Sentenza del 15/04/2016 n. 35 - Comm. Trib. Prov. Vercelli
Avvisi di accertamento su redditi - Ipotesi di estero vestizione- Motivi di legittimità - Motivazione dei provvedimenti e questione di merito- Concetto di residenza fiscale.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
La controversia riguarda avvisi di accertamento fondati sull'ipotesi di esterovestizione e sulla pretesa che la società controllata estera avesse in realtà la propria residenza fiscale in Italia. La società ha contestato la legittimità degli atti, sostenendo di disporre all'estero di una struttura organizzativa effettiva, composta da personale dipendente e management locale, autonomo almeno nella gestione operativa, e di non essere quindi una mera costruzione artificiosa finalizzata a ottenere un vantaggio fiscale.
La decisione
La pretesa tributaria non può fondarsi sulla sola circostanza che la società estera sia controllata da un soggetto italiano. Quando la controllata dimostra di avere strutture, personale e gestione effettivamente localizzati all'estero e dotati di autonomia operativa, non è di per sé configurabile un'ipotesi di elusione o esterovestizione. Spetta all'Ente impositore fornire elementi presuntivi gravi, precisi e concordanti idonei a dimostrare la residenza fiscale effettiva in Italia e l'esistenza di un beneficio fiscale, così da giustificare l'eventuale inversione dell'onere della prova. In assenza di tali elementi, gli avvisi di accertamento risultano infondati.
Norme richiamate
Norme in materia di residenza fiscale delle società
La residenza fiscale non dipende esclusivamente dalla sede legale o dal rapporto di controllo, ma deve essere valutata considerando il luogo in cui sono effettivamente assunte e gestite le decisioni e in cui si svolge l'attività direttiva e operativa.
Principi sull'esterovestizione e sull'abuso del diritto
La presenza di una società controllata all'estero non costituisce automaticamente un comportamento elusivo. L'Amministrazione deve dimostrare, mediante elementi presuntivi qualificati, che la localizzazione estera sia artificiosa e collegata a un concreto vantaggio fiscale indebito.
Regole sull'onere della prova nel procedimento tributario
È l'Ente impositore a dover fornire inizialmente gli elementi idonei a sostenere la contestazione di esterovestizione. Solo dopo una presunzione adeguatamente motivata può sorgere, in capo al contribuente, l'onere di dimostrare l'effettiva residenza estera.
Massime di principio
- Il controllo italiano di una società estera non prova, da solo, che la società sia fiscalmente residente in Italia.
- Per escludere l'esterovestizione sono rilevanti l'esistenza di sedi e strutture reali, dipendenti, amministratori o manager locali e l'autonomia nella gestione ordinaria e operativa.
- L'Amministrazione finanziaria deve indicare fatti concreti e convergenti che dimostrino che il centro effettivo di direzione si trova in Italia; non sono sufficienti presunzioni generiche o il solo collegamento societario.
- La società deve conservare documentazione idonea a dimostrare la sostanza economica della presenza estera, come contratti di lavoro, verbali degli organi societari, deleghe gestionali, contabilità, sedi operative e prova delle decisioni assunte localmente.
- La valutazione riguarda sia la residenza effettiva sia l'eventuale vantaggio fiscale indebito: la mancanza di uno di questi presupposti indebolisce la contestazione di abuso o elusione.
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