Cassazione Penale, Sentenza n. 27468/2025 del 25/07/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso per cassazione articolato in sei motivi: 1) violazione dell'art. 603 comma 3‑bis c.p.p. per mancata rinnovazione delle prove dichiarative dopo la riqualificazione del capo C) in rapina impropria, carenza della motivazione rafforzata e errata applicazione dell'art. 56 c.p.; 2) vizio di qualificazione del reato al capo B) come furto consumato anziché tentato, sulla base di immagini di videosorveglianza che avrebbero dimostrato l'assenza della refurtiva al momento dell'uscita; 3) illegittimità del riconoscimento delle aggravanti di cui all'art. 625 n.2 e n.7 c.p. (rimozione del sigillo antitaccheggio e violenza su cose esposte alla pubblica fede); 4) diniego dell'attenuante per lieve entità del danno (art. 62 n.4 c.p.); 5) irragionevolezza e mancata motivazione della riduzione della pena per le attenuanti generiche (riduzione inferiore al terzo nonostante prevalenza); 6) carenza di motivazione sui singoli aumenti di pena per continuazione.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto manifestamente infondati i motivi, confermando: la corretta applicazione del principio secondo cui la reformatio in peius in appello non impone la rinnovazione delle prove quando la valutazione operata è una diversa qualificazione giuridica di fatti non controversi; la sussistenza della rapina impropria (riqualificazione del capo C) ritenendo che lo spintonamento dell'addetto alla vigilanza subito dopo l'occultamento della merce costituisse violenza finalizzata a mantenere il possesso o a procurarsi l'impunità, dunque forma consumata; la responsabilità per i furti contestati ai capi A), B) e D) e la ricorrenza delle aggravanti (art. 625 nn.2 e 7) perché la rimozione delle placche antitaccheggio altera la cosa e il sistema di videosorveglianza non era di controllo continuo idoneo a escludere l'esposizione alla pubblica fede; il diniego dell'attenuante per lieve entità del danno come non applicabile a valori non quasi trascurabili; la legittimità della riduzione di pena inferiore al terzo in considerazione della negativa personalità e della reiterazione predatoria; e la corretta determinazione distinta degli aumenti per continuazione. Conseguente condanna del ricorrente alle spese ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
art. 603 c.p.p. comma 3‑bis
La Corte ribadisce che la rinnovazione delle prove dichiarative non è obbligatoria quando l'appello provoca una diversa qualificazione giuridica di fatti non controversi; la reformatio in peius può fondarsi su diversa valutazione giuridica senza riassumere i testi
art. 56 c.p.
Applicazione corretta nella distinzione tra tentativo e consumazione: la consumazione della rapina impropria può sussistere anche se l'agente non ha pieno possesso della cosa purché abbia già operato la sottrazione e usato violenza per assicurarsene o per l'impunità
art. 628 c.p. comma secondo
Definizione di rapina impropria utilizzata per la riqualificazione: violenza immediatamente successiva alla sottrazione finalizzata a mantenere il possesso o procurare l'impunità integra la fattispecie
art. 625 c.p. n.2
La rimozione della placca/etichetta antitaccheggio può integrare l'aggravante 'con violenza su cose esposte alla pubblica fede' poiché altera strutturalmente e funzionalmente la res esposta
art. 625 c.p. n.7
La circostanza che la merce fosse esposta alla pubblica fede non viene esclusa dalla sola presenza di videosorveglianza non gestita in controllo continuo; solo un controllo effettivo e costante escluderebbe lo stato di affidamento
art. 62 n.4 c.p.
L'attenuante per lieve entità del danno richiede che il valore sia di rilevanza minima e quasi trascurabile; danni non tali non consentono il riconoscimento automatico della diminuente
artt. 132 e 133 c.p.
La determinazione della pena è devoluta al giudice di merito: è sufficiente l'indicazione dell'elemento ritenuto prevalente tra quelli da valutare, senza necessità di esposizione analitica di tutti gli elementi
art. 616 c.p.p.
In caso di ricorso inammissibile il ricorrente può essere condannato alle spese processuali e contributo unificato come disposto dalla norma
Massime di principio
- La Corte d'appello può riqualificare un fatto penalmente senza rinnovare le prove testimoniali se si limita a diversa qualificazione giuridica di fatti non contestati; il ricorrente in cassazione deve specificare quali prove avrebbero dovuto essere rinnovate per non incorrere nella genericità della doglianza
- Per la rapina impropria è sufficiente che l'agente abbia operato la sottrazione e poi fatto uso di violenza immediatamente dopo per mantenere il possesso o garantirsi l'impunità; quindi la consumazione può sussistere anche se il possesso materiale non è pienamente consolidato
- La semplice presenza di un sistema di videosorveglianza non esclude automaticamente l'aggravante dell'esposizione alla pubblica fede: rileva se il controllo è effettivamente continuo e diretto; se non lo è, la videosorveglianza è strumento idoneo solo a identificare successivamente l'autore
- La rimozione dell'apparato antitaccheggio può integrare l'aggravante 'violenza su cose' poiché altera la funzione di protezione dell'oggetto; non è necessario un 'danneggiamento' nel senso tradizionale purché la funzionalità protettiva sia compromessa
- L'attenuante per lieve entità del danno richiede valori economici realmente trascurabili: il mero basso valore assoluto non basta se non è quasi irrilevante
- Nella determinazione della pena il giudice di merito ha ampia discrezionalità e deve solo indicare gli elementi decisivi; in caso di appello alla Cassazione non è consentita una rinnovata valutazione dei fatti già adeguatamente motivata dal giudice di merito
- In sede di cassazione le censure generiche o ripetitive già affrontate e motivate in sede di merito sono inammissibili: il ricorrente deve articolare motivi specifici e confrontarsi con la motivazione della sentenza impugnata
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