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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 20390/2023 del 12/05/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

I ricorrenti impugnavano la sentenza d'appello che aveva confermato la loro condanna per bancarotta fraudolenta patrimoniale e bancarotta semplice in qualità di soci illimitatamente responsabili della Progetto Ambiente di Perna Fabrizio & c. s.n.c. L'atto di impugnazione deduceva errata applicazione della legge penale e vizi di motivazione relativamente alla qualificazione giuridica dei prelievi effettuati dalle casse sociali: i difensori sostenevano che le somme corrisposte costituivano autoliquidazione di compensi congrui e, secondo orientamenti consolidati, avrebbero dovuto integrare la fattispecie della bancarotta preferenziale anziché quella di bancarotta patrimoniale fraudolenta. I ricorrenti lamentavano inoltre contraddittorietà della motivazione della Corte territoriale e chiedevano la riqualificazione della fattispecie.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato i ricorsi inammissibili perché generici e privi dell'indicazione di elementi oggettivi idonei a dimostrare la congruità dei compensi autoliquidati (impegni orari, parametri comparativi, risultati, ecc.). Ha confermato che, in mancanza di dati di confronto e di elementi di valutazione oggettivi, i prelievi possono integrare il reato di bancarotta fraudolenta patrimoniale. Conseguentemente i ricorrenti sono stati condannati al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000,00 alla cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 616 c.p.p.

    Applicato per disporre la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e alla somma di euro 3.000,00 alla cassa delle ammende in conseguenza dell'inammissibilità dei ricorsi.

  • Sez. 5, n. 21570 del 16/04/2010, Di Carlo

    Sez. 5, n. 21570 del 16/04/2010, Di Carlo

    Giurisprudenza che riconosce la possibilità di qualificare come bancarotta preferenziale la condotta dell'amministratore che riceva un pagamento congruo a titolo di compenso, anche in assenza di specifica delibera assembleare.

  • Sez. 5, n. 48017 del 10/07/2015, Fenili

    Sez. 5, n. 48017 del 10/07/2015, Fenili

    Conferma l'orientamento secondo cui compensi congrui percepiti dall'amministratore possono integrare la bancarotta preferenziale.

  • Sez. 5, n. 32378 del 12/04/2018, Fagioli

    Sez. 5, n. 32378 del 12/04/2018, Fagioli

    Ulteriore pronuncia che rientra nell'orientamento favorevole alla ricaduta nella bancarotta preferenziale quando il compenso sia dimostrabilmente congruo.

  • Sez. 5, Sentenza n. 49509 del 19/07/2017, Allia

    Sez. 5, Sentenza n. 49509 del 19/07/2017, Allia

    Giurisprudenza che stabilisce la possibilità di configurare il reato di bancarotta fraudolenta patrimoniale qualora l'amministratore non fornisca elementi oggettivi e confrontabili (impegni orari, emolumenti comparati, risultati) che dimostrino la congruità delle somme prelevate.

  • Sez. 5, Sentenza n. 17792 del 23/02/2017, Rossi

    Sez. 5, Sentenza n. 17792 del 23/02/2017, Rossi

    Pronuncia che ribadisce l'esigenza di elementi probatori concreti per distinguere tra prelievi congrui (preferenziale) e prelievi ingiustificati che configurano bancarotta fraudolenta patrimoniale.

Massime di principio

  • La condotta dell'amministratore che si autoliquida compensi può configurare bancarotta preferenziale solo se le somme risultano oggettivamente e documentatamente congrue rispetto all'attività svolta.
  • In mancanza di elementi di prova oggettivi (impegni orari, confronti con retribuzioni di precedenti amministratori o di imprese del settore, risultati raggiunti), i prelievi dall'attivo sociale possono essere qualificati come bancarotta fraudolenta patrimoniale.
  • Il ricorrente ha l'onere di indicare in modo preciso e non generico gli elementi di fatto che giustificano la congruità dei compensi autoliquidati; la genericità dell'impugnazione può portare all'inammissibilità del ricorso.
  • Variazioni significative e non giustificate nei prelievi nei diversi esercizi aumentano la necessità di fornire spiegazioni e prove documentali a supporto della legittimità dei compensi.
  • La giurisprudenza ammette entrambe le qualificazioni (preferenziale o fraudolenta): la differenza pratica dipende dalla prova della congruità e dalla capacità di fornire elementi comparativi e quantitativi.
  • L'inammissibilità del ricorso comporta, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., condanna alle spese e alla misura della sanzione pecuniaria stabilita dalla Corte.

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