Sentenza n. 2129/2026 - Palermo, Sezione 1
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: silenzio-rigetto sull'istanza di accesso agli atti relativi ai pagamenti effettuati dal Comune in favore della fondazione controinteressata
Esito
Favorevole al ricorrente (creditore)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente, creditore della fondazione controinteressata, aveva avviato una procedura esecutiva nella quale il Comune era stato coinvolto quale terzo pignorato. Nell'ambito di tale procedura, il Comune aveva reso una dichiarazione negativa ritenuta contraddittoria, dando al contempo atto dell'esistenza di un proprio debito verso la fondazione, inserito nella massa passiva dell'organo straordinario di liquidazione. Con istanza del 3 marzo 2026 il ricorrente aveva chiesto al Comune l'ostensione della documentazione, degli atti e delle informazioni dai quali risultassero tutti i pagamenti effettivamente erogati dal Comune in favore della fondazione dal gennaio 2021 in poi. Deduceva la violazione degli artt. 22 e seguenti della l. n. 241/1990, eccesso di potere per difetto di istruttoria e motivazione e violazione dei principi di trasparenza e imparzialità. Chiedeva l'accertamento del diritto di accesso, l'annullamento del silenzio-rigetto e l'ordine di esibizione della documentazione, con eventuale nomina di un commissario ad acta in caso di ulteriore inerzia.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso. Ha rilevato che l'accesso costituisce principio generale dell'attività amministrativa e che la legge riconosce il diritto di accesso ai soggetti privati titolari di un interesse diretto, concreto e attuale, corrispondente a una situazione giuridicamente tutelata e collegata ai documenti richiesti. La posizione di creditore della fondazione, unitamente al coinvolgimento del Comune nella procedura esecutiva quale terzo pignorato e alla necessità di verificare la dichiarazione resa dall'ente, integra un interesse qualificato all'accesso. La documentazione richiesta non rientra nelle categorie sottratte all'accesso e non sono state ravvisate esigenze prevalenti di tutela della controinteressata ai sensi dell'art. 24, comma 7, della l. n. 241/1990. Poiché i documenti erano stati indicati almeno per categoria e rientravano ordinariamente nel patrimonio dell'archivio comunale, spettava al Comune dichiarare espressamente l'eventuale mancata detenzione o custodia; tale dichiarazione non era stata prodotta. Il Comune è stato quindi condannato a consentire la visione e l'estrazione di copia della documentazione richiesta, ove esistente, entro trenta giorni dalla comunicazione della sentenza. Non è stata ritenuta necessaria, allo stato, la nomina di un commissario ad acta. Il Comune è stato inoltre condannato al pagamento di euro 1.500,00, oltre accessori, per spese di lite; le spese nei confronti della fondazione privata sono state dichiarate irripetibili.
Norme richiamate
art. 22 l. 241/1990
Il comma 2 definisce l'accesso quale principio generale dell'attività amministrativa; il comma 3 afferma il principio della massima ostensione dei documenti amministrativi; il comma 1, lett. b), richiede un interesse diretto, concreto e attuale, corrispondente a una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento.
La posizione di creditore coinvolto in una procedura esecutiva nella quale il Comune è terzo pignorato integra un interesse qualificato e consente l'accesso ai documenti connessi alla dichiarazione resa dall'ente.
art. 24 l. 241/1990
Il comma 7 tutela l'accesso necessario alla cura o alla difesa degli interessi giuridici.
L'accesso deve essere consentito quando è funzionale alla cura e alla difesa di interessi giuridici e non risultano esigenze prevalenti di tutela della controinteressata.
art. 116, comma 4, c.p.a.
Il Comune dovrà consentire la visione e l'estrazione di copia entro trenta giorni dalla comunicazione della sentenza.
Nel giudizio in materia di accesso il giudice può ordinare all'amministrazione l'esibizione della documentazione richiesta, fissando un termine per l'adempimento.
Massime di principio
- Il creditore di un soggetto privato vanta un interesse diretto, concreto e attuale all'accesso agli atti detenuti da un'amministrazione pubblica quando tali atti siano collegati a una procedura esecutiva nella quale l'amministrazione sia stata coinvolta quale terzo pignorato e siano necessari per verificare le dichiarazioni rese dall'ente.
- La documentazione relativa ai pagamenti effettuati da un'amministrazione in favore di un soggetto privato è ostensibile, salvo che ricada in specifiche ipotesi di esclusione previste dalla legge o sussistano esigenze prevalenti di tutela di interessi contrapposti.
- Quando il richiedente individua i documenti almeno per categoria e questi rientrano ordinariamente nel patrimonio documentale dell'ente, spetta all'amministrazione assumersi la responsabilità di dichiarare espressamente l'eventuale mancata detenzione o custodia; il mero silenzio non è sufficiente a superare la domanda di accesso.
- L'accesso funzionale alla cura e alla difesa di interessi giuridici deve essere garantito ove non risultino esigenze prevalenti di tutela della controinteressata.
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