Cassazione Penale, Sentenza n. 1068/2022 del 13/01/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso per cassazione articolato in tre motivi: (1) inosservanza o errata applicazione degli artt. 624 e 625 c.p. e vizio argomentativo per omissione di risposta sulle doglianze circa la compatibilità della dinamica dei fatti con l'elemento psicologico del furto anziché del danneggiamento o dell'esercizio delle proprie ragioni: l'imputato avrebbe spostato il ciclomotore senza intenzione di impossessarsene stabilmente (non lo sarebbe poi andato a recuperare); (2) richiesta di derubricazione a fattispecie meno grave (art. 392 c.p. o danneggiamento depenalizzato) e riconoscimento della desistenza volontaria per intervenuta rinuncia; (3) censura sull'applicazione dell'aggravante di cui all'art. 625, n.7 c.p. (esposizione alla pubblica fede), in presenza di videosorveglianza e di vigilanza operativa di due persone nel luogo del fatto.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso infondato e lo ha rigettato. Ha ritenuto che le censure dei primi due motivi fossero in gran parte inammissibili nella parte in cui richiedevano una riconsiderazione del fatto, e comunque prive di pregio perché la corte territoriale aveva fornito una motivazione logica e adeguata basata su plurime risultanze convergenti (il ciclomotore rinvenuto occultato dietro una siepe, il blocco di accensione e il bauletto asportati, il rinvenimento di utensili verosimilmente utilizzati per forzare l'accensione). Ha confermato che il reato di furto è consumato quando l'agente acquisisce la piena disponibilità del bene anche se non si è allontanato e che la consumazione esclude la possibilità di qualificare il fatto come desistenza volontaria. Ha ritenuto infondato anche il terzo motivo: la presenza di un sistema di videosorveglianza e di vigilanza non esclude l'aggravante dell'esposizione alla pubblica fede se non si dà prova di una custodia continua e diretta tale da impedire la sottrazione. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
art. 624 c.p.
Norma sul delitto di furto richiamata in relazione agli elementi costitutivi del reato; la Corte ritiene che, alla luce della ricostruzione fattuale, gli elementi del furto fossero integrati.
art. 625 c.p.
Contiene le aggravanti del furto; la Corte ha ritenuto applicabile l'aggravante per esposizione alla pubblica fede nonostante la presenza di videosorveglianza, poiché tale sistema non equivale a una custodia diretta e continua del bene.
art. 392 c.p.
Invocata dal ricorrente come possibile derubricazione; la Corte non ha ritenuto sussistere i presupposti fattuali per ricondurre il fatto a tale o ad altre fattispecie meno gravi.
art. 616 c.p.p.
Norma processuale richiamata per la condanna alle spese processuali a carico del ricorrente in caso di rigetto del ricorso.
art. 23, comma 8, d.l. n.137/2020 (conv. l. n.176/2020)
Richiamata in relazione alla trattazione del ricorso senza intervento delle parti per la conclusione scritta; procedimento svoltosi ai sensi delle disposizioni emergenziali/organizative richiamate.
Massime di principio
- La Corte di cassazione svolge un sindacato di legittimità limitato: non può rivedere i fatti né sostituirsi al giudice di merito nella valutazione delle prove salvo vizi di motivazione manifesti e macroscopici.
- Lo spostamento e l'occultamento della cosa sottratta, unitamente al possesso di strumenti atti alla forzatura, possono integrare la consumazione del furto anche se l'autore non si è definitivamente allontanato: la piena, autonoma e effettiva disponibilità del bene è criterio di consumazione.
- La presenza di un sistema di videosorveglianza non esclude automaticamente l'aggravante dell'esposizione alla pubblica fede: per escluderla è necessaria una sorveglianza effettiva, diretta e continua che impedisca concretamente la sottrazione.
- La desistenza volontaria non è configurabile se il reato è già consumato; la rinuncia deve intervenire prima che si realizzi la consumazione in senso giuridico.
- Le censure che si basano su una diversa ricostruzione logica dei fatti, senza dimostrare un vizio manifesto nella motivazione del giudice di merito, sono generalmente inadatte a ottenere la cassazione.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 13 gen 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 777/2022 del 13/01/2022
- Sentenza penale · 13 gen 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 778/2022 del 13/01/2022
- Sentenza penale · 13 gen 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 779/2022 del 13/01/2022
- Sentenza penale · 13 gen 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 780/2022 del 13/01/2022
- Sentenza penale · 13 gen 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 781/2022 del 13/01/2022
- Sentenza penale · 13 gen 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 782/2022 del 13/01/2022
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →