Sentenza del 26/09/2017 n. 5509 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio
Avviso di accertamento - processo
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La controversia riguarda la responsabilità dell'amministratore per illeciti amministrativi commessi dalla società e la validità dell'avviso di accertamento. In particolare, si discute se la qualità di amministratore consenta di presumere una colpa per omesso controllo o vigilanza e se l'atto sia riferibile all'organo amministrativo anche quando non sia materialmente sottoscritto.
La decisione
La sentenza afferma che l'amministratore è gravato da una presunzione di colpa per omesso controllo o vigilanza sugli illeciti amministrativi della società, ma può superarla fornendo prova contraria. Inoltre, la riferibilità dell'atto all'organo amministrativo può essere ricavata dal contenuto e dal contesto dell'atto stesso, anche in assenza di sottoscrizione, purché risulti individuabile il soggetto titolare del potere di emanarlo. L'impostazione è favorevole alla validità dell'accertamento e alla responsabilità dell'amministratore, salvo prova liberatoria.
Norme richiamate
Art. 3, Legge 24 novembre 1981, n. 689
La responsabilità per una violazione amministrativa richiede un comportamento imputabile almeno a titolo di dolo o colpa. Nel caso dell'amministratore, la sua posizione consente di presumere una colpa per omessa vigilanza sugli illeciti della società, ma tale presunzione è superabile con prova contraria.
Cassazione civile, sentenza n. 19242/2006
La qualità di amministratore può fondare una presunzione di responsabilità colposa per omesso controllo sugli illeciti commessi dalla società, salva la possibilità di dimostrare l'assenza di colpa.
Cassazione civile, sentenza n. 11458/2012
La riferibilità dell'atto all'organo amministrativo può risultare dal contesto dell'atto e dalle funzioni esercitate, anche quando manchi una sottoscrizione formale.
Massime di principio
- L'amministratore di una società non risponde automaticamente di ogni illecito societario, ma la sua posizione può determinare una presunzione di colpa per mancata vigilanza.
- Per evitare la responsabilità, l'amministratore deve fornire elementi concreti che dimostrino di avere adottato controlli adeguati, di non essere stato coinvolto nella violazione o di non aver potuto impedire l'illecito.
- La mancanza della firma sull'atto non comporta necessariamente la sua nullità: occorre verificare se dal contenuto, dall'intestazione e dal contesto sia comunque identificabile l'autorità competente.
- In casi analoghi, la difesa dovrebbe concentrarsi sia sull'assenza dell'elemento soggettivo della colpa, sia sull'eventuale carenza di motivazione, competenza o riferibilità dell'atto.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza tributaria, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza tributaria
- Sentenza · 26 set 2017Sentenza del 26/09/2017 n. 94 - Comm. Trib. II grado di Trento
- Sentenza · 26 set 2017Sentenza del 26/09/2017 n. 116 - Comm. Trib. Prov. Sondrio
- Sentenza · 26 set 2017Sentenza del 26/09/2017 n. 153 - Comm. Trib. Prov. Asti
- Sentenza · 26 set 2017Sentenza del 26/09/2017 n. 183 - Comm. Trib. Prov. Novara
- Sentenza · 26 set 2017Sentenza del 26/09/2017 n. 247 - Comm. Trib. Prov. Pavia
- Sentenza · 26 set 2017Sentenza del 26/09/2017 n. 313 - Comm. Trib. Reg. per la Sardegna
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza tributaria →