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Sentenza

Sentenza n. 245/2026 - Perugia, Sezione 1

per l'annullamento del provvedimento prot. 49350 dell'11.12.2024 con il quale il Dirigente del Settore 4 Tecnico del Comune di Orvieto comunicava alla società ricorrente la “...inefficacia della segnalazione certificata d'inizio attività (SCIA) presentata in data 11/09/2024” e del provvedimento prot. 46800 del 26.11.2024 con il quale veniva trasmesso il “...preavviso di provvedimento negativo” e di ogni altro atto presupposto, inerente e/o conseguenziale; per la nullita' della nota dell'8.10.2024 con la quale il detto Dirigente richiedeva la produzione di “Relazione a chiarimento relativamente al taglio della volta al piano terra, con specifico riferimento all'art. 41 comma 1 ed art. 46 comma 1 della D.G.R. 852/2015”.

Giustizia amministrativa202500074

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Umbria - Perugia, Sez. ISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: provvedimento comunale di inefficacia della SCIA edilizia, preceduto da preavviso di provvedimento negativo e da richiesta di integrazione documentale

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (proprietario)

Prevale il privato

La controversia

La società ha impugnato gli atti con cui il Comune di Orvieto ha dichiarato inefficace la SCIA presentata per la realizzazione di un ascensore interno tra il piano terra e due alloggi superiori, intervento comportante il taglio parziale di una volta in muratura e la demolizione di una porzione del solaio. Il primo motivo deduceva la nullità della richiesta di integrazione documentale per difetto assoluto di attribuzione e violazione del principio di tipicità, sostenendo che la disciplina della SCIA avrebbe consentito soltanto la declaratoria di irricevibilità, il divieto di prosecuzione dell’attività o, decorso il termine previsto, l’autotutela. Il secondo motivo deduceva la violazione dell’art. 125 della l.r. Umbria n. 1/2015, dell’art. 22 del d.P.R. n. 380/2001, dell’art. 19 e dell’art. 2, comma 8-bis, della l. n. 241/1990, nonché eccesso di potere, poiché il preavviso e il provvedimento di inefficacia erano stati adottati oltre il termine perentorio di trenta giorni per l’esercizio dei poteri inibitori sulla SCIA. Il terzo motivo lamentava la violazione dell’art. 10-bis della l. n. 241/1990 e il difetto di istruttoria, assumendo che il Comune avesse erroneamente ritenuto non presentate le osservazioni al preavviso, trasmesse via PEC il 6 dicembre 2024. Il quarto motivo contestava, per difetto di motivazione e istruttoria, l’applicazione degli artt. 41 e 46 della D.G.R. Umbria n. 852/2015, ritenuti prevalentemente programmatici e non ostativi alla realizzazione di ascensori interni per l’eliminazione delle barriere architettoniche. Il quinto motivo deduceva l’erronea applicazione delle medesime disposizioni, sostenendo che l’intervento fosse di manutenzione straordinaria e che il taglio della volta, di dimensioni contenute rispetto alla superficie complessiva, non ne alterasse integralmente la percezione o l’integrità.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso esaminando prioritariamente il secondo motivo, ritenuto fondato e assorbente. La SCIA costituisce uno strumento di liberalizzazione che consente l’immediato avvio dell’attività, mentre il potere comunale di vietare la prosecuzione o imporre la conformazione deve essere esercitato entro trenta giorni dal ricevimento della segnalazione. Tale termine ha natura perentoria. Nel caso concreto, la SCIA era stata presentata l’11 settembre 2024; la richiesta di integrazione era stata formulata l’8 ottobre 2024, dopo 27 giorni. Anche attribuendo a tale richiesta efficacia interruttiva del termine, il termine di trenta giorni sarebbe comunque scaduto il 15 novembre 2024, ossia prima sia del preavviso del 26 novembre 2024 sia del provvedimento di inefficacia dell’11 dicembre 2024. La richiesta di integrazione non conteneva prescrizioni idonee a conformare l’attività e non poteva quindi essere considerata un provvedimento inibitorio o conformativo tempestivo. Una volta decorso il termine, la SCIA non poteva più essere incisa mediante poteri ordinari di controllo, ma soltanto attraverso l’autotutela, nel rispetto dei presupposti dell’art. 21-nonies della l. n. 241/1990, inclusi l’interesse pubblico concreto, il termine ragionevole e la ponderazione degli interessi; nel caso di specie non era stato esercitato alcun potere di autotutela. Il TAR ha pertanto dichiarato inefficaci gli atti impugnati, facendo salvo il potere del Comune di valutare un eventuale intervento in autotutela nel rispetto dell’art. 21-nonies e del contraddittorio. Gli ulteriori motivi sono rimasti assorbiti. Le spese sono state compensate.

Norme richiamate

  • art. 125 l.r. Umbria n. 1/2015

    Il provvedimento di divieto di prosecuzione dell’attività è emanato entro il termine di trenta giorni dal ricevimento della segnalazione

    Il potere comunale di vietare la prosecuzione della SCIA o imporre la conformazione deve essere esercitato entro trenta giorni; il termine è perentorio.

  • art. 19 l. n. 241/1990

    Come noto tali previsioni trovano puntuale riscontro a livello statale all’art. 19, commi 3 e 4, della L. n. 241/90

    La disciplina statale della SCIA conferma il termine per l’esercizio dei poteri inibitori e conformativi dell’amministrazione.

  • art. 2, comma 8-bis, l. n. 241/1990

    È comunque fatto salvo il ricorso all’autotutela di cui all’art. 21 novies della L. n. 241/90, ove ne ricorrano i presupposti e le condizioni

    Decorso il termine per l’esercizio dei poteri ordinari sulla SCIA, resta possibile soltanto l’intervento in autotutela, se ne ricorrono i presupposti.

  • art. 21-nonies l. n. 241/1990

    L’intervento successivo dell’amministrazione sulla SCIA consolidata richiede l’esercizio dell’autotutela, con motivazione sull’interesse pubblico, rispetto del termine ragionevole e ponderazione degli interessi dei destinatari e dei controinteressati.

  • art. 10-bis l. n. 241/1990

    Il preavviso di rigetto deve inserirsi nel procedimento nei limiti temporali entro i quali l’amministrazione conserva il potere ordinario di controllo sulla SCIA.

Massime di principio

  • Il termine di trenta giorni previsto per l’esercizio dei poteri inibitori e conformativi dell’amministrazione sulla SCIA ha natura perentoria; decorso tale termine, gli atti adottati nell’esercizio del controllo ordinario sono tardivi e inefficaci.
  • Una richiesta di integrazione documentale non assume efficacia inibitoria o conformativa se non indica concretamente le prescrizioni che il privato deve osservare per rendere l’attività conforme e non può, da sola, impedire il consolidamento della SCIA.
  • Dopo il decorso del termine perentorio per il controllo ordinario, l’amministrazione può incidere sulla SCIA consolidata soltanto mediante autotutela, nel rispetto dell’art. 21-nonies della l. n. 241/1990, della motivazione sull’interesse pubblico, del termine ragionevole e della ponderazione degli interessi coinvolti.
  • Il preavviso di provvedimento negativo e il provvedimento finale adottati oltre il termine perentorio di controllo della SCIA non possono essere riqualificati come tempestivi in ragione di una precedente richiesta generica di chiarimenti o integrazioni.

Come è indicizzato

MaterieTitoli abilitativi ediliziSCIA e liberalizzazioniAutotutela
RamiEdiliziaProcedimento amministrativo
IstitutiSilenzio della pubblica amministrazioneTermini del procedimentoAutotutela decisoriaPrincipio di legalità e tipicità

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