Tribunale, Sentenza T-134/23
Judgment of the General Court (Third Chamber) of 18 December 2024. — Institut Jožef Stefan v European Commission. — Award of grants in the field of defence – EDF – Funding of research actions – Call for proposals EDF‑2021-MCBRN-R – Rejection of the applicant’s proposal on account of non-compliance with the admissibility conditions and criteria – Obligation to state reasons – Principle of sound administration – Right to be heard – Error of assessment. — Case T-134/23
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl Tribunale ha respinto il ricorso dell’Institut Jožef Stefan contro il rigetto della proposta PANDORA nell’ambito dell’European Defence Fund. Ha ritenuto che la proposta fosse inadmissibile perché priva di documenti e informazioni obbligatorie richieste dall’allegato 6, in particolare sulla corporate governance e sui documenti societari rilevanti. Ha inoltre giudicato sufficiente la motivazione della Commissione e ha escluso violazioni del principio di buona amministrazione e del diritto di essere sentito.
Ammissibilità di una proposta di finanziamento nell’ambito dell’EDF: la Commissione poteva respingerla perché incompleta per mancanza di documenti e informazioni obbligatori in allegato 6, senza dover richiedere integrazioni dopo la scadenza.
La questione giuridica
La controversia verteva su quattro profili: se la Commissione avesse interpretato correttamente le regole del bando e dell’allegato 6 riguardo ai documenti obbligatori; se la decisione di rigetto fosse sufficientemente motivata ai sensi dell’articolo 296 TFUE; se fosse stato violato il principio di buona amministrazione per mancata richiesta di chiarimenti o integrazioni; e se fosse stato leso il diritto di essere sentito prima dell’adozione della decisione definitiva.
Principio di diritto
Il Tribunale ha dichiarato che, in una procedura di call for proposals, quando il bando e il modulo di domanda qualificano come obbligatori determinati documenti e informazioni ai fini dell’ammissibilità, la Commissione deve respingere la proposta incompleta e non è tenuta a consentire integrazioni post scadenza; una motivazione sintetica è sufficiente se il destinatario conosce il contesto normativo e documentale applicabile. Ne consegue che non vi è violazione né dell’obbligo di motivazione, né del principio di buona amministrazione, né del diritto di essere sentito, se l’esito dipende dalla mancata produzione di elementi che dovevano essere presentati entro il termine.
Norme richiamate
- Articolo 263 TFUE
- Articolo 296 TFUE
- Articolo 41 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea
- Articoli 47 e 48 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea
- Regolamento (UE) 2021/697
- Regolamento (UE, Euratom) 2018/1046
- Articolo 24 del regolamento (UE) 2021/697
- Articolo 189 del regolamento (UE, Euratom) 2018/1046
- Articolo 194 del regolamento (UE, Euratom) 2018/1046
- Articolo 200 del regolamento (UE, Euratom) 2018/1046
- Articolo 151 del regolamento (UE, Euratom) 2018/1046
Rigetto di una proposta di finanziamento EDF per incompletezza della domanda
La pronuncia riguarda un ricorso ex articolo 263 TFUE proposto dall’Institut Jožef Stefan avverso la decisione della Commissione del 3 gennaio 2023 che ha respinto, per inammissibilità, la proposta progettuale PANDORA presentata nell’ambito del bando EDF-2021-MCBRN-R. La controversia concerne in particolare la corretta lettura delle condizioni del bando, dell’allegato 6 del modulo di candidatura e dei limiti del potere della Commissione di chiedere integrazioni dopo la scadenza.
Fatti e contesto normativo
La proposta era stata presentata in relazione all’European Defence Fund, disciplinato dal regolamento (UE) 2021/697 e attuato secondo le regole finanziarie del regolamento (UE, Euratom) 2018/1046. La Commissione aveva adottato il programma di lavoro 2021 e, successivamente, il bando EDF-2021-MCBRN-R relativo alle capacità di valutazione, rilevazione, allerta precoce e sorveglianza nel settore CBRN. La disciplina del bando prevedeva che le proposte dovessero essere complete e contenere tutte le parti, gli allegati e i documenti giustificativi obbligatori, pena il rigetto per inammissibilità.
Procedimento amministrativo
La Commissione aveva prima comunicato, con lettera del 20 luglio 2022, che la proposta era inammissibile perché non conteneva tutte le parti e gli allegati obbligatori. Su richiesta dell’Institut Jožef Stefan, la Commissione aveva poi riesaminato l’ammissibilità e, con email del 3 gennaio 2023, aveva confermato il rigetto, precisando che non erano stati trasmessi documenti di supporto relativi all’allegato 6 e che la corporate governance non era stata descritta in modo sufficiente con riguardo a tre profili: organi decisionali, regole di nomina/elezione e procedure decisionali.
Questioni sottoposte al Tribunale
Il ricorrente ha dedotto quattro motivi:
- violazione delle regole del bando e dell’allegato 6, sostenendo che i documenti richiesti non fossero obbligatori o che la Commissione dovesse chiedere chiarimenti;
- violazione dell’obbligo di motivazione ex articolo 296 TFUE;
- violazione del principio di buona amministrazione, perché la Commissione non avrebbe esaminato con diligenza il fascicolo e non avrebbe chiesto integrazioni;
- violazione del diritto di essere sentito, poiché la proposta sarebbe stata rigettata senza consentire una difesa effettiva sul nuovo rilievo relativo alla sufficiente descrizione della corporate governance.
Normativa e regole applicate
Il Tribunale ha richiamato in particolare:
- l’articolo 24 del regolamento (UE) 2021/697;
- gli articoli 189, 194, 200 e 151 del regolamento (UE, Euratom) 2018/1046;
- l’articolo 296 TFUE;
- l’articolo 41 della Carta dei diritti fondamentali, oltre agli articoli 47 e 48 della Carta. Ha evidenziato che le condizioni del bando e il modulo di domanda, pubblicati sul Funding & Tenders Portal, erano vincolanti per la Commissione e per i candidati, mentre la guida per i candidati aveva natura meramente esplicativa.
Ragionamento del Tribunale sul primo motivo
Il Tribunale ha affermato che la fase di ammissibilità è una fase vincolata: se una proposta non soddisfa tutte le condizioni di ammissibilità, deve essere respinta senza passare a una valutazione di merito. Ha quindi verificato il contenuto dell’allegato 6 e ha concluso che, sebbene nella sezione sulla corporate governance l’indicazione "briefly" consentisse una descrizione sintetica e non imponesse sempre documenti aggiuntivi, alcune informazioni e alcuni documenti erano comunque obbligatori.
In particolare, ha rilevato che:
- alcuni membri del consorzio non avevano fornito tutte le informazioni richieste sulla governance aziendale;
- nessuno dei membri aveva allegato lo shareholders’ agreement o documentazione equivalente espressamente richiesta nella sezione dedicata;
- per soggetti non societari, come CNRS e altre entità pubbliche o istituti, la documentazione sulla governance era comunque necessaria per consentire il controllo della struttura decisionale.
Secondo il Tribunale, la mancanza anche di un solo elemento obbligatorio comportava l’inammissibilità dell’intera proposta. La Commissione non aveva quindi commesso errore di valutazione e non era tenuta a contattare individualmente i candidati per consentire integrazioni che avrebbero sostanzialmente modificato la domanda dopo la scadenza.
Ragionamento sulla motivazione
Quanto all’obbligo di motivazione, il Tribunale ha ritenuto sufficiente la formula utilizzata nella decisione contestata: mancata presentazione di documenti relativi all’allegato 6, insufficiente descrizione della corporate governance e conseguente incompletezza della proposta. La motivazione, sebbene concisa, era adeguata nel contesto di una procedura ben nota al ricorrente, che aveva accesso al bando, alle condizioni di call e al modulo di domanda. Il fatto che la decisione non richiamasse espressamente la base giuridica non impediva di comprendere la ragione del rigetto.
Ragionamento sul principio di buona amministrazione
Il Tribunale ha escluso la violazione del principio di buona amministrazione. Ha precisato che la facoltà di chiedere chiarimenti o informazioni supplementari non può essere utilizzata per supplire alla mancata produzione di documenti obbligatori che avrebbero dovuto accompagnare la proposta entro il termine. Consentire una simile integrazione equivarrebbe a permettere una modifica sostanziale della candidatura, in contrasto con i principi di trasparenza e parità di trattamento. Pertanto, la Commissione non aveva alcun obbligo di sollecitare integrazioni mancanti sull’allegato 6.
Ragionamento sul diritto di essere sentito
Il Tribunale ha riconosciuto che il diritto di essere sentito, quale corollario dell’articolo 41 della Carta, si applica anche nei procedimenti amministrativi dell’Unione. Tuttavia ha osservato che tale diritto riguarda gli elementi di fatto e di diritto su cui l’istituzione intende fondare la decisione, non la posizione finale che essa intende assumere. Nel caso concreto, il ricorrente era già stato informato della carenza di completezza della proposta e conosceva le regole del bando; inoltre, la decisione finale non si fondava su un elemento nuovo e imprevedibile. Il Tribunale ha quindi concluso che non era dimostrata alcuna incidenza concreta sul diritto di difesa e che, in ogni caso, l’esito del procedimento non avrebbe potuto essere diverso.
Decisione e dispositivo
Il Tribunale ha respinto tutti e quattro i motivi di ricorso e, conseguentemente, ha rigettato integralmente l’azione. Ha inoltre condannato l’Institut Jožef Stefan alle spese, conformemente alla domanda della Commissione.
Principi affermati
La pronuncia conferma che, nelle procedure di finanziamento competitivo dell’Unione:
- l’inosservanza di un requisito formale essenziale, relativo a documenti o informazioni obbligatorie, comporta l’inammissibilità automatica della proposta;
- la Commissione non è tenuta a consentire integrazioni dopo la scadenza quando ciò comporterebbe una modifica sostanziale della candidatura;
- una motivazione sintetica può essere sufficiente se il contesto normativo e procedurale è chiaro per il destinatario;
- il diritto di essere sentito non impone un ulteriore contraddittorio sulla valutazione finale di una proposta già incompleta secondo le regole del bando.
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