Cassazione Civile, Ordinanza n. 30530/2021 del 28/10/2021
Sintesi
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Favorevole al resistente (parte attrice)
La controversia
La controversia nasce da una scrittura privata del 20 febbraio 2005, nell'ambito di rapporti tra componenti di un medesimo nucleo familiare e società ad essi riferibili, che conteneva una clausola compromissoria e prevedeva obblighi reciproci, compreso il trasferimento di alcuni beni immobili. Un arbitro unico, con lodo irrituale, aveva ritenuto corretta l'esecuzione degli obblighi da parte delle tre sorelle e aveva disposto il trasferimento ex art. 2932 c.c. di alcuni immobili, respingendo la domanda riconvenzionale dei convenuti diretta a far dichiarare la risoluzione di diritto della scrittura ex art. 1456 c.c. I soccombenti avevano quindi impugnato il lodo; il tribunale aveva rigettato l'impugnazione e la corte d'appello aveva confermato. Con il ricorso per cassazione sono stati dedotti tre motivi: 1) violazione degli artt. 808-ter, 816-sexies e 819-bis c.p.c., sostenendo che il procedimento arbitrale, interrotto per morte di una parte, avrebbe dovuto essere dichiarato estinto per mancato rispetto del termine assegnato per la prosecuzione/riassunzione, e contestando l'esistenza dell'istanza di prosecuzione ritenuta dalla corte territoriale; 2) violazione degli artt. 816-bis e 819-bis c.p.c. e del principio del contraddittorio, assumendo che l'atto stragiudiziale e la partecipazione informale alle riunioni arbitrali non avrebbero potuto valere come impulso o come valida partecipazione procedimentale; 3) violazione degli artt. 1456 c.c. e 808 c.p.c., censurando l'affermazione secondo cui la questione della risoluzione della scrittura privata non sarebbe rilevante ai fini della prosecuzione del giudizio arbitrale.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che il primo motivo mascherasse una censura su un preteso errore di fatto della corte d'appello, quindi deducibile semmai con revocazione e non con ricorso per cassazione; inoltre il motivo non si confrontava con la ratio decidendi, fondata anche sull'attiva partecipazione delle parti e dei difensori al procedimento arbitrale nel rispetto della libertà delle forme. Il secondo motivo è stato ritenuto inammissibile perché formulato in modo generico: la mera indicazione delle norme asseritamente violate non era accompagnata da una specifica critica delle argomentazioni della sentenza impugnata. Il terzo motivo è stato dichiarato inammissibile sia per genericità della deduzione di violazione di legge, sia perché non confrontato con la ratio decidendi sulla non sindacabilità, nell'ambito dell'impugnazione del lodo irrituale, di valutazioni di merito dell'arbitro non rientranti nel catalogo dei vizi denunciabili ex art. 808-ter c.p.c.; inoltre è stato rilevato difetto di autosufficienza per mancata indicazione del contenuto della clausola contrattuale rilevante. Le spese del giudizio di legittimità sono state poste a carico dei ricorrenti, con ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 808-ter c.p.c.
Il lodo arbitrale irrituale è sindacabile solo nei limiti dei vizi tipizzati dalla norma; non è consentito usare l'impugnazione per riesaminare valutazioni di merito dell'arbitro.
art. 816-sexies c.p.c.
Il motivo di ricorso che deduce l'erronea prosecuzione del procedimento dopo l'interruzione non può essere accolto se si risolve nella contestazione di un fatto processuale ritenuto esistente dal giudice di merito senza usare il rimedio revocatorio.
art. 819-bis c.p.c.
La doglianza relativa alla prosecuzione del procedimento arbitrale e al rispetto del contraddittorio deve confrontarsi con la concreta motivazione della sentenza e non limitarsi a una mera enunciazione di violazioni di legge.
art. 816-bis c.p.c.
Nel procedimento arbitrale, anche irrituale, la partecipazione attiva delle parti e dei difensori può integrare il rispetto del contraddittorio secondo la libertà delle forme.
art. 1456 c.c.
La deduzione della risoluzione di diritto della scrittura privata non può essere fatta valere, nell'impugnazione del lodo irrituale, come censura di merito estranea ai vizi tipizzati dell'art. 808-ter c.p.c.
art. 2932 c.c.
La decisione arbitrale aveva disposto il trasferimento coattivo di alcuni beni immobili in esecuzione degli obblighi contrattuali accertati.
art. 366 c.p.c.
Il ricorso deve essere autosufficiente e contenere una specifica critica della decisione impugnata, non una mera contrapposizione di tesi.
art. 360 c.p.c.
I motivi formalmente prospettati come violazione di legge o vizio motivazionale sono stati dichiarati inammissibili perché, in concreto, miravano a contestare errori di fatto o valutazioni di merito.
art. 395 c.p.c.
L'errore di fatto risultante dagli atti del giudizio di merito, se sussistente, deve essere fatto valere con revocazione e non con ricorso per cassazione.
art. 13 d.P.R. n. 115 del 2002
È stato dato atto della sussistenza dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Massime di principio
- L'errore di fatto percepibile dagli atti del giudizio di merito, quando incide sulla ricostruzione della vicenda processuale, non è deducibile con ricorso per cassazione ma, se ne ricorrono i presupposti, solo con revocazione.
- Nel giudizio di impugnazione del lodo arbitrale irrituale non è consentito trasformare il controllo di legittimità in un riesame del merito della decisione arbitrale, se la censura non rientra nei vizi tipizzati dall'art. 808-ter c.p.c.
- La deduzione di violazione di legge è inammissibile se si limita a enunciare le norme asseritamente violate senza confrontarsi puntualmente con la ratio decidendi della sentenza impugnata.
- Nel procedimento arbitrale irrituale il principio del contraddittorio può risultare rispettato anche attraverso una partecipazione attiva e non necessariamente formalizzata delle parti e dei rispettivi difensori, secondo la libertà delle forme propria di tale modello.
- Il ricorso per cassazione deve rispettare il principio di autosufficienza, indicando in modo specifico gli atti e le clausole contrattuali rilevanti, altrimenti la censura è inammissibile.
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