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Sentenza

Sentenza del 02/12/2021 n. 38055 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

L'Agenzia contestava a T.G. l'omessa indicazione in dichiarazione delle attività finanziarie detenute all'estero per l'anno 2006 (obblighi di monitoraggio fiscale ex D.L. n.167/1990, art.4 e art.5), sulla base di una "scheda cliente" (fiche) relativa a rapporti intrattenuti presso la banca HSBC all'estero, acquisita tramite canali di cooperazione internazionale (Dir. 77/799/CEE e Convenzione Italia-Francia). Il contribuente impugnava l'accertamento sostenendo l'inutilizzabilità o l'anonimità della scheda, la mancata prova della sua provenienza (anche rispetto alla cosiddetta "lista Falciani") e la possibile illiceità dell'acquisizione.

La decisione

La Corte di Cassazione ha respinto il ricorso di T.G. confermando la decisione della Commissione Tributaria Regionale che aveva ritenuto legittima l'acquisizione e l'utilizzabilità della scheda cliente acquisita tramite i canali ufficiali di cooperazione internazionale. La Corte ha ribadito il principio secondo cui, in sede di accertamento tributario, sono utilizzabili elementi con valore indiziario acquisiti anche in modo irrituale o da terzi Stati, salvo violazione di diritti fondamentali o specifica previsione di inutilizzabilità. Il ricorso è stato quindi rigettato; le sanzioni relative all'accertamento e le spese processuali sono confermate (liquidate in complessivi Euro 4.100,00 oltre spese prenotate a debito) e il contribuente condannato al pagamento del contributo unificato aggiuntivo se dovuto.

Norme richiamate

  • D.L. n. 167 del 1990, art. 4, commi 1-3 e art. 5

    Norme sull'obbligo di monitoraggio fiscale e dichiarazione delle attività finanziarie estere su cui si è fondato l'accertamento per omessa dichiarazione di attività detenute all'estero.

  • Dir. 77/799/CEE del Consiglio (19.12.1977), artt. 1 e 4

    "le competenti autorità degli Stati membri scambiano... ogni informazione atta a permettere loro una corretta determinazione delle imposte"; "le autorità ... comunicano ... le informazioni ... senza che ne sia fatta preventiva richiesta ... quando ... vi siano fondati motivi"

    Consente lo scambio di informazioni tra autorità fiscali; la trasmissione effettuata dalla Francia alla Guardia di Finanza/Entrate tramite questi canali è legittima e legittima l'utilizzazione nel procedimento tributario italiano.

  • Convenzione contro le doppie imposizioni Italia-Francia (5.10.1989), ratificata con L. n. 20/1992

    Canale convenzionale di assistenza e scambio di informazioni che ha legittimato la trasmissione della scheda dalla Francia all'Italia.

  • D.P.R. n. 600 del 1973, artt. 31-bis, 32, 33, 38, 39, 41

    Disposizioni interne che recepiscono e regolano l'uso delle informazioni acquisite per l'accertamento tributario; la giurisprudenza ammette l'utilizzo di elementi acquisiti anche in forma atipica per la determinazione presuntiva del reddito.

  • D.P.R. n. 633 del 1972, artt. 51, 52, 54, 55, 63

    Norme relative all'IVA e all'utilizzabilità di elementi probatori acquisiti: anche qui è riconosciuta la possibilità di utilizzare dati atipici, salvo specifiche esclusioni.

  • D.L. n. 429 del 1982, art. 12 e D.Lgs. n. 74 del 2000, art. 20

    Principio dell'autonomia del procedimento penale rispetto a quello tributario: elementi inutilizzabili in sede penale non necessariamente lo sono in sede fiscale.

  • D.L. n. 78 del 2009, art. 12, comma 2

    Riferimento normativo invocato in relazione a profili processuali e di onere della prova nel procedimento tributario.

  • L. n. 212 del 2000 (Statuto del contribuente), artt. 6 e 7

    Richiamate in relazione al diritto di difesa e al contraddittorio; la Corte ha ritenuto che il procedimento abbia rispettato le garanzie difensive nel contraddittorio tributario.

  • Codice civile, art. 2697

    Richiamato in relazione all'onere della prova: la Corte ha ritenuto correttamente ripartito l'onere probatorio e non sussisteva mancata prova della riferibilità della scheda al ricorrente.

  • Codice di procedura civile, artt. 113, 115, 116

    Norme sul materiale probatorio, onere della prova e motivazione: la Corte ha ritenuto la motivazione della CTR adeguata e completa.

  • Codice di procedura penale, art. 191; disposizioni complementari art. 2 e 654 c.p.p.; art. 220 disp. att. c.p.p.

    Riferimenti utilizzati per distinguere la disciplina delle garanzie e delle formalità del processo penale rispetto a quelle del procedimento tributario; eventuali violazioni penali nella raccolta delle informazioni da parte della Francia non determinano automaticamente l'inutilizzabilità in sede fiscale.

  • Costituzione, art. 111

    Richiamato in relazione ai principi del giusto processo; la Corte ha ritenuto compatibile l'uso dei dati acquisiti con il rispetto del contraddittorio nel processo tributario.

Massime di principio

  • I dati inviati da un'altra autorità fiscale mediante i canali previsti da direttive o convenzioni internazionali (es. Dir. 77/799/CEE, convenzioni bilaterali) sono utilizzabili dall'Amministrazione finanziaria italiana nell'accertamento tributario.
  • In materia tributaria possono essere utilizzati anche elementi probatori acquisiti in modo irrituale o atipico (comprese informazioni provenienti da terzi o da 'liste'), salvo che vi sia una specifica norma che ne escluda l'utilizzabilità o che la loro acquisizione comporti violazione di diritti fondamentali costituzionalmente tutelati.
  • Un singolo indice, se dotato di gravità e precisione, può essere sufficiente a fondare l'accertamento presuntivo fiscale; non è richiesta la molteplicità degli indizi.
  • L'onere della prova sulla riferibilità del documento al contribuente grava sul contribuente quando la scheda reci i dati identificativi (nome, IBAN, codici identificativi) e non è proposta una plausibile alternativa (es. omonimia comprovata).
  • La potenziale illiceità o responsabilità penale di chi abbia originato la trasmissione di dati in altro Stato non impedisce automaticamente l'utilizzabilità di tali dati in sede fiscale italiana, salvo lesa tutela di diritti fondamentali.

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