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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 48802/2023 del 07/12/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente impugna l'ordinanza del 24/07/2023 che aveva rigettato il suo reclamo avverso la revoca dell'ammissione al patrocinio a spese dello Stato (ammissione originaria 22/02/2022, revoca 27/06/2022) disposta dopo comunicazioni dell'Ufficio finanziario/Guardia di Finanza che attestavano redditi del nucleo familiare superiori ai limiti previsti. Lamenta che il reclamo, proposto ai sensi dell'art. 702bis c.p.c., sia stato trattato con le regole del rito penale in contrasto con disposizioni interne del Tribunale e che il giudice dell'impugnazione abbia ignorato la richiesta di prova testimoniale volta a dimostrare che la suocera (Trotta Rosa Anna Maria), pur residente nello stesso condominio ma in altra scala, non faceva parte del nucleo familiare e non contribuiva al sostentamento.

La decisione

La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha prima richiamato il consolidato orientamento secondo cui, ai sensi del DPR n. 115/2002, la competenza e le regole applicabili nelle procedure per l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato sono quelle del processo penale; pertanto la doglianza sulla mancata ammissione di mezzi istruttori civili è infondata. Il Tribunale di Napoli ha ritenuto corretti gli accertamenti della Guardia di Finanza, che hanno evidenziato per l'anno 2020 un reddito del nucleo familiare pari a 32.660,20 euro (con la presenza, nello stato di famiglia storico, di Trotta Rosa Maria fino al 21/12/2021), molto superiore al limite previsto per l'accesso al gratuito patrocinio. La Corte ha inoltre osservato che l'istanza era stata presentata il 9/2/2022 e che l'ultima dichiarazione la cui presentazione era già dovuta era quella relativa al 2020; i redditi 2021 non erano ancora rilevabili alla data della domanda. È stato inoltre sottolineato l'onere del dichiarante di conoscere e dichiarare la consistenza reddituale dei componenti del nucleo e la possibilità di presentare nuova istanza ove le condizioni reddituali cambino. Per effetto dell'inammissibilità e non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al pagamento di una somma di euro 3.000 in favore della cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • DPR n. 115/2002, art. 76

    limite di reddito imponibile per l'ammissione: € 11.493,82 per l'anno 2020; € 11.746,68 per l'anno 2021

    L'ammissione al patrocinio a spese dello Stato richiede il possesso di un reddito imponibile non superiore al limite risultante dall'ultima dichiarazione per la quale, al momento della presentazione della domanda, fosse già sorto l'obbligo di presentazione (qui: la dichiarazione relativa al 2020).

  • DPR n. 115/2002, art. 79

    Impegno del beneficiario ammesso a comunicare le variazioni reddituali rilevanti e possibilità di presentare nuova istanza in caso di successiva variazione delle condizioni economiche.

  • art. 702bis c.p.c.

    Norma del rito civile richiamata dal ricorrente per il reclamo; la Corte ha ritenuto inapplicabile il richiamo al rito civile in quanto la materia dell'ammissione al patrocinio segue le regole del processo penale ai sensi del DPR n. 115/2002.

  • art. 360 c.p.c. (co. 1 e 5)

    Pretesa violazione invocata dal ricorrente (vizi di motivazione/omessa considerazione di mezzi di prova); la Corte ha ritenuto infondata la doglianza in quanto il processo e i mezzi istruttori devono essere valutati alla stregua delle norme del rito penale applicabili.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Norma applicata ai fini della condanna per inammissibilità quando non sussiste assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità; giustifica anche la sanzione pecuniaria in favore della cassa delle ammende.

Massime di principio

  • La procedura per l'ammissione o la revoca del patrocinio a spese dello Stato in materia penale si governa dalle regole indicate dal DPR n. 115/2002 e, per le questioni processuali, dal codice di procedura penale: i rimedi e i mezzi istruttori tipici del rito civile non sono automaticamente applicabili.
  • Il reddito rilevante per l'accesso al gratuito patrocinio è quello risultante dall'ultima dichiarazione per la quale, alla data di presentazione dell'istanza, fosse già sorto l'obbligo di presentazione; pertanto vanno considerati gli anni per i quali l'obbligo di dichiarazione è già maturato.
  • Gli accertamenti effettuati dagli uffici finanziari o dalla Guardia di Finanza costituiscono base idonea per la revoca del beneficio quando emergono redditi eccedenti i limiti previsti.
  • È onere del richiedente informarsi e dichiarare correttamente la composizione e la consistenza reddituale del nucleo familiare; le asserzioni non documentate su presunti non concorsi al sostentamento di componenti del nucleo hanno scarso rilievo se contrastano con documentazione ufficiale (es. stato di famiglia storico, accertamenti fiscali).
  • In caso di mutamento delle condizioni reddituali il soggetto può proporre una nuova istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato; eventuali omissioni o dichiarazioni non veritiere possono comportare sanzioni.
  • Gli impugnativi che sollevano questioni di diritto processuale devono tener conto della disciplina specifica applicabile (penale vs civile); eccezioni procedurali improprie possono determinare l'inammissibilità del ricorso.

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