscontri acquisiti presso il Comune di Misterbianco, nonostante la distruzione degli archivi relativi ai periodi più risalenti e la liquidazione delle cooperative presso cui era stata svolta l’attività. La cooperativa appellata ha difeso la sentenza, sostenendo che la documentazione acquisita non dimostrasse il possesso del requisito e che l’autodichiarazione di una dipendente non potesse surrettiziamente introdurre una prova testimoniale. Ha inoltre dedotto la tempestività del ricorso originario, anche in ragione dell’istanza di accesso agli atti, e ha proposto appello incidentale per ottenere il subentro nell’esecuzione del servizio o, comunque, la declaratoria di inefficacia del contratto, ai sensi degli artt. 121 e 122 c.p.a.
La decisione
Il CGARS ha accolto l’appello principale e riformato integralmente la sentenza del TAR, respingendo il ricorso di primo grado. Il Collegio ha ritenuto corretta la verifica sostanziale svolta dalla stazione appaltante circa il requisito di esperienza triennale del coordinatore pedagogico. In particolare, ha valorizzato l’impossibilità non smentita di acquisire la documentazione relativa agli anni più risalenti, dovuta alla distruzione degli archivi del Comune di Misterbianco e alla messa in liquidazione delle cooperative interessate, nonché la presenza di una serie di indizi concordanti, tra cui il curriculum sottoscritto dall’operatrice, l’autodichiarazione resa ai sensi del d.P.R. n. 445/2000, l’estratto previdenziale INPS e i successivi riscontri documentali. Il requisito previsto dal disciplinare non era limitato al triennio precedente la gara, ma riguardava l’esperienza complessivamente maturata nella carriera; inoltre, il titolo di studio posseduto era ritenuto idoneo, secondo la disciplina applicabile all’epoca, allo svolgimento delle mansioni di coordinatore pedagogico. Il giudice ha applicato il principio della prevalenza della sostanza sulla forma nelle procedure di gara, escludendo che l’assenza di una nuova determinazione formale di conferma dopo gli ulteriori riscontri potesse invalidare la verifica, già compiuta dall’Amministrazione e risultante dai verbali e dai chiarimenti acquisiti. Il CGARS ha inoltre riconosciuto la fondatezza della censura di ultrapetizione: il TAR aveva annullato l’aggiudicazione, benché essa fosse stata oggetto del precedente giudizio e non costituisse l’atto direttamente impugnato nel nuovo ricorso, rivolto alla determina di efficacia del 18 aprile 2024. L’accoglimento dell’appello principale ha reso improcedibile l’appello incidentale della cooperativa, relativo alla caducazione del contratto e al subentro. La cooperativa originaria ricorrente è stata condannata al pagamento delle spese del doppio grado in favore del Comune, liquidate in euro 6.000 oltre oneri di legge; spese compensate nei confronti delle altre parti.
Norme richiamate
artt. 60 e 95 d.lgs. 50/2016
La gara per l’affidamento del servizio è stata svolta mediante procedura aperta e con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa.
art. 32, comma 7, d.lgs. 50/2016
Dichiarazione di efficacia dell’aggiudicazione
La determina del 18 aprile 2024 costituiva l’atto di verifica positiva dei requisiti e di dichiarazione dell’efficacia dell’aggiudicazione; la legittimità di tale verifica è stata confermata dal CGARS.
art. 12 del disciplinare di gara
Esperienza almeno triennale nel ruolo di Coordinatore pedagogico
Il requisito di esperienza triennale è stato interpretato come riferito all’intera esperienza maturata dal coordinatore nel corso della carriera, non necessariamente al triennio precedente la gara.
d.P.R. 445/2000
Il curriculum e le dichiarazioni sostitutive rese dall’operatrice sono stati valutati come elementi rilevanti per verificare la veridicità e l’effettività dell’esperienza dichiarata.
art. 47 d.P.R. 445/2000
La dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà è stata esaminata nel quadro degli elementi indiziari disponibili, in una situazione di obiettiva impossibilità di reperire la documentazione storica.
artt. 112 c.p.c. e 39 c.p.a.
Il giudice non può pronunciare oltre i limiti della domanda né annullare un atto diverso da quello effettivamente impugnato, soprattutto quando l’atto sia già stato oggetto di precedente giudizio.
art. 64 c.p.a.
La disposizione è richiamata in relazione alla valutazione del materiale probatorio e documentale acquisito nel processo.
artt. 121 e 122 c.p.a.
Le domande relative alla caducazione del contratto e al subentro sono divenute improcedibili a seguito del rigetto del ricorso contro la determina di efficacia dell’aggiudicazione.
Massime di principio
- Nelle procedure di gara, quando la stazione appaltante deve verificare un requisito dichiarato dall’aggiudicatario, la verifica può essere svolta valorizzando complessivamente documenti, dichiarazioni e indizi concordanti, senza che l’assenza di una singola certificazione storica determini automaticamente l’insussistenza del requisito, ove tale assenza dipenda da oggettive difficoltà documentali non imputabili all’operatore.
- Il principio della prevalenza della sostanza sulla forma consente di superare formalismi non essenziali nelle procedure di gara, purché la lettura sostanzialistica della lex specialis non comprometta la par condicio, la concorrenza o l’uguaglianza tra i partecipanti e purché il requisito sostanziale risulti adeguatamente verificato.
- Quando la lex specialis richiede un’esperienza professionale minima senza riferirla a uno specifico periodo temporale, il requisito può essere verificato considerando l’esperienza complessivamente maturata dall’interessato nell’intero arco della carriera.
- Il giudice amministrativo incorre in ultrapetizione se annulla un provvedimento diverso da quello impugnato o se incide su un’aggiudicazione già definita in un precedente giudizio, anziché limitarsi all’atto successivo oggetto della nuova domanda.
- L’esito favorevole della verifica dei requisiti non richiede necessariamente l’adozione di una nuova determinazione formale quando gli ulteriori riscontri documentali confermano verifiche già compiute e risultanti dagli atti del procedimento.
- L’accoglimento dell’appello principale, con rigetto del ricorso originario contro l’aggiudicazione efficace, rende improcedibili le domande consequenziali di caducazione del contratto e di subentro nell’esecuzione.
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