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Ordinanza

Ordinanza n. 86/2026 - Venezia, Sezione 4

per l'accertamento dell'obbligo del Ministero dell'Economia e delle Finanze di concludere il procedimento instaurato a seguito della domanda di indennizzo presentata dall'istante ex art. 1, comma 343°, della L 23 dicembre 2005 n. 266.

Giustizia amministrativa202501664

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Veneto - Venezia, Sez. IVOrdinanzaAzione avverso il silenzio

Atto impugnato: silenzio-inadempimento sull'obbligo di concludere il procedimento relativo alla domanda di indennizzo prevista dall'art. 1, comma 343, l. 266/2005

Esito

INTERLOCUTORIO

La controversia

Il ricorrente ha proposto un'azione per l'accertamento dell'obbligo del Ministero dell'Economia e delle Finanze di concludere il procedimento instaurato a seguito della domanda di indennizzo presentata ai sensi dell'art. 1, comma 343, della l. 266/2005. Nel corso del giudizio è emerso che il D.P.C.M. 30 luglio 2025 ha disciplinato requisiti e presupposti per l'accesso al fondo, misura degli indennizzi, iter procedimentale e risorse disponibili, rimettendo a successivi decreti ministeriali la definizione delle modalità di presentazione delle domande e delle disposizioni applicative e operative. Il D.P.C.M. è oggetto di impugnazione davanti al TAR Lazio. Il giudice ha ritenuto che l'esito di tale giudizio sia pregiudiziale in senso tecnico-giuridico rispetto alla controversia sul silenzio, poiché l'obbligo di provvedere e le modalità di definizione dell'istanza dipendono dall'assetto normativo che sarà stabilito all'esito dell'impugnazione.

La decisione

Il TAR ha sospeso il processo ai sensi dell'art. 79 c.p.a. e dell'art. 295 c.p.c., fino al passaggio in giudicato della sentenza che definirà l'impugnazione del D.P.C.M. 30 luglio 2025. Il giudice non ha quindi deciso, allo stato, se sussista l'obbligo del Ministero di provvedere né sulle modalità di definizione della domanda di indennizzo. Ha posto a carico delle parti costituite l'onere di presentare, una volta cessata la causa di sospensione, un'istanza di fissazione di udienza ai sensi dell'art. 80 c.p.a., avvertendo che, in mancanza, il ricorso sarà dichiarato estinto.

Norme richiamate

  • art. 1, comma 343, l. 266/2005

    È la disposizione posta a fondamento della domanda di indennizzo presentata dal ricorrente.

  • D.P.C.M. 30 luglio 2025

    Disciplina requisiti, presupposti, misura degli indennizzi, iter procedimentale e risorse disponibili, demandando a successivi decreti del MEF le modalità operative e applicative.

  • art. 79 c.p.a.

    Costituisce, insieme all'art. 295 c.p.c., la base normativa della sospensione necessaria del processo.

  • art. 295 c.p.c.

    Consente la sospensione necessaria quando la decisione della controversia dipende dalla definizione di altra causa pregiudiziale.

  • art. 80 c.p.a.

    Impone alle parti, dopo la cessazione della causa di sospensione, di presentare istanza di fissazione dell'udienza per la prosecuzione del giudizio, a pena di estinzione.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003

    È richiamato quale fondamento dell'oscuramento delle generalità del ricorrente.

  • artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679

    Sono richiamati, insieme alla normativa nazionale sulla protezione dei dati personali, a tutela dei diritti e della dignità della parte interessata.

Massime di principio

  • Nel processo amministrativo, la controversia sull'obbligo dell'amministrazione di provvedere può essere sospesa quando la definizione dell'obbligo e delle modalità procedimentali dipende in senso tecnico-giuridico dall'esito di un distinto giudizio diretto contro l'atto normativo o generale che disciplina il procedimento stesso.
  • Ai sensi degli artt. 79 c.p.a. e 295 c.p.c., la sospensione necessaria può essere disposta fino al passaggio in giudicato della sentenza che definisce la causa pregiudiziale, quando l'assetto normativo applicabile alla controversia dipende dall'esito di quest'ultima.
  • Dopo la cessazione della causa di sospensione, la prosecuzione del processo amministrativo richiede la presentazione, da parte delle parti costituite, dell'istanza di fissazione dell'udienza prevista dall'art. 80 c.p.a.; in mancanza, il giudizio è esposto alla dichiarazione di estinzione.

Come è indicizzato

MaterieTermini e notificazione del ricorsoTermini del procedimento e silenzio
RamiProcesso amministrativoProcedimento amministrativo
IstitutiSilenzio della pubblica amministrazioneTermini del procedimento

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