Cassazione Penale, Sentenza n. 4787/2024 del 02/02/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato: ha constatato l'omessa notifica al difensore di fiducia e la violazione del diritto ad avere un difensore di scelta, ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata e ha disposto la trasmissione degli atti alla Corte di appello di Ancona per il prosieguo del giudizio.
Esito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione per violazione di legge e nullità della sentenza per omessa notifica, al difensore di fiducia nominato tempestivamente dall'imputato, dell'avviso di citazione per il giudizio di appello. L'avviso era stato inviato per PEC a un difensore omonimo appartenente a un diverso Foro (avv. Andrea Guidi del Foro di Pesaro) anziché all'avv. Andrea Guidi del Foro di Rimini, con conseguente mancata informazione del difensore scelto dall'imputato.
Norme richiamate
art. 178, comma 1, lett. c), cod. proc. pen.
L'omesso avviso dell'udienza al difensore di fiducia integra una nullità assoluta quando la sua presenza è obbligatoria; la Corte ha applicato tale principio al caso di mancata notifica al difensore fiduciario.
art. 179, comma 1, cod. proc. pen.
La norma sulle nullità assolute è richiamata per confermare che la mancata comunicazione al difensore di fiducia produce la nullità del provvedimento impugnato.
art. 97, comma 4, cod. proc. pen.
La Corte ha precisato che la nomina di un difensore d'ufficio non sana l'omessa comunicazione al difensore fiduciario nominato: la presenza del difensore d'ufficio non è idonea a rimuovere la nullità derivante dalla mancata notifica al difensore di fiducia.
art. 6, comma 3, lett. c), Convenzione europea dei diritti dell'uomo
Richiamato il diritto dell'imputato ad avere un difensore di sua scelta; la Corte ha ritenuto che la designazione irrituale di un difensore d'ufficio lesi tale diritto quando esista una nomina fiduciaria tempestiva.
Giurisprudenza: Sez. U, Sentenza n. 24630 del 26/03/2015 (Maritain)
La Suprema Corte ha ribadito in precedenti decisioni il principio secondo cui l'omessa informazione al difensore fiduciario è causa di nullità assoluta e ha richiamato la tutela del diritto alla difesa di scelta.
Massime di principio
- Se l'imputato nomina tempestivamente un difensore di fiducia, l'avviso di udienza deve essere notificato a quel difensore: l'omessa notifica integra una nullità assoluta se la presenza del difensore è obbligatoria.
- La notifica al difensore d'ufficio o la presenza in udienza di un altro difensore non sanano automaticamente l'omessa comunicazione al difensore scelto dall'imputato.
- L'errore di invio della PEC a un omonimo non sostituisce la corretta comunicazione al difensore di fiducia e può costituire motivo di annullamento della sentenza.
- Il diritto ad avere un difensore di propria scelta (art. 6 CEDU) è rilevante anche nel processo penale interno e la sua violazione può determinare nullità rilevanti ai sensi del codice di procedura penale.
- In casi analoghi la Corte di Cassazione può annullare la sentenza e rinviare gli atti al giudice competente per il prosieguo, per garantire il rispetto del diritto di difesa.
- Prassi cautelative: chi nomina un difensore dovrebbe assicurarsi della corretta comunicazione dell'incarico e dei recapiti (PEC), e gli uffici giudiziari devono verificare l'esatta identificazione del destinatario nelle notifiche via PEC.
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