Cassazione Civile, Ordinanza n. 26700/2024 del 14/10/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (amministrazione fiscale)
La controversia
L’Amministrazione finanziaria ha proposto ricorso per revocazione ex art. 64 d.lgs. 546/1992 avverso una sentenza della Commissione tributaria regionale che, secondo la sua prospettazione, era affetta da errore revocatorio perché avrebbe erroneamente ritenuto ancora esistenti e legittimi i crediti erariali e la loro prescrizione, senza considerare l’effettivo annullamento delle cartelle originarie contenute nell’avviso di pagamento impugnato in applicazione dell’art. 4 d.l. 119/2018. La Corte di giustizia tributaria regionale ha dichiarato inammissibile il ricorso per revocazione. In cassazione l’Agenzia ha dedotto, con un unico motivo, la violazione degli artt. 132, comma 2, n. 4, c.p.c., 118 disp. att. c.p.c. e 36, comma 2, n. 4, d.lgs. 546/1992, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c., lamentando che la decisione di inammissibilità fosse sorretta da motivazione apparente, perché non spiegava le ragioni per le quali le doglianze sull’errore revocatorio dovevano essere respinte e finiva per confonderle con il merito della pretesa tributaria.
La decisione
La Corte ha ritenuto fondato il motivo. Ha richiamato il principio secondo cui la mancanza di motivazione rilevante ai sensi dell’art. 132, n. 4, c.p.c. e dell’art. 36, comma 2, n. 4, d.lgs. 546/1992 ricorre anche quando la sentenza, pur formalmente motivata, esponga argomentazioni obiettivamente inidonee a rendere percepibile l’iter logico della decisione, integrando una nullità deducibile ex art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c. Nel caso concreto, la CTR si era limitata ad affermare che la richiesta atteneva all’esistenza e legittimità dei crediti erariali e alla prescrizione degli stessi, senza confrontarsi con il vero oggetto del ricorso per revocazione, cioè l’asserito errore revocatorio. Per tale ragione la sentenza impugnata è stata cassata con rinvio al giudice del merito, affinché esamini nuovamente la questione con motivazione adeguata.
Norme richiamate
art. 64 d.lgs. 546/1992
discipline il ricorso per revocazione nel processo tributario; qui l’Agenzia lo aveva proposto per dedurre un errore revocatorio della sentenza d’appello.
art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.
la mancanza o apparenza della motivazione integra nullità della sentenza.
art. 118 disp. att. c.p.c.
richiamato congiuntamente alle norme sulla motivazione della sentenza.
art. 36, comma 2, n. 4, d.lgs. 546/1992
nel processo tributario impone una motivazione sufficiente e percepibile della decisione; la sua violazione comporta nullità.
art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.
il vizio di motivazione apparente o mancante è deducibile come nullità della sentenza.
art. 4 d.l. 119/2018
citato come base dell’asserito annullamento delle cartelle originarie contenute nell’avviso di pagamento.
Massime di principio
- La motivazione è solo apparente, e la sentenza è nulla, quando il giudice affermi formalmente una ragione decisionale ma non esponga argomentazioni idonee a rendere percepibile il percorso logico seguito, così da impedire qualsiasi controllo sulla decisione.
- Nel processo tributario, la declaratoria di inammissibilità del ricorso per revocazione deve confrontarsi con il concreto vizio dedotto; se il giudice confonde il tema dell’errore revocatorio con il merito della pretesa tributaria, la motivazione è viziata.
- Il difetto di motivazione rilevante ai sensi dell’art. 132 c.p.c. e dell’art. 36 d.lgs. 546/1992 non coincide con la mera insufficienza argomentativa, ma richiede un’anomalia motivazionale immediatamente ricavabile dal testo della sentenza.
- Quando il vizio di motivazione è stato accertato, la Corte di cassazione deve cassare la sentenza con rinvio al giudice di merito per un nuovo esame conforme ai parametri motivazionali richiesti.
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