Corte di giustizia, Sentenza C-563/20
Sentenza della Corte (Quarta Sezione) del 24 febbraio 2022. — ORLEN KolTrans sp. z o.o. contro Prezes Urzędu Transportu Kolejowego. — Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Sąd Okręgowy w Warszawie. — Rinvio pregiudiziale – Trasporti ferroviari – Direttiva 2001/14/CE – Articolo 4 – Determinazione dei diritti per l’utilizzo dell’infrastruttura tramite decisione del gestore – Articolo 30, paragrafo 2 – Diritto di ricorso amministrativo delle imprese ferroviarie – Articolo 30, paragrafo 6 – Sindacato giurisdizionale delle decisioni dell’organismo di regolamentazione. — Causa C-563/20
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha chiarito la portata dell’articolo 30 della direttiva 2001/14 in materia di regolazione delle tariffe ferroviarie. Ha escluso che la direttiva attribuisca alle imprese ferroviarie un diritto a partecipare al procedimento amministrativo di approvazione dei tassi, ma ha affermato che esse devono poter impugnare davanti al giudice la decisione dell’organismo di regolamentazione che incide sui loro diritti di accesso. La pronuncia rafforza la tutela giurisdizionale delle imprese ferroviarie contro decisioni tariffarie potenzialmente discriminatorie o contrarie alla direttiva.
Rinvio pregiudiziale sulla direttiva 2001/14/CE: se un’impresa ferroviaria possa partecipare al procedimento di approvazione dei tassi di accesso all’infrastruttura e impugnare la decisione dell’organismo di regolamentazione.
La questione giuridica
Se l’articolo 30, paragrafo 2, lettera e), della direttiva 2001/14/CE attribuisca all’impresa ferroviaria il diritto di partecipare a un procedimento dell’organismo di regolamentazione relativo alla decisione di approvazione dei tassi unitari del diritto di base per l’accesso minimo all’infrastruttura; e, in caso negativo, se l’articolo 30, paragrafi 5 e 6, della medesima direttiva le conferisca il diritto di impugnare dinanzi al giudice la decisione dell’organismo di regolamentazione che approva tali tassi.
Principio di diritto
L’articolo 30, paragrafo 2, lettera e), della direttiva 2001/14 non impone agli Stati membri di riconoscere alle imprese ferroviarie il diritto di partecipare al procedimento di approvazione dei tassi di accesso all’infrastruttura, poiché la direttiva non prevede un tale procedimento di approvazione dei diritti ma solo un controllo sui diritti già fissati. Tuttavia, l’articolo 30, paragrafo 6, letto alla luce dei diritti sostanziali conferiti alle imprese ferroviarie dagli articoli 5 e 7 della direttiva e del principio di tutela giurisdizionale effettiva, impone che tali imprese possano proporre ricorso giurisdizionale avverso la decisione dell’organismo di regolamentazione che approva i tassi unitari del diritto di base, se tale decisione è idonea a ledere i loro diritti.
Norme richiamate
- Articolo 267 TFUE
- Direttiva 2001/14/CE
- Direttiva 2007/58/CE
- Articolo 19, paragrafo 1, secondo comma, TUE
- Articoli 81, 82 e 86 del Trattato CE
- Direttiva 91/440/CEE
Rinvio pregiudiziale sui diritti di accesso all’infrastruttura ferroviaria
La causa riguarda un rinvio pregiudiziale del Sąd Okręgowy w Warszawie in materia di trasporti ferroviari e interpretazione della direttiva 2001/14/CE, come modificata dalla direttiva 2007/58/CE. Il giudizio nazionale oppone ORLEN KolTrans sp. z o.o., impresa ferroviaria, al presidente dell’Ente del trasporto ferroviario polacco, in relazione alla determinazione e all’approvazione dei tassi unitari del diritto di base per l’accesso minimo all’infrastruttura ferroviaria.
Fatti e procedimento principale
PKP PLK, gestore dell’infrastruttura ferroviaria, aveva sottoposto al regolatore polacco un progetto di modifica dei tassi unitari del diritto di base; il presidente dell’ETF lo aveva approvato con decisione del 29 settembre 2010. ORLEN KolTrans, dopo la sentenza Commissione/Polonia (C‑512/10), che aveva censurato la trasposizione polacca della direttiva 2001/14 in tema di inclusione di costi non direttamente legati alla prestazione del servizio ferroviario, aveva chiesto l’annullamento di quella decisione. Il presidente dell’ETF aveva respinto la domanda ritenendo che l’impresa ferroviaria non fosse "parte" del procedimento di approvazione secondo il diritto processuale polacco.
Normativa rilevante
La Corte richiama, in particolare:
- l’articolo 4 della direttiva 2001/14, sul quadro di imposizione dei diritti e sulla competenza del gestore dell’infrastruttura a determinare e riscuotere i diritti;
- l’articolo 5, paragrafo 1, sul diritto non discriminatorio delle imprese ferroviarie al pacchetto minimo di accesso e all’accesso ai servizi sulla linea;
- l’articolo 7, paragrafi 3 e 7, sul criterio del costo direttamente legato al servizio ferroviario e sulle regole per i servizi dell’allegato II, punto 2;
- l’articolo 30, paragrafi 2, 3, 5 e 6, sull’organismo di regolamentazione, sui reclami contro le decisioni del gestore e sul sindacato giurisdizionale. Sono inoltre richiamati i considerando 5, 11, 12, 16 e 20 della direttiva, che valorizzano trasparenza, non discriminazione, concorrenza leale e flessibilità gestionale.
Prima questione: partecipazione al procedimento di approvazione
La Corte osserva che la direttiva 2001/14 non prevede alcun procedimento di approvazione dei diritti per l’utilizzo dell’infrastruttura o delle variabili che li determinano. Le disposizioni invocate dal giudice del rinvio non impongono ai gestori di sottoporre tariffe o parametri tariffari a un previo via libera del regolatore; l’articolo 30 disciplina invece il controllo dell’organismo di regolamentazione sui diritti già fissati, a seguito di reclamo o d’ufficio.
La Corte sottolinea anche che il sistema della direttiva tutela l’indipendenza gestionale del gestore dell’infrastruttura, cui spetta fissare e riscuotere i diritti entro un quadro stabilito dagli Stati membri. Da ciò deriva che la direttiva non regola la qualità di "parte" in un eventuale procedimento nazionale di approvazione, nozione che appartiene al diritto polacco e non al diritto dell’Unione. Di conseguenza, l’articolo 30, paragrafo 2, lettera e), non riconosce alle imprese ferroviarie un diritto a partecipare a un procedimento di approvazione dei tassi unitari del diritto di base.
Seconda questione: diritto di ricorso giurisdizionale
Quanto al ricorso contro la decisione dell’organismo di regolamentazione, la Corte precisa che l’articolo 30, paragrafo 6, impone agli Stati membri di garantire un sindacato giurisdizionale sulle decisioni dell’organismo, senza però disciplinare in modo autonomo la legittimazione ad agire. Tuttavia, il diritto nazionale deve rispettare la tutela giurisdizionale effettiva di cui all’articolo 19, paragrafo 1, secondo comma, TUE.
La Corte richiama il fatto che la direttiva 2001/14 conferisce diritti sostanziali alle imprese ferroviarie: accesso non discriminatorio all’infrastruttura, diritto al pacchetto minimo di accesso, accesso non discriminatorio ai servizi sulla linea e applicazione di diritti equivalenti e non discriminatori. Tali diritti devono poter essere tutelati in giudizio. Una normativa nazionale che impedisse a un’impresa ferroviaria di contestare una decisione del regolatore idonea a ledere quei diritti renderebbe impossibile l’esercizio delle tutele previste dal diritto dell’Unione.
Riferimenti giurisprudenziali richiamati
La sentenza richiama, tra le altre, le decisioni:
- Commissione/Polonia, C‑512/10, sulla non conformità di taluni costi inclusi nei diritti di accesso;
- CTL Logistics, C‑489/15, sull’illegittimità di un controllo giurisdizionale caso per caso dell’equità dei diritti al di fuori del sistema della direttiva;
- Commissione/Germania, C‑556/10, sulla ripartizione di competenze e sulla flessibilità del gestore;
- Unibet, C‑432/05, e Deutsche Lufthansa, C‑379/18, sulla tutela giurisdizionale effettiva;
- Koleje Mazowieckie, C‑120/20, sull’efficacia diretta dell’articolo 30, paragrafi 2 e 6.
Dispositivo e principio affermato
La Corte risponde che:
- l’articolo 30, paragrafo 2, lettera e), non disciplina il diritto dell’impresa ferroviaria a partecipare a un eventuale procedimento di approvazione dei tassi unitari del diritto di base;
- l’articolo 30, paragrafo 6, impone invece che un’impresa ferroviaria possa impugnare dinanzi al giudice competente la decisione dell’organismo di regolamentazione che approva tali tassi.
La pronuncia conferma che la direttiva 2001/14 lascia al gestore dell’infrastruttura la determinazione dei diritti, sottoponendo il sistema a un controllo regolatorio e giurisdizionale effettivo a tutela delle imprese ferroviarie.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza europea, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza europea
- Sentenza · 24 feb 2022Corte di giustizia, Sentenza C-143/20
- Sentenza · 24 feb 2022Corte di giustizia, Sentenza C-175/20
- Sentenza · 24 feb 2022Corte di giustizia, Sentenza C-226/20
- Sentenza · 24 feb 2022Corte di giustizia, Sentenza C-257/20
- Sentenza · 24 feb 2022Corte di giustizia, Sentenza C-262/20
- Sentenza · 24 feb 2022Corte di giustizia, Sentenza C-451/20
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza europea →