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Sentenza

Sentenza del 27/03/2019 n. 3420 - Comm. Trib. Prov. Catania

Consorzio bonifica - proprietari di terreni ricadenti nel perimetro irriguo - sussistenza di benefici anche potenziali - obbligo di pagamento degli oneri - sussiste

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

I ricorrenti contestavano l'obbligo di pagare gli oneri consortili relativi alle opere e agli impianti di bonifica, sostenendo che i terreni non fossero concretamente utilizzati o non traessero un beneficio attuale dalle opere irrigue e dalla rete scolante. La questione riguardava quindi se fosse sufficiente l'inclusione dei fondi nel perimetro irriguo e la possibilità di conseguire un beneficio, anche futuro o potenziale, oppure se fosse necessario un vantaggio effettivo e attuale.

La decisione

La pretesa contributiva è stata ritenuta fondata. Le somme richieste dal Consorzio possono riguardare sia gli interventi sulla rete di canalizzazione e scolante sia la realizzazione e gestione di opere e impianti, la cui spesa grava sui proprietari dei terreni ricadenti nel perimetro irriguo ed è ripartita in base ai benefici conseguiti. Per l'assoggettamento a contribuzione è sufficiente che il terreno, oltre a essere incluso nel comprensorio di contribuenza, abbia o possa potenzialmente conseguire un beneficio particolare dalle opere di bonifica. La mancata utilizzazione attuale del fondo non esclude la possibilità di benefici futuri; il contributo non può quindi essere subordinato alla scelta del proprietario di coltivare il terreno o di sfruttarlo economicamente.

Norme richiamate

  • Legge regionale n. 45/1995, art. 10, comma 1

    La spesa per la realizzazione e la messa in funzione delle opere e degli impianti grava sui consorziati proprietari dei terreni ricadenti nel perimetro irriguo ed è ripartita in ragione dei benefici conseguiti.

    La norma fonda l'obbligo contributivo dei proprietari dei terreni inclusi nel perimetro irriguo, collegandolo al beneficio derivante dalle opere. Il beneficio può essere anche potenziale e futuro, purché particolare e riferibile al fondo.

Massime di principio

  • L'inclusione di un terreno nel perimetro di contribuenza costituisce un presupposto necessario, ma deve essere accompagnata dalla possibilità di un beneficio particolare derivante dalle opere consortili.
  • Il beneficio richiesto per il contributo non deve necessariamente essere attuale, concretamente utilizzato o economicamente realizzato: è sufficiente una potenzialità oggettiva di fruizione.
  • La mancata coltivazione o il mancato sfruttamento del fondo per scelta del proprietario non esclude, di regola, l'obbligo contributivo.
  • Per contestare validamente un contributo consortile occorre dimostrare non soltanto il mancato utilizzo del terreno, ma l'assenza di qualsiasi beneficio, anche potenziale, diretto e particolare collegato alle opere di bonifica.
  • La contribuzione può comprendere anche i costi relativi a opere fisse, impianti e infrastrutture consortili, non limitandosi ai servizi effettivamente utilizzati nel periodo considerato.

Testo integrale

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