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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 27468/2025 del 25/07/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Ricorso per cassazione articolato in sei motivi: 1) violazione dell'art. 603 comma 3‑bis c.p.p. per mancata rinnovazione delle prove dichiarative dopo la riqualificazione del capo C) in rapina impropria, carenza della motivazione rafforzata e errata applicazione dell'art. 56 c.p.; 2) vizio di qualificazione del reato al capo B) come furto consumato anziché tentato, sulla base di immagini di videosorveglianza che avrebbero dimostrato l'assenza della refurtiva al momento dell'uscita; 3) illegittimità del riconoscimento delle aggravanti di cui all'art. 625 n.2 e n.7 c.p. (rimozione del sigillo antitaccheggio e violenza su cose esposte alla pubblica fede); 4) diniego dell'attenuante per lieve entità del danno (art. 62 n.4 c.p.); 5) irragionevolezza e mancata motivazione della riduzione della pena per le attenuanti generiche (riduzione inferiore al terzo nonostante prevalenza); 6) carenza di motivazione sui singoli aumenti di pena per continuazione.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto manifestamente infondati i motivi, confermando: la corretta applicazione del principio secondo cui la reformatio in peius in appello non impone la rinnovazione delle prove quando la valutazione operata è una diversa qualificazione giuridica di fatti non controversi; la sussistenza della rapina impropria (riqualificazione del capo C) ritenendo che lo spintonamento dell'addetto alla vigilanza subito dopo l'occultamento della merce costituisse violenza finalizzata a mantenere il possesso o a procurarsi l'impunità, dunque forma consumata; la responsabilità per i furti contestati ai capi A), B) e D) e la ricorrenza delle aggravanti (art. 625 nn.2 e 7) perché la rimozione delle placche antitaccheggio altera la cosa e il sistema di videosorveglianza non era di controllo continuo idoneo a escludere l'esposizione alla pubblica fede; il diniego dell'attenuante per lieve entità del danno come non applicabile a valori non quasi trascurabili; la legittimità della riduzione di pena inferiore al terzo in considerazione della negativa personalità e della reiterazione predatoria; e la corretta determinazione distinta degli aumenti per continuazione. Conseguente condanna del ricorrente alle spese ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 603 c.p.p. comma 3‑bis

    La Corte ribadisce che la rinnovazione delle prove dichiarative non è obbligatoria quando l'appello provoca una diversa qualificazione giuridica di fatti non controversi; la reformatio in peius può fondarsi su diversa valutazione giuridica senza riassumere i testi

  • art. 56 c.p.

    Applicazione corretta nella distinzione tra tentativo e consumazione: la consumazione della rapina impropria può sussistere anche se l'agente non ha pieno possesso della cosa purché abbia già operato la sottrazione e usato violenza per assicurarsene o per l'impunità

  • art. 628 c.p. comma secondo

    Definizione di rapina impropria utilizzata per la riqualificazione: violenza immediatamente successiva alla sottrazione finalizzata a mantenere il possesso o procurare l'impunità integra la fattispecie

  • art. 625 c.p. n.2

    La rimozione della placca/etichetta antitaccheggio può integrare l'aggravante 'con violenza su cose esposte alla pubblica fede' poiché altera strutturalmente e funzionalmente la res esposta

  • art. 625 c.p. n.7

    La circostanza che la merce fosse esposta alla pubblica fede non viene esclusa dalla sola presenza di videosorveglianza non gestita in controllo continuo; solo un controllo effettivo e costante escluderebbe lo stato di affidamento

  • art. 62 n.4 c.p.

    L'attenuante per lieve entità del danno richiede che il valore sia di rilevanza minima e quasi trascurabile; danni non tali non consentono il riconoscimento automatico della diminuente

  • artt. 132 e 133 c.p.

    La determinazione della pena è devoluta al giudice di merito: è sufficiente l'indicazione dell'elemento ritenuto prevalente tra quelli da valutare, senza necessità di esposizione analitica di tutti gli elementi

  • art. 616 c.p.p.

    In caso di ricorso inammissibile il ricorrente può essere condannato alle spese processuali e contributo unificato come disposto dalla norma

Massime di principio

  • La Corte d'appello può riqualificare un fatto penalmente senza rinnovare le prove testimoniali se si limita a diversa qualificazione giuridica di fatti non contestati; il ricorrente in cassazione deve specificare quali prove avrebbero dovuto essere rinnovate per non incorrere nella genericità della doglianza
  • Per la rapina impropria è sufficiente che l'agente abbia operato la sottrazione e poi fatto uso di violenza immediatamente dopo per mantenere il possesso o garantirsi l'impunità; quindi la consumazione può sussistere anche se il possesso materiale non è pienamente consolidato
  • La semplice presenza di un sistema di videosorveglianza non esclude automaticamente l'aggravante dell'esposizione alla pubblica fede: rileva se il controllo è effettivamente continuo e diretto; se non lo è, la videosorveglianza è strumento idoneo solo a identificare successivamente l'autore
  • La rimozione dell'apparato antitaccheggio può integrare l'aggravante 'violenza su cose' poiché altera la funzione di protezione dell'oggetto; non è necessario un 'danneggiamento' nel senso tradizionale purché la funzionalità protettiva sia compromessa
  • L'attenuante per lieve entità del danno richiede valori economici realmente trascurabili: il mero basso valore assoluto non basta se non è quasi irrilevante
  • Nella determinazione della pena il giudice di merito ha ampia discrezionalità e deve solo indicare gli elementi decisivi; in caso di appello alla Cassazione non è consentita una rinnovata valutazione dei fatti già adeguatamente motivata dal giudice di merito
  • In sede di cassazione le censure generiche o ripetitive già affrontate e motivate in sede di merito sono inammissibili: il ricorrente deve articolare motivi specifici e confrontarsi con la motivazione della sentenza impugnata

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