Cassazione Penale, Sentenza n. 19337/2023 del 08/05/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso avverso l'ordinanza del Tribunale del riesame di Messina del 17/10/2022 che, in parziale accoglimento dell'appello cautelare del Procuratore generale contro la revoca del divieto di dimora, ha sostituito la misura cautelare con l'obbligo di presentazione quotidiana alla Polizia giudiziaria (tutti i giorni, fascia 18-19) sospendendone l'esecuzione. Il ricorrente deduceva: (1) violazione del principio della "domanda cautelare" perché il PM aveva richiesto, in via subordinata, l'obbligo di presentazione per quattro volte alla settimana e il Tribunale lo ha invece disposto per sette giorni su sette; (2) vizio di motivazione e illegittimità della misura ritenuta inutilmente afflittiva e inidonea a garantire le esigenze cautelari, considerato che l'associazione mafiosa avrebbe sede proprio a Messina.
La decisione
Il ricorso è stato rigettato. La Corte ha ritenuto infondato il secondo motivo: la motivazione del Tribunale del riesame è adeguata nel valutare la perdurante sussistenza delle esigenze cautelari (tenuto conto della grave condanna in appello per partecipazione ad associazione mafiosa) e l'idoneità dell'obbligo di presentazione giornaliero come misura meno afflittiva. Quanto al primo motivo, la Corte ha escluso la violazione del principio della "domanda cautelare": il PM aveva chiesto in via primaria il divieto di dimora (misura più afflittiva) e, applicando una misura meno severa, il giudice non è vincolato né a scegliere la modalità indicata nella richiesta subordinata né a rispettarne le limitazioni; pertanto l'applicazione dell'obbligo quotidiano non è ultra petitum. È stata confermata altresì la sospensione dell'esecuzione ai sensi dell'art. 310, comma 3, c.p.p. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese.
Norme richiamate
art. 310 comma 3 c.p.p.
Consente la sospensione dell'esecuzione della misura cautelare; nel caso di specie il Tribunale ha disposto la sospensione dell'esecuzione dell'obbligo di presentazione ai sensi di questa norma.
art. 282 secondo comma c.p.p.
Quando il giudice applica una misura meno grave di quella richiesta in via principale dal pubblico ministero, può autonomamente determinare le modalità applicative della misura; il Tribunale del riesame ha agito secondo tale principio stabilendo le prescrizioni dell'obbligo di presentazione.
Principio della "domanda cautelare" (giurisprudenza: Sez. 6, n. 456 del 14/02/1992, Scuderi)
Sez. 6, n. 456 del 14/02/1992, Scuderi, Rv. 189781
Secondo il precedente, il giudice non può, d'ufficio e in assenza di richiesta del PM, imporre modalità più gravose di applicazione della misura. Tuttavia la Corte chiarisce che il principio opera per prevenire un aggravamento non richiesto; se il PM chiede una misura più afflittiva in via principale e il giudice applica una misura meno afflittiva, il giudice non commette "ultra petitum" modificando le modalità rispetto alle istanze subordinate del PM.
Massime di principio
- Se il pubblico ministero chiede in via principale una misura più afflittiva e il giudice applica una misura meno afflittiva, il giudice può autonomamente fissarne le modalità esecutive e non è vincolato alle modalità indicate nelle richieste subordinate del PM.
- Il principio della "domanda cautelare" vieta al giudice di adottare d'ufficio modalità più gravose rispetto a quelle richieste dal PM, ma non impedisce al giudice di scegliere una diversa modalità quando applica una misura meno severa rispetto alla richiesta principale.
- La valutazione dell'idoneità e proporzionalità della misura cautelare deve tenere conto sia della gravità della condanna penale sia del periodo di custodia già scontato; misure meno afflittive (es. obbligo di presentazione) possono risultare adeguate se garantiscono un controllo minimo e non incidono ingiustificatamente sulla vita privata dell'indagato.
- La sospensione dell'esecuzione della misura può essere disposta ai sensi dell'art. 310 c.p.p.; la sospensione non esclude la legittimità della misura cautelare adottata dal giudice.
- In casi analoghi, chi impugna per violazione della "domanda cautelare" dovrà dimostrare che il giudice ha effettivamente aggravato la posizione cautelare rispetto a quanto richiesto espressamente dal PM, non solo che ha differito rispetto a una istanza subordinata presentata dall'accusa.
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