Cassazione Penale, Sentenza n. 12064/2023 del 22/03/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Falsificazione non grossolana di una patente di guida apparentemente rilasciata dalle autorità del Marocco, con la fotografia dell'imputato. La difesa ha sostenuto l'"inoffensività" del falso poiché il documento non sarebbe stato valido ai fini della guida in Italia (mancanza di permesso internazionale/traduzione e presenza in Italia da oltre un anno), invocando la rilevanza dell'art. 135 cod. strada
La decisione
La Corte di Cassazione, Sezioni Unite, ha rigettato il ricorso e confermato la condanna per i reati di cui agli artt. 477 e 482 cod. pen. Le Sezioni Unite hanno stabilito che la contraffazione non grossolana di una patente estera (extra UE/SEE) integra il reato anche quando manchino le condizioni di validità ai fini della guida nel territorio nazionale, ritenendo che la patente estera abbia una propria funzione documentale e valore probatorio riconosciuti dall'ordinamento italiano
Norme richiamate
Codice penale, art. 477
La patente di guida, anche se rilasciata da autorità estera non appartenente all'UE/SEE, può rientrare nella categoria delle "autorizzazioni amministrative" contemplate dall'art. 477, quando il documento abbia funzione documentale riconosciuta dall'ordinamento italiano; la sua contraffazione non grossolana è pertanto punibile
Codice penale, art. 482
Norma sanzionatoria riferita alla falsificazione materiale; applicata in combinato disposto con l'art. 477 alla contraffazione della patente estera non grossolana
Codice della strada, art. 135
Disciplina le condizioni di validità della patente estera ai fini della guida in Italia (permesso internazionale/traduzione, limite di residenza di un anno). Le Sezioni Unite hanno tuttavia precisato che tali condizioni attengono alla legittimazione a guidare nel territorio nazionale e non esauriscono la funzione documentale intrinseca della patente, che può essere oggetto di reato se contraffatta
Codice della strada, artt. 136 e 136-bis
Riferimenti normativi sul riconoscimento e conversione delle patenti straniere e sulla disciplina speciale per patenti UE/SEE; usati per distinguere l'efficacia della patente ai fini della guida dalla sua natura di documento
Codice della strada, art. 116
Definisce la disciplina della patente come titolo abilitativo e le sanzioni per la guida senza patente; citato per evidenziare la diversa modulazione sanzionatoria rispetto alla situazione del titolare di patente estera non validata
Convenzione di Vienna sulla circolazione stradale (1968), art. 41
Usata per spiegare il fondamento internazionale del riconoscimento delle patenti estere e il ruolo della patente quale titolo rilasciato dall'autorita' dello Stato estero che può avere effetti giuridici all'interno dell'ordinamento italiano
D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, art. 35
Richiamato per il principio di equipollenza della patente (anche estera, se previsto) quale documento d'identità e per la sua valenza documentale
R.D. 6 maggio 1940, n. 635, art. 292
Rilevante nell'ambito della disciplina documentale e della funzione della patente come documento riconosciuto dall'ordinamento
Massime di principio
- La contraffazione non grossolana di una patente di guida rilasciata da uno Stato extra UE/SEE integra gli artt. 477 e 482 cod. pen. anche se il documento non soddisfa le condizioni previste dal codice della strada per abilitare alla guida in Italia (permesso internazionale, traduzione, limite di residenza).
- La valutazione della "validità" del documento ai fini della guida nel territorio nazionale (art. 135 e ss.) è distinta dalla qualificazione della patente come atto dotato di funzione documentale/probatoria riconosciuta dall'ordinamento: la mancata ricorrenza dei requisiti formali non esclude automaticamente la tipicità penale del falso.
- Per resistere con successo alla contestazione del falso documentale, la difesa deve dimostrare che il documento falsificato non possiede alcuna rilevanza documentale riconoscibile dall'ordinamento italiano (caso raro), oppure che il falso è "grossolano" e quindi non idoneo a ingannare la fede pubblica.
- L'eventuale responsabilità amministrativa per guida senza permesso internazionale o senza conversione/residenza resta autonoma rispetto alla responsabilità penale per falsificazione: la esistenza di sanzioni amministrative non impedisce l'applicazione delle norme penali quando il documento abbia valore probatorio/autorizzatorio intrinseco.
- In fase di accertamento il giudice non è vincolato a derubricare il fatto in "falso innocuo" quando il documento contraffatto, per sua natura, possa ingannare e abbia contenuto giuridico rilevante; occorre invece distinguere sempre tra "oggetto materiale" del falso e la sua offensività concreta.
- Verificare sempre se il falso è "grossolano": il requisito della non grossolanità è essenziale per la configurabilità del reato di cui all'art. 477 cod. pen.; in caso di falsificazione evidente la valutazione sulla sussistenza del reato cambia.
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