Cassazione Penale, Sentenza n. 43200/2024 del 27/11/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza del GIP che non aveva convalidato l'arresto operato nei confronti di Tourabi Salah Eddine. L'arresto era scattato dopo il rinvenimento di 98,60 g di hashish presso la stazione e, successivamente, 7,2 g di hashish, 4,5 g di cocaina, un bilancino e 520 euro presso l'abitazione; il GIP aveva ritenuto difettare i presupposti di cui all'art. 381, comma 4, c.p.p. (gravità del fatto o pericolosità dell'arrestato) e quindi non aveva convalidato l'arresto, valutando in particolare il dato quantitativo, l'incensuratezza e un presunto atteggiamento collaborativo dell'indagato
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso del Procuratore ritenendolo fondato e ha annullato senza rinvio l'ordinanza impugnata. La Corte ha spiegato che il giudice della convalida, nel caso di arresto facoltativo in flagranza, deve svolgere un controllo di mera ragionevolezza ponendosi nella situazione di chi ha operato l'arresto e valutando gli elementi conoscibili al momento dell'arresto. Il GIP ha invece sostituito la propria valutazione a quella degli operanti, valorizzando ex post il solo dato quantitativo, l'incensurato e l'atteggiamento collaborativo, senza considerare elementi oggettivi (distinti tipi di sostanza, bilancino, denaro) che giustificavano una ragionevole valutazione della gravità del fatto. Per tali ragioni l'annullamento è stato disposto senza rinvio in quanto la fase è perenta e il riesame non avrebbe effetti concreti
Norme richiamate
d.P.R. n. 309 del 1990 (Testo unico stupefacenti), art. 73
La norma incrimina il traffico di sostanze stupefacenti; nella vicenda i fatti sono stati ricondotti a tale disposizione come titolo di reato che ha giustificato l'arresto in flagranza
codice di procedura penale, art. 381
art. 381, comma 4, cod. proc. pen.
Stabilisce i presupposti per l'arresto facoltativo in flagranza: è sufficiente la gravità del fatto o la pericolosità dell'agente. La Corte precisa che per la convalida è sufficiente che esista una ragionevole valutazione di uno dei parametri alla luce degli elementi conosciuti al momento
codice di procedura penale, artt. 380 e 381
Indicano le ipotesi di flagranza e i presupposti per l'arresto e la convalida; il controllo del giudice deve limitarsi alla verifica di ragionevolezza della decisione della polizia giudiziaria fondandosi sugli elementi all'epoca noti
codice di procedura penale, art. 274
art. 274, lett. c) cod. proc. pen.
Prevede il pericolo di reiterazione come criterio per l'applicazione di misure cautelari. La Corte rileva l'incoerenza del GIP che aveva ritenuto i medesimi elementi insufficienti per convalidare l'arresto ma sufficienti per motivare il pericolo di reiterazione
codice di procedura penale, art. 386 e 390
art. 386, comma 3, e art. 390, comma 1, cod. proc. pen.
Norme sui termini e sulle modalità della convalida dell'arresto; la Corte ricorda che il perimetro del controllo di convalida include anche il rispetto dei termini procedurali richiamati
Massime di principio
- Nel caso di arresto facoltativo in flagranza il giudice della convalida compie un controllo di mera ragionevolezza, ponendosi nella stessa situazione degli operatori che hanno deciso l'arresto e valutando gli elementi conosciuti all'epoca
- Per la legittimità dell'arresto facoltativo è sufficiente che ricorra almeno uno dei parametri indicati dall'art. 381, comma 4 (gravità del fatto o pericolosità dell'agente); non è richiesta la presenza congiunta di entrambi
- Il giudice non può sostituire la propria valutazione ex post alla discrezionalità ragionevole della polizia giudiziaria nè prestarsi a una valutazione della responsabilità o delle esigenze cautelari che spettano ad altre fasi del processo
- L'atteggiamento collaborativo dell'arrestato successivo al momento dell'arresto è, di regola, irrilevante per la valutazione ex ante richiesta in sede di convalida
- L'uso incoerente degli stessi elementi di fatto per esiti processuali diversi (es. non convalida dell'arresto ma poi adozione di misura cautelare basata sugli stessi elementi) costituisce vizio motivazionale e può giustificare l'annullamento
- Quando la fase di convalida è perenta e il ricorso riguarda la correttezza dell'operato della polizia giudiziaria, la Corte può annullare senza rinvio se un rinvio sarebbe meramente formale e privo di effetti concreti
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