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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 47043/2023 del 23/11/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Ricorso ex art. 625-bis c.p.p. per errore di fatto: la ricorrente contestava che la sentenza n. 16754/23 non avesse considerato una comunicazione del 9/3/2010 di "A.V.R. s.p.a." (esibita in aula) dalla quale risultava un incontro del 12/2/2010 presso gli uffici provinciali in cui erano stati concordati lavori di manutenzione (ripasso segnaletica esistente e posa di segnaletica nuova) sul tratto di strada dove avvenne il sinistro. Catalfamo sosteneva che tale elemento documentale dimostrerebbe che ella, nella sua qualità dirigenziale, aveva autorizzato o comunque promosso gli interventi necessari, e quindi non poteva essere ritenuta penalmente responsabile dell'omicidio colposo.

La decisione

Il ricorso è stato dichiarato inammissibile. La Corte ha ritenuto che, anche se la comunicazione del 9/3/2010 e l'eventuale incontro del 12/2/2010 fossero reali, quegli elementi non avrebbero avuto carattere decisivo per escludere la responsabilità penale. I giudici hanno confermato la ricostruzione dei giudici di merito: la nota di "A.V.R." non era vincolante per la Provincia, la decisione tecnico-amministrativa spettava all'ente e la Catalfamo, in quanto responsabile del procedimento del Settore Viabilità, aveva l'obbligo di verificare se i lavori fossero poi stati effettivamente eseguiti e se fossero idonei a garantire la sicurezza. L'istruttoria aveva altresì accertato che, alla data del sinistro (19/8/2011), non erano stati eseguiti interventi sulla segnaletica verticale e sul limite di velocità nonostante la loro necessità. Conseguentemente il provvedimento impugnato è stato confermato; la ricorrente è stata condannata al pagamento delle spese processuali e a versare euro 3.000,00 alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 625-bis cod. proc. pen.

    Rimessione per errore di fatto limitata agli errori percettivi nelle risultanze processuali che, se decisivi, avrebbero portato a una decisione diversa; nel caso concreto l'errore ipotizzato non è stato ritenuto decisivo.

  • art. 589, comma 2, cod. pen.

    Norma che punisce l'omicidio colposo; è stata applicata alla dirigente ritenuta responsabile per omissione di misure di sicurezza (omessa predisposizione della segnaletica prevista).

  • art. 38, comma 7, Codice della Strada

    Richiama l'obbligo di predisporre la segnaletica stradale vertical e orizzontale; la sentenza ha evidenziato che l'omessa predisposizione/controllo della segnaletica è elemento costitutivo della responsabilità accertata.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Prevede l'onere delle spese e delle ammende in caso di inammissibilità del ricorso quando non sussistono giustificazioni di buona fede; applicato per imporre il pagamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.

  • Sentenza Corte Costituzionale 13 giugno 2000, n. 186

    Richiamata per escludere che la parte abbia proposto il ricorso in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, e quindi per motivare l'applicazione delle conseguenze economiche previste.

Massime di principio

  • Il rimedio ex art. 625-bis c.p.p. per errore di fatto è circoscritto agli errori percettivi delle risultanze processuali che, se veri e decisivi, avrebbero determinato una decisione diversa; non è sufficiente l'esistenza di un documento non valutato se la sua considerazione non avrebbe modificato l'esito.
  • Documenti della ditta appaltatrice (segnalazioni o impegni a eseguire lavori) non vincolano automaticamente l'ente pubblico: la decisione e il controllo finale spettano all'ente committente e al suo giudizio tecnico-amministrativo.
  • La responsabilità di un dirigente pubblico per omissioni di sicurezza può derivare non solo dalla mancata ordinazione dei lavori, ma anche dalla mancata verifica che i lavori siano stati effettivamente eseguiti e che siano idonei a eliminare il pericolo.
  • La prova di un incontro o di un'intesa informale tra impresa e amministrazione non è sufficiente a escludere la colpa dell'amministrazione se non è dimostrato che gli interventi sono stati eseguiti e che erano adeguati alla messa in sicurezza prima dell'evento.
  • In sede di impugnazione, l'onere di dimostrare che un elemento documentale avrebbe avuto carattere decisivo sul giudizio spetta al ricorrente; se non provato, il gravame è destinato a essere rigettato o dichiarato inammissibile.
  • In caso di ricorso dichiarato inammissibile senza responsabilità colposa nella proposizione, si applicano le norme che prevedono il pagamento delle spese e, se previsto, di somme alla Cassa delle ammende.

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