Cassazione Penale, Sentenza n. 19934/2026 del 29/05/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugna la sentenza della Corte di appello che lo ha ritenuto responsabile del reato di bancarotta semplice documentale (art. 217, secondo comma, legge fall.), contestando sei motivi: 1) che non avrebbe potuto arrecare pregiudizio ai creditori perché i debiti deriverebbero dalla precedente gestione e l'attività era di fatto cessata; 2) che la documentazione contabile sarebbe andata persa per un furto incolpevole; 3) richiesta di applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto; 4) contestazione della qualificazione del danno come di particolare gravità e della relativa aggravante; 5) vizio nella determinazione della pena (eccessività) e mancata considerazione dei parametri di cui all'art. 133 c.p.; 6) estinzione per prescrizione dell'azione penale dopo la sentenza d'appello.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. In sintesi: i primi due motivi sono inammissibili per "specificità estrinseca" ex art. 591, comma 1, lett. c) c.p.p., e comunque la Corte ha confermato il principio secondo cui l'obbligo di tenere le scritture contabili persiste fino alla formale cancellazione dal registro delle imprese, a prescindere dall'effettivo danno ai creditori. Il terzo motivo (tenuità) è stato ritenuto generico e infondato: la condotta omissiva è risultata protratta nel tempo e inserita in un contesto di consistente esposizione debitoria, e i criteri dell'art. 131-bis c.p. non sono stati soddisfatti. Il quarto motivo è stato respinto come generico: la Corte d'appello ha motivato l'attribuzione di rilievo al danno in relazione alla perdurante inerzia nella tenuta della contabilità che ha ostacolato la ricostruzione dell'attivo. Il quinto motivo, relativo alla determinazione della pena, è inammissibile in cassazione e comunque la Corte ha ritenuto corretta la determinazione intermedia, l'esclusione della recidiva e l'applicazione della pena sostitutiva. Il sesto motivo (prescrizione) è stato dichiarato manifestamente infondato: il fatto ricade nel periodo di vigenza della riforma Orlando (legge 23/6/2017 n.103) e il calcolo dei termini, tenuto conto delle sospensioni previste dall'art. 159 comma 2, esclude la prescrizione. Conseguenze: ricorso inammissibile; condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 a favore della cassa delle ammende (art. 616 c.p.p.).
Norme richiamate
art. 217, secondo comma, legge fallimentare
La Corte ha ritenuto integrata la fattispecie di bancarotta documentale per l'omessa tenuta delle scritture contabili nel periodo di competenza della gestione del ricorrente, indipendentemente dall'esistenza di un pregiudizio concreto per i creditori.
art. 591, comma 1, lett. c) c.p.p.
Richiamato per dichiarare inammissibili i motivi che soffrono di "specificità estrinseca", cioè mancata correlazione tra le ragioni di impugnazione e la motivazione della sentenza impugnata.
art. 131-bis c.p.
Applicazione negata: la Corte ha ritenuto che i criteri per la causa di non punibilità per particolare tenuità (valutazione cumulativa dei parametri) non fossero soddisfatti visto il carattere protratto e l'ampia esposizione debitoria.
artt. 132 e 133 c.p.
Richiamati in relazione alla determinazione della pena: la Corte territoriale ha esercitato la propria discrezionalità nei limiti stabiliti, calibrando la pena in misura intermedia e motivando l'attenuazione (esclusione recidiva, pena sostitutiva).
legge 23 giugno 2017, n. 103 (riforma Orlando)
Rilevante per il calcolo dei termini di prescrizione: la fattispecie ricade nel periodo di vigenza della riforma e la Corte ha applicato le nuove regole di sospensione (art. 159 c.p.) escludendo la prescrizione.
art. 159, comma 2, nn. 1 e 2 c.p.
I periodi di sospensione previsti da questa norma (nella versione introdotta dalla riforma Orlando) sono stati computati nel calcolo della prescrizione e hanno impedito che la pena si estinguesse per prescrizione.
art. 616 c.p.p.
Norma richiamata per la condanna alle spese del procedimento a carico del ricorrente in caso di inammissibilità del ricorso.
art. 129 c.p.p.
Richiamata come principio secondario sulla insussistenza di effetti di cause di non punibilità a seguito dell'inammissibilità dell'impugnazione; la Corte sottolinea che l'inammissibilità impedisce la valutazione delle cause di non punibilità in sede di legittimità.
Massime di principio
- L'obbligo di tenuta delle scritture contabili perdura fino alla formale cancellazione dal registro delle imprese: la mera cessazione di fatto dell'attività non esclude il reato di bancarotta documentale.
- In materia di bancarotta documentale, l'assenza di un danno concreto non è di per sé sufficiente a escludere la responsabilità penale, poiché il reato tutela un interesse di 'pericolo presunto' collegato alla conoscenza della consistenza patrimoniale dell'impresa.
- Per ottenere il riconoscimento della causa di non punibilità per particolare tenuità (art. 131-bis c.p.) è necessario dimostrare in modo specifico e cumulativo i requisiti richiesti: valutazioni generiche o riproposizioni delle stesse argomentazioni già respinte non sono efficaci.
- In Cassazione non è ammessa una rinnovata valutazione della graduazione della pena se già congruamente motivata dal giudice del merito: la determinazione del quantum sanzionatorio rientra nella discrezionalità del giudice di merito nei limiti di legge.
- Le questioni relative alla prescrizione devono essere valutate tenendo conto della normativa vigente al momento del fatto (anche in relazione a riforme come la 'Orlando') e delle sospensioni previste; la semplice asserzione della decorrenza del termine non è sufficiente senza un calcolo giuridicamente fondato.
- In sede di impugnazione, i motivi devono esplicitamente e direttamente confrontarsi con la ratio decidendi della sentenza impugnata: la mancata specificità nel collegare la censura alla motivazione ostacola l'ammissibilità del gravame (rischio di inammissibilità per 'specificità estrinseca').
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