Cassazione Penale, Sentenza n. 20390/2023 del 12/05/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti impugnavano la sentenza d'appello che aveva confermato la loro condanna per bancarotta fraudolenta patrimoniale e bancarotta semplice in qualità di soci illimitatamente responsabili della Progetto Ambiente di Perna Fabrizio & c. s.n.c. L'atto di impugnazione deduceva errata applicazione della legge penale e vizi di motivazione relativamente alla qualificazione giuridica dei prelievi effettuati dalle casse sociali: i difensori sostenevano che le somme corrisposte costituivano autoliquidazione di compensi congrui e, secondo orientamenti consolidati, avrebbero dovuto integrare la fattispecie della bancarotta preferenziale anziché quella di bancarotta patrimoniale fraudolenta. I ricorrenti lamentavano inoltre contraddittorietà della motivazione della Corte territoriale e chiedevano la riqualificazione della fattispecie.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato i ricorsi inammissibili perché generici e privi dell'indicazione di elementi oggettivi idonei a dimostrare la congruità dei compensi autoliquidati (impegni orari, parametri comparativi, risultati, ecc.). Ha confermato che, in mancanza di dati di confronto e di elementi di valutazione oggettivi, i prelievi possono integrare il reato di bancarotta fraudolenta patrimoniale. Conseguentemente i ricorrenti sono stati condannati al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000,00 alla cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
art. 616 c.p.p.
Applicato per disporre la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e alla somma di euro 3.000,00 alla cassa delle ammende in conseguenza dell'inammissibilità dei ricorsi.
Sez. 5, n. 21570 del 16/04/2010, Di Carlo
Sez. 5, n. 21570 del 16/04/2010, Di Carlo
Giurisprudenza che riconosce la possibilità di qualificare come bancarotta preferenziale la condotta dell'amministratore che riceva un pagamento congruo a titolo di compenso, anche in assenza di specifica delibera assembleare.
Sez. 5, n. 48017 del 10/07/2015, Fenili
Sez. 5, n. 48017 del 10/07/2015, Fenili
Conferma l'orientamento secondo cui compensi congrui percepiti dall'amministratore possono integrare la bancarotta preferenziale.
Sez. 5, n. 32378 del 12/04/2018, Fagioli
Sez. 5, n. 32378 del 12/04/2018, Fagioli
Ulteriore pronuncia che rientra nell'orientamento favorevole alla ricaduta nella bancarotta preferenziale quando il compenso sia dimostrabilmente congruo.
Sez. 5, Sentenza n. 49509 del 19/07/2017, Allia
Sez. 5, Sentenza n. 49509 del 19/07/2017, Allia
Giurisprudenza che stabilisce la possibilità di configurare il reato di bancarotta fraudolenta patrimoniale qualora l'amministratore non fornisca elementi oggettivi e confrontabili (impegni orari, emolumenti comparati, risultati) che dimostrino la congruità delle somme prelevate.
Sez. 5, Sentenza n. 17792 del 23/02/2017, Rossi
Sez. 5, Sentenza n. 17792 del 23/02/2017, Rossi
Pronuncia che ribadisce l'esigenza di elementi probatori concreti per distinguere tra prelievi congrui (preferenziale) e prelievi ingiustificati che configurano bancarotta fraudolenta patrimoniale.
Massime di principio
- La condotta dell'amministratore che si autoliquida compensi può configurare bancarotta preferenziale solo se le somme risultano oggettivamente e documentatamente congrue rispetto all'attività svolta.
- In mancanza di elementi di prova oggettivi (impegni orari, confronti con retribuzioni di precedenti amministratori o di imprese del settore, risultati raggiunti), i prelievi dall'attivo sociale possono essere qualificati come bancarotta fraudolenta patrimoniale.
- Il ricorrente ha l'onere di indicare in modo preciso e non generico gli elementi di fatto che giustificano la congruità dei compensi autoliquidati; la genericità dell'impugnazione può portare all'inammissibilità del ricorso.
- Variazioni significative e non giustificate nei prelievi nei diversi esercizi aumentano la necessità di fornire spiegazioni e prove documentali a supporto della legittimità dei compensi.
- La giurisprudenza ammette entrambe le qualificazioni (preferenziale o fraudolenta): la differenza pratica dipende dalla prova della congruità e dalla capacità di fornire elementi comparativi e quantitativi.
- L'inammissibilità del ricorso comporta, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., condanna alle spese e alla misura della sanzione pecuniaria stabilita dalla Corte.
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