Tribunale, Sentenza T-560/21
Sentenza del Tribunale (Nona Sezione) del 18 dicembre 2024. — TB contro Agenzia dell'Unione europea per la cibersicurezza. — Funzione pubblica – Agenti temporanei – Assunzione – Avviso di posto vacante – Rigetto della candidatura – Ricorso di annullamento – Rappresentanza di un’istituzione da parte di uno dei suoi agenti – Interesse ad agire – Ricevibilità – Obbligo di motivazione – Principio di buona amministrazione – Responsabilità – Danno morale. — Causa T-560/21
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl Tribunale annulla due decisioni dell’ENISA che avevano escluso TB da altrettante procedure di selezione per posti di capo unità. La censura accolta è quella sul difetto di motivazione, ritenuto incompatibile con il principio di buona amministrazione e con l’articolo 41 della Carta. Sono invece respinte le eccezioni di irricevibilità e la domanda di risarcimento del danno morale.
Assunzione di agente temporaneo ENISA: annullamento del rigetto di due candidature per difetto di motivazione; respinta la domanda di risarcimento del danno morale.
La questione giuridica
Nel contesto di due procedure di selezione interne/esterne per posti di capo unità presso ENISA, il Tribunale è stato chiamato a stabilire: 1) quale fosse esattamente l’atto impugnato relativo al secondo posto vacante; 2) se il ricorso fosse ricevibile nonostante la rappresentanza dell’ENISA fosse assunta anche da un agente che era stato selezionato per uno dei posti controversi; 3) se la ricorrente conservasse un interesse ad agire dopo le sue dimissioni; 4) se le decisioni di mancata selezione fossero sufficientemente motivate e conformi al principio di buona amministrazione e, in particolare, all’articolo 41 della Carta; 5) se sussistesse un diritto al risarcimento del danno morale.
Principio di diritto
Il Tribunale ha annullato entrambe le decisioni di mancata selezione perché insufficientemente motivate: la prima, relativa al secondo stadio della procedura di selezione, avrebbe dovuto comunicare contestualmente almeno i punteggi ottenuti nelle prove; la seconda, relativa alla prima fase di ammissibilità/selezione per titoli, avrebbe dovuto indicare almeno il risultato della valutazione e i criteri obiettivi applicati, senza costringere la candidata a chiedere informazioni successive. Ha inoltre escluso l’irricevibilità del ricorso sia per la rappresentanza dell’ENISA sia per difetto di interesse ad agire della ricorrente, ma ha respinto la domanda di risarcimento perché l’annullamento costituiva, nel caso concreto, riparazione adeguata e sufficiente del danno morale.
Norme richiamate
- Articolo 270 TFUE
- Articolo 90, paragrafo 2, dello Statuto dei funzionari dell’Unione europea
- Articolo 25, secondo comma, dello Statuto dei funzionari dell’Unione europea
- Articolo 296 TFUE
- Articolo 41 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea
- Articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea
- Articolo 19 dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea
- Articolo 53 dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea
- Articolo 51, paragrafo 1, del regolamento di procedura del Tribunale
- Articolo 1, paragrafo 2, lettera g), del regolamento di procedura del Tribunale
- Articolo 6 dell’allegato III dello Statuto dei funzionari dell’Unione europea
- Articolo 134, paragrafo 1, del regolamento di procedura del Tribunale
- Regolamento (UE) 2018/1725
- Regolamento (UE) 2019/881
- Regolamento (CE) n. 460/2004
- Decisione n. MB/2020/5 del consiglio di amministrazione dell’ENISA
- Decisione n. MB/2013/6 del consiglio di amministrazione dell’ENISA
Assunzione di agente temporaneo ENISA: annullamento del rigetto di due candidature per difetto di motivazione
La sentenza riguarda un ricorso ex articolo 270 TFUE proposto da una agente temporanea dell’ENISA contro il rigetto di due sue candidature a posti di capo unità nell’ambito della riorganizzazione dell’Agenzia. Il Tribunale esamina sia profili preliminari di ricevibilità sia il rispetto dell’obbligo di motivazione nelle procedure di selezione del personale dell’Unione.
Fatti e procedimento principale
TB era stata assunta dall’ENISA come agente temporaneo di grado AD 9 per ricoprire il posto di capo dell’unità "Finanze e appalti pubblici". Dopo una riorganizzazione interna dell’Agenzia, ENISA pubblicava due avvisi di posto vacante del 5 agosto 2020 per i posti di capo dell’unità "Ufficio del direttore esecutivo" e di capo dell’unità "Servizi amministrativi di sostegno".
La ricorrente presentava domanda per entrambi i posti. Il 10 novembre 2020 veniva informata del rigetto della candidatura relativa al primo posto; per il secondo, la selezione del candidato prescelto veniva comunicata al personale il 12 gennaio 2021. Dopo richieste di accesso ai dati personali e ai risultati, ENISA le trasmetteva il 29 gennaio 2021 e il 3 febbraio 2021 le valutazioni delle sue candidature.
A seguito di reclamo amministrativo ex articolo 90, paragrafo 2, dello Statuto, la ricorrente proponeva ricorso per annullamento e domanda di risarcimento del danno morale.
Individuazione degli atti impugnati
Il Tribunale chiarisce anzitutto che il secondo capo delle conclusioni non poteva essere riferito alla lettera del 29 gennaio 2021, poiché tale lettera rispondeva solo a una richiesta di accesso ai dati personali e non conteneva il rigetto della candidatura. L’atto effettivamente lesivo era invece la comunicazione ufficiale del 12 gennaio 2021 del nome della candidata selezionata, che implicava necessariamente il rigetto della candidatura della ricorrente.
Il Tribunale precisa inoltre che la decisione di rigetto del reclamo non aveva portata autonoma, ma si limitava a confermare le decisioni originarie; pertanto, il ricorso andava inteso come diretto contro le due decisioni di mancata selezione, tenendo conto, se del caso, della motivazione contenuta nel rigetto del reclamo.
Ricevibilità: rappresentanza dell’ENISA
La ricorrente sosteneva che la rappresentanza dell’ENISA fosse viziata perché uno degli agenti che la rappresentavano era stato selezionato per uno dei posti controversi. Il Tribunale respinge l’eccezione, osservando che l’ENISA, quale organismo dell’Unione, rientra tra le parti privilegiate ai sensi dell’articolo 19, primo comma, dello Statuto della Corte di giustizia e deve essere rappresentata da un agente, eventualmente assistito da un avvocato.
La giurisprudenza sull’indipendenza dell’avvocato riguarda invece le parti non privilegiate. Anche a volerla trasporre, la ricorrente non aveva contestato l’indipendenza dell’agente residuo né quella dell’avvocato. Non vi era quindi motivo di irricevibilità.
Ricevibilità: interesse ad agire dopo le dimissioni
ENISA eccepiva inoltre la perdita di interesse ad agire, poiché la ricorrente si era dimessa dopo il deposito del ricorso. Il Tribunale richiama il criterio consolidato secondo cui l’interesse ad agire deve essere concreto, attuale e valutato alla data del ricorso, ma deve perdurare fino alla decisione.
Pur rilevando che le dimissioni manifestavano la volontà di cessare il rapporto con ENISA, il Tribunale ritiene che la ricorrente conservasse un interesse all’annullamento, perché aveva anche chiesto il risarcimento del danno morale e l’annullamento poteva produrre effetti utili, anche quale base per una futura azione di responsabilità. L’eccezione viene quindi respinta.
Obbligo di motivazione e principio di buona amministrazione
Il Tribunale ricorda che l’obbligo di motivare gli atti lesivi discende dall’articolo 25, secondo comma, dello Statuto, dall’articolo 296 TFUE e dall’articolo 41 della Carta. La motivazione deve consentire sia al destinatario di comprendere le ragioni della decisione, sia al giudice di esercitare il controllo di legittimità.
In materia di concorsi o procedure di selezione, tale obbligo deve conciliarsi con il segreto dei lavori della commissione giudicatrice previsto dall’articolo 6 dell’allegato III dello Statuto. Per questo, nella seconda fase di un concorso, la comunicazione dei punteggi può costituire motivazione sufficiente; nella prima fase, basata su criteri oggettivi, devono essere comunicati almeno i dati obiettivi e i criteri applicati.
Prima decisione impugnata: insufficienza della motivazione
Per il primo concorso, il Tribunale rileva che la decisione comunicata il 10 novembre 2020 si limitava a informare la ricorrente che il suo nome non era stato inserito nell’elenco dei candidati prescelti. Solo successivamente, su richiesta di accesso ai dati, ENISA le trasmetteva i punteggi relativi al colloquio e alla prova scritta.
Poiché la prima decisione impugnata riguardava la seconda fase della procedura, la motivazione avrebbe dovuto essere fornita contestualmente. Non essendo stata dimostrata l’esistenza di circostanze eccezionali tali da giustificare una motivazione differita, il Tribunale conclude per il difetto di motivazione.
Seconda decisione impugnata: insufficienza della motivazione
Per il secondo concorso, la ricorrente non era stata ammessa nemmeno alla fase successiva, ma ne aveva appreso l’esito solo indirettamente, tramite la comunicazione del nome della candidata selezionata. Successivamente, sempre su sua richiesta, riceveva una valutazione sommaria che indicava il mancato superamento della soglia necessaria.
Il Tribunale ritiene che questa decisione rientrasse nella prima fase della selezione, basata su criteri oggettivi di ammissibilità e di qualificazione. In tale contesto, la ricorrente aveva diritto a conoscere almeno il risultato della procedura e i criteri oggettivi applicati; non era ragionevole pretendere che chiedesse informazioni su un esito che non le era stato comunicato in modo adeguato. Anche questa decisione è quindi viziata da difetto di motivazione.
Esito del motivo e annullamento
Accertata la violazione dell’obbligo di motivazione, il Tribunale ritiene che ENISA abbia violato il diritto della ricorrente a una buona amministrazione ai sensi dell’articolo 41 della Carta. Annulla quindi entrambe le decisioni impugnate senza esaminare gli altri motivi di ricorso.
Il Tribunale esclude che l’annullamento possa pregiudicare in modo sproporzionato i diritti dei terzi: l’irregolarità riguardava la motivazione, non il merito della selezione; non è certo che l’illegittimità abbia inciso solo sulle decisioni della ricorrente; e l’eventuale esecuzione della sentenza non implicherebbe necessariamente la rimessa in discussione di più posizioni.
Domanda di risarcimento del danno morale
La ricorrente chiedeva EUR 5.000 a titolo di danno morale, lamentando stress, sentimenti di ingiustizia e pregiudizio alla dignità e alla salute. Il Tribunale ricorda le tre condizioni della responsabilità dell’Unione: illegittimità, danno certo e nesso causale.
Tuttavia, osserva che il danno morale può essere adeguatamente riparato dall’annullamento dell’atto illegittimo. Nel caso concreto, vista la natura dell’illegittimità e del pregiudizio dedotto, l’annullamento delle decisioni è sufficiente a garantire un ristoro adeguato. La domanda risarcitoria è quindi respinta.
Spese e dispositivo
Poiché l’ENISA è risultata soccombente sulle domande principali di annullamento, è condannata alle spese ai sensi dell’articolo 134, paragrafo 1, del regolamento di procedura.
Il dispositivo dispone: annullamento della decisione relativa al posto di capo dell’unità "Ufficio del direttore esecutivo"; annullamento della decisione relativa al posto di capo dell’unità "Servizi amministrativi di sostegno"; rigetto delle altre conclusioni; condanna dell’ENISA alle spese.
Principi affermati
La pronuncia ribadisce che, nelle procedure di selezione del personale dell’Unione, la motivazione deve essere comunicata tempestivamente e in modo sufficiente rispetto alla fase procedurale raggiunta. Nella seconda fase di un concorso, i punteggi costituiscono in linea di principio una motivazione adeguata; nella prima fase, la comunicazione deve almeno consentire al candidato di comprendere il risultato e i criteri oggettivi applicati.
La sentenza conferma inoltre che, in presenza di un’annullamento per difetto di motivazione, il danno morale può non richiedere un autonomo risarcimento se l’annullamento stesso costituisce una riparazione adeguata e sufficiente.
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