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Sentenza

Corte di giustizia, Sentenza C-664/23

Sentenza della Corte (Quinta Sezione) del 19 dicembre 2024. — Caisse d’allocations familiales des Hauts-de-Seine contro TX. — Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Cour d'appel de Versailles. — Rinvio pregiudiziale – Direttiva 2011/98/UE – Diritti dei lavoratori di paesi terzi titolari di un permesso unico – Articolo 12 – Diritto alla parità di trattamento – Sicurezza sociale – Normativa nazionale relativa alla determinazione dei diritti alle prestazioni familiari – Normativa che esclude la presa in considerazione dei figli minori del titolare del permesso unico in assenza di dimostrazione del loro ingresso regolare nel territorio nazionale. — Causa C-664/23

Giurisprudenza europea62023CJ0664

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte ha ritenuto incompatibile con la direttiva 2011/98/UE la normativa francese che esclude, ai fini delle prestazioni familiari, i figli a carico di un titolare di permesso unico nati all’estero se non è provato il loro ingresso regolare in Francia. La parità di trattamento garantita dall’articolo 12 opera per i lavoratori di paesi terzi regolarmente ammessi a fini lavorativi quando la prestazione rientra nel regolamento n. 883/2004. Le considerazioni del preambolo e il richiamo al ricongiungimento familiare non consentono di introdurre una deroga non prevista dal testo della direttiva.

Permesso unico e prestazioni familiari: incompatibilità con il diritto UE della regola nazionale che subordina la considerazione dei figli a carico alla prova del loro ingresso regolare nello Stato membro

La questione giuridica

Se l’articolo 12, paragrafo 1, lettera e), della direttiva 2011/98/UE osti a una normativa nazionale che, per determinare il diritto alle prestazioni di sicurezza sociale di un titolare di permesso unico, esclude dal computo i figli nati in un paese terzo a carico del richiedente quando non sia provato il loro ingresso regolare nel territorio dello Stato membro, pur non prevedendo tale condizione per i figli dei cittadini nazionali o di altri Stati membri.

Principio di diritto

L’articolo 12, paragrafo 1, lettera e), della direttiva 2011/98/UE riconosce al titolare di permesso unico, ammesso a fini lavorativi, la parità di trattamento con i cittadini dello Stato membro ospitante in materia di prestazioni familiari rientranti nel regolamento n. 883/2004; ne consegue che uno Stato membro non può subordinare la presa in considerazione dei figli a carico nati in un paese terzo alla prova del loro ingresso regolare sul territorio nazionale, salvo le deroghe tassative previste dalla direttiva, che nel caso di specie non risultano applicabili né invocate.

Norme richiamate

  • Articolo 267 TFUE
  • Direttiva 2011/98/UE
  • Articolo 3, paragrafo 1, lettere b) e c), direttiva 2011/98/UE
  • Articolo 12, paragrafo 1, lettera e), direttiva 2011/98/UE
  • Articolo 12, paragrafo 2, lettera b), direttiva 2011/98/UE
  • Regolamento (CE) n. 883/2004
  • Articolo 3, paragrafo 1, lettera j), regolamento (CE) n. 883/2004
  • Articolo 1, lettera z), regolamento (CE) n. 883/2004
  • Direttiva 2003/86/CE

Permesso unico e prestazioni familiari: prova di ingresso regolare dei figli a carico

La sentenza riguarda un rinvio pregiudiziale della cour d’appel de Versailles in materia di prestazioni familiari riconosciute a un cittadino di paese terzo titolare di permesso unico in Francia. La Corte è chiamata a verificare se il diritto dell’Unione consenta di subordinare la presa in considerazione dei figli nati in un paese terzo alla prova del loro ingresso regolare nello Stato membro ospitante.

Fatti e procedimento principale

TX, cittadino armeno titolare di una carta di soggiorno "vita privata e familiare" che lo autorizza a lavorare in Francia, aveva chiesto alla CAF il riconoscimento delle prestazioni familiari per tre figli, due dei quali nati fuori dalla Francia. La CAF aveva rifiutato di prendere in considerazione questi due figli perché entrati irregolarmente nel territorio francese.

Dopo un primo accoglimento del ricorso di TX in primo grado, la cour d’appel de Versailles aveva confermato il rigetto; la Cour de cassation aveva annullato tale decisione per difetto di motivazione e rinviato la causa alla stessa corte d’appello, che ha quindi interrogato la Corte di giustizia.

Normativa UE rilevante

La Corte richiama anzitutto la direttiva 2011/98/UE, in particolare:

  • il considerando 20, che collega la parità di trattamento ai lavoratori di paesi terzi e, in alcuni passaggi, ai familiari ammessi per ricongiungimento familiare;
  • il considerando 21, che lega il diritto alla parità di trattamento al soggiorno regolare;
  • il considerando 24, relativo alla sicurezza sociale e ai familiari;
  • l’articolo 3, paragrafo 1, lettere b) e c), che individua i destinatari della direttiva;
  • l’articolo 12, paragrafo 1, lettera e), che garantisce la parità di trattamento in materia di sicurezza sociale;
  • l’articolo 12, paragrafo 2, lettera b), che elenca in modo tassativo alcune deroghe.

Viene inoltre richiamato il regolamento (CE) n. 883/2004, in particolare l’articolo 3, paragrafo 1, lettera j), che include le prestazioni familiari tra le materie coordinate, e l’articolo 1, lettera z), che definisce la prestazione familiare.

Argomentazioni del giudice del rinvio

Il giudice nazionale osserva che TX è regolarmente ammesso al lavoro in Francia e che le prestazioni in questione rientrano nell’ambito del regolamento n. 883/2004. Dubita però che il diritto alla parità di trattamento copra anche il caso dei figli nati all’estero quando non si dimostri il loro ingresso regolare, alla luce dei considerando 20 e 24 della direttiva e del precedente INPS (C‑302/19).

Ragionamento della Corte

La Corte ricorda innanzitutto che gli Stati membri conservano la competenza a organizzare i propri regimi di sicurezza sociale, ma devono esercitarla nel rispetto del diritto dell’Unione.

Sulla base dell’articolo 12, paragrafo 1, lettera e), in combinato disposto con l’articolo 3, paragrafo 1, lettera c), la Corte afferma che il titolare di un permesso unico ammesso a fini lavorativi beneficia della parità di trattamento con i cittadini dello Stato membro ospitante per quanto riguarda le prestazioni familiari rientranti nel regolamento n. 883/2004. Poiché TX si trova in tale situazione e le prestazioni richieste sono prestazioni familiari, egli rientra nell’ambito della parità di trattamento.

La normativa francese introduce però, per i cittadini di paesi terzi, una condizione supplementare: la prova dell’ingresso regolare dei figli a carico. Per la Corte, ciò comporta un trattamento meno favorevole rispetto a quello riservato ai cittadini nazionali e agli altri cittadini dell’Unione/SEE/Svizzera, con conseguente violazione dell’articolo 12, paragrafo 1, lettera e).

Quanto ai considerando 20 e 24, la Corte ribadisce che il preambolo non ha valore vincolante e non può derogare al testo della direttiva. Da tali considerando non si può dunque desumere una limitazione della parità di trattamento ai soli figli entrati tramite ricongiungimento familiare.

La Corte respinge anche l’argomento francese secondo cui la regola nazionale sarebbe giustificata dall’esigenza di prevenire elusioni della disciplina sul ricongiungimento familiare o di sanzionare violazioni della direttiva 2003/86/CE. Le deroghe alla parità di trattamento sono tassative e interpretate restrittivamente; l’articolo 12, paragrafo 2, lettera b), non prevede una deroga del tipo invocato e, in ogni caso, la Francia non ha manifestato l’intenzione di avvalersene.

Decisione della Corte

La Corte conclude che l’articolo 12, paragrafo 1, lettera e), della direttiva 2011/98/UE osta a una normativa nazionale che, ai fini della determinazione dei diritti alle prestazioni di sicurezza sociale di un titolare di permesso unico, prende in considerazione i figli a carico nati in un paese terzo solo se sia provato il loro ingresso regolare nel territorio dello Stato membro.

Principio affermato

La parità di trattamento garantita dalla direttiva 2011/98/UE in materia di sicurezza sociale non può essere compressa da una condizione nazionale aggiuntiva relativa alla regolarità dell’ingresso dei figli a carico del titolare di permesso unico, salvo una deroga espressamente prevista dalla direttiva stessa.

Come è indicizzato

Materiepermesso unicoparità di trattamentoprestazioni familiarisicurezza socialediritto dell'immigrazione

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