Corte di giustizia, Sentenza C-185/24
Sentenza della Corte (Seconda Sezione) del 19 dicembre 2024. — RL e QS contro Bundesrepublik Deutschland. — Domande di pronuncia pregiudiziale proposte dall'Oberverwaltungsgericht für das Land Nordrhein-Westfalen. — Rinvio pregiudiziale – Politica d’asilo – Regolamento (UE) n. 604/2013 – Articolo 3, paragrafo 2 – Trasferimento del richiedente asilo verso lo Stato membro competente per l’esame della domanda di protezione internazionale – Articolo 4 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea – Rischio di un trattamento inumano o degradante – Mezzi e livello di prova del rischio reale di un trattamento inumano o degradante, derivante da carenze sistemiche nella procedura di asilo e nelle condizioni di accoglienza dei richiedenti nello Stato membro competente – Sospensione, da parte dello Stato membro competente, della presa e della ripresa in carico dei richiedenti asilo. — Cause riunite C-185/24 e C-189/24
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha chiarito che la sospensione unilaterale, da parte dello Stato membro competente, dei trasferimenti in entrata e in uscita nell’ambito del sistema Dublino non equivale automaticamente a "carenze sistemiche". Il giudice nazionale deve sempre svolgere un accertamento concreto e aggiornato, basato su dati affidabili, per verificare l’esistenza di un rischio reale di trattamento contrario all’articolo 4 della Carta. La sentenza ribadisce la centralità della fiducia reciproca tra Stati membri e i limiti rigorosi alla deroga al criterio di competenza Dublino.
Rinvio pregiudiziale sul regolamento Dublino III: la sola sospensione unilaterale delle prese e riprese in carico da parte dello Stato membro competente non basta a far presumere carenze sistemiche tali da impedire il trasferimento del richiedente asilo.
La questione giuridica
Se, ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 2, secondo comma, del regolamento (UE) n. 604/2013, la sospensione unilaterale e indeterminata da parte dello Stato membro competente delle prese e riprese in carico dei richiedenti asilo integri di per sé carenze sistemiche nella procedura di asilo e nelle condizioni di accoglienza tali da comportare un rischio di trattamento inumano o degradante; e, in caso negativo, quali elementi probatori debbano essere utilizzati dal giudice nazionale per accertare tali carenze.
Principio di diritto
L’articolo 3, paragrafo 2, secondo comma, del regolamento Dublino III va interpretato nel senso che la sola circostanza che lo Stato membro designato come competente abbia sospeso unilateralmente le prese e riprese in carico dei richiedenti protezione internazionale non consente, di per sé, di constatare carenze sistemiche nella procedura di asilo e nelle condizioni di accoglienza ai sensi dell’articolo 4 della Carta. Una simile constatazione richiede invece una valutazione concreta di tutti i dati pertinenti, fondata su elementi oggettivi, attendibili, precisi e opportunamente aggiornati; solo se tali carenze raggiungono la soglia elevata richiesta e comportano un rischio reale di trattamento inumano o degradante è impedito il trasferimento e lo Stato membro che ha avviato la procedura diventa competente.
Norme richiamate
- Articolo 267 TFUE
- Articolo 3, paragrafo 2, regolamento (UE) n. 604/2013
- Articolo 4 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea
- Articolo 29, paragrafo 1, punto 1, lettera a), Asylgesetz
- Considerando 4 del regolamento (UE) n. 604/2013
- Considerando 5 del regolamento (UE) n. 604/2013
Rinvio pregiudiziale su Dublino III, sospensione dei trasferimenti e rischio di trattamenti inumani
La Corte di giustizia, Seconda Sezione, si pronuncia su due rinvii pregiudiziali proposti dall’Oberverwaltungsgericht für das Land Nordrhein-Westfalen nell’ambito di controversie tra due cittadini siriani e la Repubblica federale di Germania. La questione riguarda l’interpretazione dell’articolo 3, paragrafo 2, secondo comma, del regolamento (UE) n. 604/2013, in un contesto in cui l’Italia, Stato membro competente secondo i criteri Dublino, aveva sospeso unilateralmente le prese e riprese in carico dei richiedenti asilo.
Fatti e procedimento principale
RL e QS avevano presentato domanda di asilo in Germania. Dalle risultanze Eurodac era emerso che lo Stato competente per l’esame delle domande era l’Italia; la Germania aveva quindi chiesto all’Italia di prendere in carico i richiedenti, ma la richiesta era rimasta senza risposta. L’Ufficio federale tedesco aveva perciò respinto le domande come inammissibili e disposto l’allontanamento verso l’Italia. Dopo alterne decisioni del giudice di primo grado e l’annullamento da parte del Bundesverwaltungsgericht, la causa è tornata dinanzi al giudice del rinvio.
Circostanze rilevanti per il rinvio
Nel corso del giudizio, l’Unità Dublino italiana aveva trasmesso circolari del 5 e del 7 dicembre 2022 con cui invitava gli altri Stati membri a sospendere temporaneamente i trasferimenti verso l’Italia, salvo i casi di ricongiungimento familiare di minori non accompagnati, a causa dell’indisponibilità di strutture di accoglienza. Il giudice del rinvio si è chiesto se tale sospensione, protratta e generalizzata, potesse essere qualificata come "carenza sistemica" ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 2, del regolamento Dublino III.
Questioni sottoposte alla Corte
Il giudice nazionale ha chiesto, in sostanza:
- se la sospensione unilaterale dei trasferimenti verso lo Stato membro competente integri di per sé carenze sistemiche nella procedura di asilo e nelle condizioni di accoglienza;
- in caso contrario, quali siano i criteri probatori utilizzabili per accertare tali carenze quando lo Stato membro interessato rifiuti di prendere o riprendere in carico i richiedenti asilo.
Normativa e principi di fondo richiamati
La Corte richiama l’articolo 4 della Carta dei diritti fondamentali, che vieta trattamenti inumani o degradanti, nonché l’articolo 3, paragrafo 2, del regolamento Dublino III, letto alla luce dei suoi considerando 4 e 5. Viene ribadito il principio di fiducia reciproca tra Stati membri, fondato sui valori dell’articolo 2 TUE e sulla presunzione che gli Stati membri rispettino il diritto dell’Unione e i diritti fondamentali.
Ragionamento della Corte
La Corte osserva che il sistema Dublino presuppone che il trattamento dei richiedenti protezione internazionale in ciascuno Stato membro sia conforme alla Carta, alla Convenzione di Ginevra e alla CEDU. Tuttavia, tale presunzione può essere superata quando vi siano carenze sistemiche nella procedura di asilo e nelle condizioni di accoglienza, tali da esporre il richiedente a un rischio reale di trattamento contrario all’articolo 4 della Carta.
La Corte precisa che le due condizioni dell’articolo 3, paragrafo 2, secondo comma, sono cumulative:
- devono sussistere carenze sistemiche, cioè perduranti e riguardanti in generale la procedura di asilo o le condizioni di accoglienza;
- tali carenze devono comportare un rischio reale di trattamento inumano o degradante.
La Corte chiarisce inoltre che la soglia di gravità è molto elevata e riguarda situazioni di estrema deprivazione materiale incompatibili con la dignità umana.
Prova e accertamento giudiziale
La Corte respinge l’idea che la sospensione unilaterale dei trasferimenti da parte dello Stato membro competente consenta, da sola, di presumere l’esistenza di carenze sistemiche. Un simile approccio sarebbe incompatibile con il sistema Dublino, con i criteri oggettivi di ripartizione delle competenze e con l’esigenza di evitare movimenti secondari incentivati da una semplice dichiarazione unilaterale.
Il giudice nazionale deve invece effettuare una valutazione concreta, sulla base di elementi oggettivi, attendibili, precisi e aggiornati. A tal fine può considerare, tra l’altro, relazioni di ONG internazionali, documenti dell’UNHCR e informazioni scambiate nell’ambito del sistema Dublino. La valutazione ha anche una dimensione prospettica, perché deve riferirsi al momento del trasferimento e alla situazione effettiva del richiedente.
Decisione e principio affermato
La Corte afferma che la sospensione unilaterale e indeterminata delle prese e riprese in carico non basta, da sola, a dimostrare carenze sistemiche ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 2, secondo comma, del regolamento Dublino III. Solo un’analisi complessiva di tutti i dati pertinenti può portare a una simile constatazione.
Rilievo pratico per gli operatori
Per gli operatori italiani, la sentenza conferma che, in materia Dublino, la difesa contro il trasferimento non può fondarsi esclusivamente su comunicazioni generalizzate dello Stato membro competente circa la sospensione dei trasferimenti. Occorre sempre allegare e provare, con fonti aggiornate e attendibili, una situazione strutturale di inadeguatezza della procedura di asilo o dell’accoglienza tale da raggiungere la soglia dell’articolo 4 della Carta.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza europea, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza europea
- Sentenza · 19 dic 2024Corte di giustizia, Sentenza C-119/22
- Sentenza · 19 dic 2024Corte di giustizia, Sentenza C-573/22
- Sentenza · 19 dic 2024Corte di giustizia, Sentenza C-717/22
- Sentenza · 19 dic 2024Corte di giustizia, Sentenza C-65/23
- Sentenza · 19 dic 2024Corte di giustizia, Sentenza C-123/23
- Sentenza · 19 dic 2024Corte di giustizia, Sentenza C-157/23
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza europea →