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Sentenza

Sentenza n. 8376/2026 - Roma, Sezione 2B

per l'esecuzione del decreto ingiuntivo n. 2491/2021 – R.G.N. 4650/2021, emesso dal Tribunale di Velletri in data 14 ottobre 2021 e notificato in data 20 ottobre 2021 al Comune di Artena.

Giustizia amministrativa202216720

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. II bisSentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata ottemperanza del Comune al decreto ingiuntivo del Tribunale di Velletri recante condanna al pagamento di somme di denaro

Esito

ESTINZIONE

Favorevole al resistente (comune)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La società ha proposto ricorso ai sensi degli artt. 112 e seguenti c.p.a. per ottenere l’esatta esecuzione, da parte del Comune, di un decreto ingiuntivo emesso dal Tribunale ordinario di Velletri il 14 ottobre 2021, notificato al Comune, dichiarato esecutivo il 12 maggio 2022 e nuovamente notificato ai sensi dell’art. 14 del d.l. n. 669/1996. Nel corso del giudizio il Comune ha rappresentato di avere attivato la procedura di riequilibrio finanziario pluriennale. Dopo la sospensione del giudizio, il Comune ha depositato la deliberazione consiliare dell’8 agosto 2025 con cui è stato dichiarato lo stato di dissesto finanziario. La società ha dichiarato di avere ancora interesse alla definizione del ricorso.

La decisione

Il TAR ha dichiarato estinto il giudizio. Ha ritenuto applicabile l’art. 248, comma 2, d.lgs. n. 267/2000, secondo cui, dalla dichiarazione di dissesto e sino all’approvazione del rendiconto, non possono essere intraprese o proseguite azioni esecutive nei confronti dell’ente per i debiti rientranti nella competenza dell’organo straordinario di liquidazione. Tale disciplina è stata ritenuta applicabile anche al giudizio di ottemperanza avente a oggetto una condanna pecuniaria del giudice ordinario. Poiché il credito derivava da un decreto ingiuntivo del 2021, divenuto esecutivo nel 2022, esso era anteriore al 31 dicembre 2024, data rilevante ai fini della competenza dell’organo straordinario di liquidazione rispetto al dissesto dichiarato nel 2025. Il credito deve quindi essere soddisfatto nell’ambito della procedura concorsuale, nel rispetto della par condicio creditorum, e non mediante la prosecuzione dell’azione esecutiva individuale in sede di ottemperanza. Le spese sono state compensate tra le parti.

Norme richiamate

  • artt. 112 e seguenti c.p.a.

    Fondano il ricorso per l’ottemperanza del titolo esecutivo giudiziale.

  • art. 243-bis d.lgs. n. 267/2000

    Disciplina la procedura di riequilibrio finanziario pluriennale dell’ente locale, nella cui pendenza il giudizio era stato sospeso.

  • art. 243-quater d.lgs. n. 267/2000

    Riguarda l’approvazione del piano di riequilibrio pluriennale, il cui esito avrebbe dovuto essere comunicato al giudice.

  • art. 248, comma 2, d.lgs. n. 267/2000

    Dalla data della dichiarazione di dissesto e sino all'approvazione del rendiconto di cui all'articolo 256 non possono essere intraprese o proseguite azioni esecutive nei confronti dell'ente per i debiti che rientrano nella competenza dell'organo straordinario di liquidazione

    Il divieto di azioni esecutive individuali opera anche nei giudizi di ottemperanza relativi a condanne pecuniarie della pubblica amministrazione, quando il debito rientra nella competenza dell’organo straordinario di liquidazione.

  • art. 256 d.lgs. n. 267/2000

    Individua il momento sino al quale opera il divieto previsto dall’art. 248, comma 2, TUEL, ossia l’approvazione del rendiconto.

  • art. 80, comma 1, c.p.a.

    Richiamato per il termine entro il quale le parti avrebbero dovuto chiedere la fissazione dell’udienza dopo la sospensione del giudizio.

  • art. 14 d.l. n. 669/1996

    Richiamato quale disposizione ai sensi della quale il decreto ingiuntivo era stato nuovamente notificato al Comune.

Massime di principio

  • Il giudizio di ottemperanza avente a oggetto la mera esecuzione di una condanna pecuniaria pronunciata dal giudice ordinario deve essere dichiarato estinto quando, nelle more del giudizio, l’ente locale è dichiarato dissestato e il credito rientra nella competenza dell’organo straordinario di liquidazione.
  • Il divieto previsto dall’art. 248, comma 2, d.lgs. n. 267/2000 di intraprendere o proseguire azioni esecutive individuali nei confronti dell’ente dissestato si applica anche ai procedimenti di ottemperanza relativi a titoli giudiziali di condanna al pagamento di somme di denaro.
  • Quando il credito deriva da fatti o atti di gestione anteriori al 31 dicembre dell’anno precedente alla dichiarazione di dissesto, la sua soddisfazione deve avvenire nell’ambito della procedura concorsuale affidata all’organo straordinario di liquidazione, nel rispetto della par condicio creditorum, e non mediante l’esecuzione individuale in sede giurisdizionale.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaControlli e finanza locale
RamiProcesso amministrativoEnti locali e organizzazione amministrativa
IstitutiOttemperanza e commissario ad acta

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