Sentenza n. 5220/2026 - Roma, Sezione 3Q
per l'annullamento Per quanto riguarda il ricorso introduttivo: rispetto al lotto 5 in contestazione, - della determinazione prot. G15744 del 25/11/2024 con la quale la Regione Lazio – Direzione regionale programmazione economica e centrale acquisti ha approvato l'operato con cui la Commissione Giudicatrice il 19/11/2024, ha proceduto alla rivalutazione dell'offerta tecnica del RTI CNS Consorzio Nazionale Servizi Società Cooperativa - SDS S.r.l. a seguito di riesame in sede di esecuzione di sentenze del Consiglio di Stato n. 08780-08781-08782-08783-08784 del 4/11/2024, ha approvato la graduatoria di gara, ha disposto sempre in favore del RTI CNS Consorzio Nazionale Servizi Società Cooperativa - SDS S.r.l. la nuova aggiudicazione della gara comunitaria centralizzata a procedura aperta finalizzata all'acquisizione del servizio CUP occorrente alle Aziende Sanitarie della Regione Lazio suddivisa in 5 lotti per un importo complessivo di € 177.742.908,61, iva esclusa, per la durata di 48 mesi e della relativa comunicazione ex art. 76, comma 5, d.lgs. 50/2016 del 26/11/2024, ha disposto la rinnovazione della verifica dei requisiti di cui all'art. 80 d.lgs. 50/2016 in capo all'aggiudicatario, omettendo invece di rinnovare la verifica di anomalia e sul rispetto dei minimi retributivi, ha preso atto dell'inefficacia della Convenzione stipulata il 22/12/2022 e ha ritenuto di procedere alla stipula di una nuova Convenzione e ha, infine, nominato il nuovo RUP della procedura; - del verbale della seduta riservata del 19/11/2024 con cui la Commissione Giudicatrice ha riesaminato l'offerta tecnica del RTI CNS Consorzio Nazionale Servizi Società Cooperativa - SDS S.r.l. per il criterio di valutazione di cui al paragrafo 18.1 del disciplinare di gara (“1b Responsabile del servizio/commessa. Verranno valutate l'esperienza e la competenza nel ruolo richiesto di responsabile di commessa”), ha assegnato un nuovo punteggio a quest'ultimo concorrente, procedendo altresì al calcolo del punteggio tecnico complessivo e del punteggio totale e ha redatto la nuova graduatoria di gara che ha visto collocato al primo posto sempre il RTI CNS-SDS e al secondo posto il Consorzio Leonardo, nonché della tabella sui punteggi allegata; - della nuova graduatoria di gara redatta all'esito della nuova valutazione dell'offerta del RTI CNS nella parte in cui vede il RTI CNS e il Consorzio Leonardo posti al primo e al secondo posto; - ove occorrer possa, della nota prot. 1405576 del 14/11/2024 con cui la Regione ha convocato la Commissione giudicatrice per rinnovare le valutazioni in capo al RTI CNS-SDS; - ove occorrer possa, della determinazione n. G11932 del 12/9/2022 con la quale è stata disposta la (vecchia) aggiudicazione della procedura centralizzata regionale, relativa all'affidamento del servizio CUP occorrente alle Aziende Sanitarie della Regione Lazio, Lotti 1-5, in favore dell'RTI CNS Soc. Coop.-SDS S.r.l. per un importo complessivo di € 177.742.908,61 e dei provvedimenti in essa richiamati e della convenzione stipulata tra la Regione Lazio e il RTI CNS-SDS il 22/12/2022; - di tutti i verbali di gara sia delle sedute pubbliche che delle sedute riservate, nessuno escluso, tra cui il verbale n. 1 del 25/2/2022, il verbale n. 2 del 7/3/2022, il verbale n. 3 del 18/3/2022 e la determinazione n. G04025 del 4/4/2022 afferenti all'ammissione dei concorrenti in gara nella parte in cui hanno valutato e ammesso in gara il RTI CNS-SDS e il Consorzio Leonardo anziché disporne l'esclusione; - delle richieste di soccorso istruttorio, tra cui quelle del 10/3/2022, delle richieste di integrazioni documentali e degli esiti delle stesse nonchè della determina G04025 del 4/4/2022 laddove hanno disposto l'ammissione in gara del RTI CNS-SDS e del Consorzio Leonardo e non l'esclusione delle stesse; - ove occorrer possa, della determinazione prot. G05216 02/5/2022 di nomina della Commissione giudicatrice e dei verbali n. 4 dell'11/4/2022 e n. 5 del 29/4/2022; - del verbale di seduta virtuale n. 1 del 18/5/2022, dei verbali delle sedute riservate n. 1 del 6/6/2022, n. 2 del 15/6/2022, n. 3 del 28/6/2022 e n. 4 dell'11/7/2022 e dei relativi allegati, e delle richieste di chiarimenti del 28/6/2022, in cui la commissione ha proceduto alla valutazione delle offerte tecniche, nella parte in cui hanno valutato e utilmente collocato in graduatoria il RTI CNS-SDS e il Consorzio Leonardo, anziché disporne l'esclusione; - del verbale della seduta virtuale n. 2 del 11/7/2022 e degli allegati, in cui la Commissione ha proceduto all'apertura delle offerte economiche, redatto la graduatoria e rimesso gli atti al RUP per la verifica di anomalia nella parte in cui hanno ammesso, valutato e utilmente collocato in graduatoria il RTI CNS-SDS e il Consorzio Leonardo, anziché disporne l'esclusione; - del verbale di seduta riservata n. 6 del 6/9/2022 che ha determinato gli esiti della verifica di anomalia e degli altri atti, allegati, richieste, verbali e determinazioni afferenti al subprocedimento di verifica di anomalia dell'offerta del RTI CNS-SDS; - dei suddetti atti, della disciplina di gara e, segnatamente, degli artt. 17, 21 e 22 laddove interpretati nel senso di consentire l'omissione della verifica del rispetto dei minimi retributivi previsti dalla contrattazione collettiva in base al costo della manodopera esplicitato nel documento allegato all'offerta economica anche rispetto al concorrente posto al secondo posto in graduatoria; - del verbale di seduta riservata n. 7 del 8/9/2022 che ha dato atto degli esiti positivi del controllo del possesso dei requisiti speciali di gara in capo al RTI CNS-SDS; - di tutti i provvedimenti della Stazione appaltante, dei verbali pubblici e riservati anche non indicati, e della graduatoria finale nella parte in cui hanno ammesso, valutato e utilmente collocato in graduatoria il RTI CNS-SDS e il Consorzio Leonardo; - degli esiti, allo stato non conosciuti, della rinnovata verifica dei requisiti ex art. 80 d.lgs. 50/2016 condotta in capo al RTI CNS-SDS; - del silenzio/rifiuto serbato rispetto all'istanza di accesso agli atti del 17/12/2024; - di tutti gli atti presupposti, consequenziali e connessi a quelli odiernamente impugnati, anche non conosciuti e successivi alla proposizione del presente ricorso; - del contratto/convenzione e ordinativi di fornitura eventualmente stipulati nelle more del giudizio; nonché - per il riconoscimento del diritto della ricorrente ad essere risarcita in forma specifica mediante aggiudicazione in proprio favore o mediante subentro nel contratto ove medio tempore stipulato; nonché - per la dichiarazione di inefficacia del contratto contratto/convenzione e ordinativi di fornitura medio tempore stipulati e sottoscritti e la rinnovazione della gara. Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da CONTACT CARE SOLUTIONS S.R.L., IN PROPRIO E N.Q. il 8\4\2025 : rispetto al lotto in contestazione, per l’annullamento, oltre che di tutti gli atti già impugnati, anche - del verbale del RUP del 26/2/2025 “per l’efficacia dell’aggiudicazione della determinazione n. G15744 del 25/11/2024” con cui la committente ha dato atto dei controlli eseguiti in capo al RTI (doc. 51) e degli altri eventuali verbali o atti del RUP, della Commissione o in generale della Stazione appaltante ad esso connessi o collegati, non conosciuti; - della pec del 6/03/2025 (riferimento al registro di sistema num.: PI145567-21) con cui è stato comunicato che “a seguito del positivo esito delle verifiche di legge sul possesso dei requisiti ex art. 80 e 83 del D.Lgs. n. 50/2016, applicabile ratione temporis, l'aggiudicazione disposta con Determinazione n. G15744 del 25/11/2024 in favore del RTI CNS Consorzio Nazionale Servizi Società Cooperativa - SDS Srl è divenuta efficace"; - della nota E0032522 del 13/1/2025 acquisita dal RTI CNS- SDS e delle richieste rivolte al RTI CNS-SDS e alle richieste fatte agli enti competenti; - di tutti gli atti presupposti, consequenziali e connessi a quelli odiernamente impugnati, anche non conosciuti e successivi alla proposizione del ricorso e dei presenti motivi aggiunti; - del contratto/convenzione e ordinativi di fornitura eventualmente stipulati nelle more del giudizio; nonché - per il riconoscimento del diritto della ricorrente ad essere risarcita in forma specifica mediante aggiudicazione in proprio favore o mediante subentro nel contratto ove medio tempore stipulato; nonché - per la dichiarazione di inefficacia del contratto contratto/convenzione e ordinativi di fornitura medio tempore stipulati e sottoscritti. Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da Contact Care Solutions s.r.l., in proprio e n.q. il 5\12\2025: sempre rispetto al lotto in contestazione, per l’annullamento, oltre che di tutti gli atti già impugnati con il ricorso e con i precedenti motivi aggiunti di ricorso, anche, con i presenti motivi aggiunti, - della pec del 28/10/2025 e della nota della Direzione Regionale Trasformazione digitale e procurement della Regione Lazio del 28/10/2025 afferente alla “Gara comunitaria centralizzata a procedura aperta finalizzata all’acquisizione del Servizio CUP occorrente le Aziende Sanitarie della Regione Lazio”, avente ad oggetto l’“Esibizione documentale in esecuzione delle ordinanze del TAR Lazio nn. 16821/2025-16822/2025-16823/2025-16824/2025-16825/2025 del 29/9/2025” (docc. 59 e 60); - della nota del 30/10/2025 “Esibizione documentale in esecuzione Ordinanze TAR Lazio” con cui la Regione ha trasmesso un ulteriore documento; - del silenzio rigetto formatosi a seguito dell’istanza di accesso agli atti e del silenzio inadempimento all’ordinanza del TAR; - di tutti gli altri atti connessi, collegati, conseguenti anche non conosciuti; nonché ex art. 116 c.p.a. e/o ex art. 112 c.p.a. per l’annullamento dell’ostensione parziale dei documenti trasmessi dalla Stazione appaltante il 28/10/2025 e/o per l’ottemperanza dell’ordinanza n. 16825/2025 del 29/9/2025, non impugnata, con conseguente condanna, previo accertamento e declaratoria del diritto di accesso in capo al ricorrente e/o declaratoria di inadempimento integrale all’ordinanza, all’esibizione e rilascio di copia della documentazione non ostesa. nonché per il riconoscimento del diritto della ricorrente ad essere risarcita in forma specifica mediante aggiudicazione in proprio favore o mediante subentro nel contratto ove medio tempore stipulato; nonché per la dichiarazione di inefficacia del contratto contratto/convenzione e degli ordinativi di fornitura medio tempore stipulati e sottoscritti.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: riaggiudicazione del lotto 5 al RTI CNS-SDS, successivi atti di verifica dei requisiti e ostensione parziale della documentazione
Esito
Favorevole al resistente (stazione appaltante)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ricorrente, terza classificata nella gara centralizzata regionale per il servizio CUP, ha impugnato la nuova aggiudicazione al RTI CNS-SDS, adottata dopo che il Consiglio di Stato aveva annullato la precedente aggiudicazione limitatamente alla valutazione del criterio relativo al responsabile di commessa, disponendo la rivalutazione dell'offerta tecnica. Ha dedotto, tra l'altro, l'illegittima omissione della rinnovazione della verifica di anomalia e della verifica dei costi della manodopera e dei minimi salariali; l'incongruità e l'indeterminatezza delle offerte di CNS e del Consorzio Leonardo; irregolarità contributive della consorziata esecutrice Socioculturale; gravi illeciti professionali, omesse dichiarazioni e carenze istruttorie nella verifica dei requisiti ex art. 80 d.lgs. 50/2016. Con motivi aggiunti ha contestato il verbale del RUP del 26 febbraio 2025 e la dichiarazione di efficacia dell'aggiudicazione, sostenendo che la verifica della regolarità contributiva non fosse stata svolta per tutta la durata della procedura e che il RUP avesse valutato in modo illogico penali contrattuali, procedimenti penali e ulteriori vicende professionali dell'aggiudicatario. Con ulteriori motivi aggiunti ha impugnato l'ostensione parziale di documenti e dedotto l'inadempimento dell'ordinanza istruttoria emessa dal TAR.
La decisione
Il TAR ha respinto il ricorso e tutti i motivi aggiunti. In via principale ha dichiarato il ricorso inammissibile per carenza di interesse: la ricorrente era terza classificata e, dopo il giudicato formatosi sulle precedenti controversie, le censure contro la seconda classificata non potevano essere rimesse in discussione; l'eventuale esclusione della sola aggiudicataria avrebbe determinato lo scorrimento a favore della seconda classificata, senza attribuire alla ricorrente una concreta utilità. Non risultava inoltre un interesse strumentale alla rinnovazione della gara. Il TAR ha altresì ritenuto inammissibili, perché già esaminati e coperti dal giudicato, i motivi relativi all'anomalia dell'offerta e alla necessità di rinnovare la verifica dei costi della manodopera: il Consiglio di Stato aveva annullato la precedente aggiudicazione soltanto per la valutazione del punteggio relativo al responsabile di commessa, lasciando ferme le altre fasi, compresa la verifica di anomalia. Le censure sulla regolarità contributiva e sugli ulteriori requisiti ex art. 80 riferite all'aggiudicatario sono state dichiarate improcedibili quanto agli atti originari, perché l'Amministrazione aveva successivamente svolto le verifiche. I motivi aggiunti sono stati ritenuti comunque infondati. Il DURC positivo, quale certificazione proveniente dall'autorità competente, vincolava la stazione appaltante ed esonerava il RUP da ulteriori accertamenti sulla regolarità contributiva; l'atto di accertamento INPS relativo a fatti già risalenti non imponeva una diversa conclusione. Quanto ai gravi illeciti professionali, il RUP aveva esercitato la propria discrezionalità valutando penali, vicende giudiziarie e altre circostanze; le motivazioni, fondate sul diverso oggetto dei contratti, sulla riferibilità delle condotte a una consorziata, sulla pendenza dei giudizi, sulle misure correttive e sullo stato dei procedimenti penali, non erano manifestamente illogiche o irragionevoli. L'omissione dichiarativa non comportava automaticamente l'esclusione, richiedendo una valutazione dell'incidenza dei fatti sull'integrità e affidabilità dell'operatore. Le spese sono state poste a carico della ricorrente in favore della Regione Lazio e di CNS, liquidate in euro 3.000 ciascuna oltre accessori; sono state compensate nei confronti delle altre parti.
Norme richiamate
art. 80 d.lgs. 50/2016
le stazioni appaltanti escludono dalla partecipazione alla procedura d’appalto un operatore economico ... qualora ... la stazione appaltante dimostri con mezzi adeguati che l’operatore economico si è reso colpevole di gravi illeciti professionali, tali da rendere dubbia la sua integrità o affidabilità
La verifica dei requisiti generali e dei gravi illeciti professionali richiede una valutazione dell'affidabilità dell'operatore; l'omissione o la reticenza informativa non determinano automaticamente l'esclusione, mentre il giudizio del RUP è sindacabile solo per manifesta illogicità, irragionevolezza o contrarietà a norme imperative.
art. 80, comma 4, d.lgs. 50/2016
La regolarità contributiva è comprovata dai DURC positivi rilasciati dalle autorità competenti, che vincolano la stazione appaltante ed esonerano da ulteriori accertamenti sui medesimi profili.
art. 80, comma 5, lett. c), c-bis), c-ter) e f-bis), d.lgs. 50/2016
Le vicende potenzialmente riconducibili a grave illecito professionale devono essere valutate dalla stazione appaltante; la falsità e l'omissione informativa hanno regimi distinti e l'ipotesi residuale di cui alla lett. f-bis) riguarda dichiarazioni obiettivamente false, non la mera reticenza.
art. 80, comma 6, d.lgs. 50/2016
La verifica dei motivi di esclusione deve essere svolta dalla stazione appaltante secondo il quadro normativo applicabile alla procedura.
art. 97 d.lgs. 50/2016
La verifica di anomalia già compiuta e ritenuta legittima dal giudicato non deve essere rinnovata quando la riedizione del potere è stata limitata alla rivalutazione di uno specifico criterio tecnico.
art. 116 c.p.a.
È stato richiamato per la tutela avverso l'ostensione parziale e per l'istanza di accesso, inserita nel procedimento istruttorio.
art. 112 c.p.a.
È stato richiamato in relazione alla dedotta ottemperanza all'ordinanza istruttoria, senza che la domanda conducesse all'accoglimento.
Massime di principio
- Il terzo classificato in una gara ha interesse a contestare l'aggiudicazione solo se le censure contro l'aggiudicatario e quelle contro il secondo classificato risultano entrambe potenzialmente idonee a consentirgli il conseguimento della commessa, salvo uno specifico interesse strumentale alla rinnovazione integrale della gara.
- Quando il giudicato annulla l'aggiudicazione limitatamente alla valutazione di uno specifico criterio dell'offerta e dispone la rivalutazione di quel solo elemento, le altre fasi della procedura già esaminate e ritenute legittime, compresa la verifica di anomalia, restano coperte dal giudicato e non possono essere nuovamente contestate.
- I certificati DURC positivi rilasciati dalle autorità competenti hanno natura di attestazioni vincolanti per la stazione appaltante e, per i profili certificati, la esonerano da ulteriori accertamenti sulla regolarità contributiva, salva la contestazione della validità o falsità della certificazione.
- L'omessa o reticente dichiarazione di fatti potenzialmente riconducibili a un grave illecito professionale non determina automaticamente l'esclusione dell'operatore economico: la stazione appaltante deve valutare l'effettiva incidenza dei fatti sull'integrità e affidabilità, mentre la causa di esclusione per dichiarazione falsa opera solo per informazioni obiettivamente non veritiere.
- Il giudizio sui gravi illeciti professionali appartiene alla discrezionalità della stazione appaltante e il sindacato giurisdizionale è limitato alla verifica della non pretestuosità e dell'assenza di manifesta abnormità, illogicità o contraddittorietà della valutazione.
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