Sentenza del 13/03/2018 n. 1107 - Comm. Trib. Reg. per la Sicilia
Sottoscrizione avviso di accertamento - Funzionario legittimato - Delega al funzionario che ha sottoscritto l'atto
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La contestazione riguarda la legittimazione del funzionario che ha sottoscritto l'avviso di accertamento. Ai sensi dell'art. 42 del D.P.R. n. 600/1973, l'atto deve essere sottoscritto dal capo dell'ufficio oppure da un impiegato della carriera direttiva da lui delegato. La questione centrale è se la delega debba essere materialmente allegata all'avviso di accertamento. Secondo la circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 12 del 12 marzo 2010, paragrafo 9.3, l'allegazione della delega all'atto non è necessaria.
La decisione
La regola richiamata è nel senso che l'avviso di accertamento può essere validamente sottoscritto dal capo dell'ufficio o da un funzionario delegato, senza che la delega debba essere necessariamente allegata all'atto. L'eventuale contestazione non può quindi fondarsi soltanto sulla mancata allegazione della delega, ferma restando la possibilità di verificare, se contestata, l'effettiva esistenza e validità della delega e la qualifica del sottoscrittore.
Norme richiamate
D.P.R. n. 600/1973, art. 42
L'avviso di accertamento deve essere sottoscritto dal capo dell'ufficio o da altro impiegato della carriera direttiva da lui delegato.
La norma individua i soggetti legittimati a sottoscrivere l'avviso di accertamento e consente la sottoscrizione da parte di un funzionario delegato dal capo dell'ufficio.
Circolare Agenzia delle Entrate n. 12 del 12 marzo 2010, paragrafo 9.3
La delega conferita al funzionario che sottoscrive l'atto non deve necessariamente essere allegata all'avviso di accertamento.
Massime di principio
- La mancata allegazione della delega non determina, da sola, l'invalidità dell'avviso di accertamento.
- La sottoscrizione da parte di un funzionario diverso dal capo dell'ufficio è legittima se il funzionario appartiene alla categoria richiesta e opera sulla base di una delega valida.
- In caso di contestazione, il contribuente deve distinguere tra l'assenza materiale della delega nell'atto e l'inesistenza o invalidità della delega: solo la seconda questione può incidere sulla legittimità della sottoscrizione.
- L'Amministrazione deve comunque essere in grado di dimostrare, se richiesto, l'esistenza della delega e la legittimazione del sottoscrittore.
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