Sentenza del 03/04/2019 n. 1965 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio
RISCOSSIONE - Sospensione riscossione per presentazione autodichiarazione ai sensi art. 1, l. n. 228/2012 - Non compete - Impugnazione estratto di ruolo.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il contribuente sosteneva che la presentazione dell'autodichiarazione prevista dall'art. 1, comma 537, della legge n. 228/2012 imponesse la sospensione della riscossione. La richiesta riguardava però un estratto di ruolo. La norma consente la sospensione solo in presenza di contestazioni riferite ad atti di riscossione o esecutivi rientranti nelle ipotesi tassativamente previste, mentre l'estratto di ruolo è un documento interno privo, di regola, di autonoma natura esecutiva o di riscossione.
La decisione
La sospensione della riscossione è stata ritenuta non spettante, perché l'istanza riguardava un estratto di ruolo, non incluso tra gli atti per i quali la norma prevede la sospensione. È stato inoltre ribadito che l'estratto di ruolo è impugnabile solo quando costituisce il primo atto con cui il contribuente viene a conoscenza delle cartelle di pagamento e dei ruoli sottostanti. Al di fuori di tale situazione, l'impugnazione autonoma dell'estratto di ruolo non è consentita, trattandosi di un atto interno all'Amministrazione. Il ricorso del contribuente è quindi risultato infondato o comunque inammissibile.
Norme richiamate
Legge n. 228/2012, art. 1, comma 537
La norma prevede la sospensione della riscossione in presenza di specifiche situazioni contestate dal contribuente mediante autodichiarazione.
La disposizione ha carattere tassativo e può operare soltanto quando la contestazione riguarda atti di riscossione o esecutivi riconducibili alle ipotesi previste dalla legge. Non si applica alla mera richiesta riferita a un estratto di ruolo, che non ha autonoma natura di atto di riscossione o esecutivo.
Massime di principio
- La presentazione di un'autodichiarazione ai sensi dell'art. 1, comma 537, della legge n. 228/2012 non determina automaticamente la sospensione della riscossione: occorre che ricorrano esattamente i presupposti e gli atti indicati dalla norma.
- L'estratto di ruolo, di regola, è un documento interno e non un autonomo atto della riscossione; pertanto non può normalmente essere impugnato da solo.
- L'estratto di ruolo può essere impugnato quando il contribuente dimostri che esso costituisce il primo documento attraverso cui ha avuto conoscenza delle cartelle e dei ruoli, soprattutto se tali atti non gli sono stati validamente notificati.
- Quando il contribuente conosce già le cartelle o gli atti esecutivi, deve contestare direttamente tali atti nei termini applicabili, non limitarsi a impugnare l'estratto di ruolo.
- Le ipotesi di sospensione previste dalla disciplina devono essere interpretate restrittivamente: una contestazione generica del debito o dell'estratto di ruolo non è sufficiente.
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