Cassazione Penale, Sentenza n. 16814/2023 del 20/04/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il detenuto ha chiesto la detenzione domiciliare ai sensi dell'art. 47-ter ord. pen.; il Presidente del Tribunale di Sorveglianza ha dichiarato l'istanza inammissibile perché la pena in espiazione deriva da reati inclusi nel catalogo dell'art. 4-bis ord. pen., ritenuti ostativi alla concessione di benefici. Il difensore ha impugnato sostenendo violazione di legge e mancato rispetto della sentenza della Corte costituzionale n. 253/2019.
La decisione
La Corte di legittimità ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che la pronuncia della Corte costituzionale n. 253/2019 abbia portata limitata al permesso premio e non possa essere estesa automaticamente alle misure alternative o alla detenzione domiciliare; ha inoltre richiamato il rinvio dell'art. 47 ord. pen. all'art. 4-bis per il catalogo dei reati, per cui la condanna per reato ostativo ha giustificato la declaratoria di inammissibilità inaudita altera parte. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e alla somma di euro 3.000,00 alla Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.
Norme richiamate
art. 47-ter ord. pen.
Norma invocata dal ricorrente quale titolo per richiedere la detenzione domiciliare; il giudice deve verificare i presupposti di ammissibilità ma il rinvio all'art. 47 ord. pen. e all'art. 4-bis può incidere sull'accesso alla misura.
art. 47 ord. pen.
Contiene il rinvio all'art. 4-bis per il catalogo dei reati ostativi; la Corte ha interpretato il rinvio come riferito al catalogo delle fattispecie e non solo al regime ostativo, giustificando l'esclusione della misura per reati ricompresi nel catalogo.
art. 4-bis ord. pen.
Individua i reati ostativi e il regime che limita la concessione di benefici penitenziari; la Corte di legittimità ha confermato che, salvo quanto specificamente disposto dalla Corte costituzionale per il permesso premio, la disciplina ostativa continua a operare per altre agevolazioni.
art. 58-ter ord. pen.
Riferita dalla Corte costituzionale nella sentenza 253/2019 rispetto al permesso premio e alla possibilità di valutare l'assenza di collegamenti attuali con la criminalità organizzata; la decisione costituzionale ha riguardato la possibilità di concedere permessi premio anche senza collaborazione quando siano esclusi collegamenti attuali o pericolo di ripristino.
art. 666, comma 2, cod. proc. pen.
Norma che autorizza il rilascio di provvedimenti inaudita altera parte in sede di riesame o di istanze cautelari; qui è richiamata quale fondamento procedurale del decreto di inammissibilità emesso dal Presidente del Tribunale di sorveglianza.
art. 616 cod. proc. pen.
Prevede la condanna alle spese e la misura della sanzione in caso di ricorso ritenuto infondato o manifestamente carente di rilevanza; la Corte lo ha applicato condannando il ricorrente al pagamento di spese e di 3.000 euro alla Cassa delle ammende.
Corte costituzionale, sentenza n. 253/2019
Dichiarata l'illegittimità costituzionale dell'art. 4-bis comma 1 nella parte in cui impediva ai detenuti per i reati ivi indicati di ottenere permessi premio in assenza di collaborazione con la giustizia, qualora siano acquisiti elementi che escludano collegamenti attuali con la criminalità organizzata e il pericolo di ripristino. La Corte di legittimità ha però circoscritto la portata della pronuncia al solo permesso premio, escludendone l'automatica estensione ad altri benefici.
Massime di principio
- La sentenza della Corte costituzionale n. 253/2019 ha effetto limitato e riguarda specificamente il permesso premio; non è automaticamente estendibile alle misure alternative o alla detenzione domiciliare.
- Quando una norma (come l'art. 47) rinvia all'art. 4-bis per il catalogo dei reati ostativi, la presenza di una condanna per un reato ricompreso nel catalogo può precludere l'accesso a determinate misure alternative salvo che la legge o la giurisprudenza non dispongano diversamente.
- Il giudice deve comunque valutare la situazione concreta, accertando l'esistenza o meno di collaborazione, o l'impossibilità/inesigibilità della stessa, nei casi in cui la disciplina lo richieda; tuttavia tale accertamento non sempre elimina l'effetto preclusivo derivante dal rinvio normativo al catalogo dei reati ostativi.
- La declaratoria di inammissibilità può essere emessa inaudita altera parte se il quadro normativo e fattuale consente un'applicazione immediata della preclusione; ciò non impedisce, però, in altri casi, un esame più approfondito della collaborazione o dei suoi profili di inesigibilità.
- Chi propone ricorso sulla base di un'estensione della pronuncia costituzionale deve argomentare specificamente la possibile estensione al beneficio richiesto; il rischio di esito negativo comporta la possibilità di condanna alle spese e sanzioni economiche se il ricorso è ritenuto manifestamente infondato.
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