Cassazione Penale, Ordinanza n. 38477/2025 del 27/11/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso per genericità del motivo, ritenendo che la sentenza impugnata fosse sorretta da motivazione logicamente corretta e che il ricorso non individuasse puntualmente i rilievi critici. Conseguentemente ha condannato la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Esito
Favorevole al resistente
La controversia
La ricorrente ha proposto impugnazione contro la sentenza della Corte d'appello di Palermo che aveva affermato la sua responsabilità per il reato di invasione di terreni o edifici aggravata/riconducibile alle disposizioni richiamate in sentenza (artt. 633-639-bis c.p.). L'unico motivo contestava la correttezza della motivazione sulla responsabilità penale, ma la censura è stata ritenuta generica e indeterminata, perché non specificava quali elementi della motivazione fossero erronei o illogici e non consentiva alla Corte di cassazione di esercitare il controllo richiesto.
Norme richiamate
artt. 633-639-bis c.p.
Richiamati come base normativa del reato per il quale è stata affermata la responsabilità nella sentenza impugnata.
art. 581, comma 1, lett. c) c.p.p.
Il ricorso deve contenere motivi specifici e non generici; la mancanza di specificità rende l'impugnazione inammissibile.
art. 616 c.p.p.
In caso di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- Il motivo di ricorso per cassazione deve essere specifico e autosufficiente quanto basta a rendere comprensibili le censure mosse alla motivazione impugnata; una doglianza meramente assertiva o indeterminata è inammissibile.
- Quando la sentenza impugnata presenta una motivazione logicamente coerente, il ricorso deve indicare con precisione gli errori di fatto o di diritto ascritti alla decisione, altrimenti la Corte non può esercitare il proprio sindacato.
- L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e, nei casi previsti, al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.
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