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Sentenza

Sentenza del 26/09/2017 n. 5509 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio

Avviso di accertamento - processo

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

La controversia riguarda la responsabilità dell'amministratore per illeciti amministrativi commessi dalla società e la validità dell'avviso di accertamento. In particolare, si discute se la qualità di amministratore consenta di presumere una colpa per omesso controllo o vigilanza e se l'atto sia riferibile all'organo amministrativo anche quando non sia materialmente sottoscritto.

La decisione

La sentenza afferma che l'amministratore è gravato da una presunzione di colpa per omesso controllo o vigilanza sugli illeciti amministrativi della società, ma può superarla fornendo prova contraria. Inoltre, la riferibilità dell'atto all'organo amministrativo può essere ricavata dal contenuto e dal contesto dell'atto stesso, anche in assenza di sottoscrizione, purché risulti individuabile il soggetto titolare del potere di emanarlo. L'impostazione è favorevole alla validità dell'accertamento e alla responsabilità dell'amministratore, salvo prova liberatoria.

Norme richiamate

  • Art. 3, Legge 24 novembre 1981, n. 689

    La responsabilità per una violazione amministrativa richiede un comportamento imputabile almeno a titolo di dolo o colpa. Nel caso dell'amministratore, la sua posizione consente di presumere una colpa per omessa vigilanza sugli illeciti della società, ma tale presunzione è superabile con prova contraria.

  • Cassazione civile, sentenza n. 19242/2006

    La qualità di amministratore può fondare una presunzione di responsabilità colposa per omesso controllo sugli illeciti commessi dalla società, salva la possibilità di dimostrare l'assenza di colpa.

  • Cassazione civile, sentenza n. 11458/2012

    La riferibilità dell'atto all'organo amministrativo può risultare dal contesto dell'atto e dalle funzioni esercitate, anche quando manchi una sottoscrizione formale.

Massime di principio

  • L'amministratore di una società non risponde automaticamente di ogni illecito societario, ma la sua posizione può determinare una presunzione di colpa per mancata vigilanza.
  • Per evitare la responsabilità, l'amministratore deve fornire elementi concreti che dimostrino di avere adottato controlli adeguati, di non essere stato coinvolto nella violazione o di non aver potuto impedire l'illecito.
  • La mancanza della firma sull'atto non comporta necessariamente la sua nullità: occorre verificare se dal contenuto, dall'intestazione e dal contesto sia comunque identificabile l'autorità competente.
  • In casi analoghi, la difesa dovrebbe concentrarsi sia sull'assenza dell'elemento soggettivo della colpa, sia sull'eventuale carenza di motivazione, competenza o riferibilità dell'atto.

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