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Sentenza

Corte di giustizia, Sentenza C-244/24

Sentenza della Corte (Grande Sezione) del 19 dicembre 2024. — P e a. contro Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid. — Domande di pronuncia pregiudiziale proposte dal Rechtbank Den Haag, zittingsplaats Amsterdam e Raad van State. — Rinvio pregiudiziale – Politica di asilo – Protezione temporanea in caso di afflusso massiccio di sfollati – Direttiva 2001/55/CE – Articoli 4 e 7 – Invasione dell’Ucraina da parte delle forze armate russe – Decisione di esecuzione (UE) 2022/382 – Articolo 2, paragrafo 3 – Facoltà di uno Stato membro di applicare la protezione temporanea agli sfollati non contemplati da detta decisione – Momento in cui uno Stato membro che ha concesso la protezione temporanea a tali persone può porre termine alla protezione medesima – Rimpatrio di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare – Direttiva 2008/115/CE – Articolo 6 – Decisione di rimpatrio – Momento in cui uno Stato membro può adottare una decisione di rimpatrio – Soggiorno irregolare. — Cause riunite C-244/24 e C-290/24

Giurisprudenza europea62024CJ0244

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Grande Sezione chiarisce la relazione tra protezione temporanea obbligatoria dell’Unione e protezione temporanea facoltativa concessa da uno Stato membro per alcune categorie di sfollati dall’Ucraina. Gli Stati membri possono revocare anticipatamente la protezione facoltativa, ma solo entro i limiti posti dalla direttiva 2001/55 e dai principi generali UE. Tuttavia, fino a quando tale protezione continua a rendere regolare il soggiorno, non può essere adottata una decisione di rimpatrio ai sensi della direttiva 2008/115.

Protezione temporanea per sfollati dall’Ucraina: uno Stato membro può revocare anticipatamente la protezione facoltativa concessa a talune categorie di stranieri, ma non può adottare una decisione di rimpatrio prima che il loro soggiorno diventi irregolare.

La questione giuridica

Nelle cause riunite, la Corte è stata chiamata a chiarire: 1) se gli articoli 4 e 7 della direttiva 2001/55/CE consentano a uno Stato membro di porre fine, prima della scadenza della protezione temporanea decisa dal Consiglio ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 2, alla protezione temporanea facoltativa già concessa a categorie di sfollati ulteriori rispetto a quelle di cui all’articolo 2, paragrafi 1 e 2, della decisione di esecuzione 2022/382; 2) se l’articolo 6 della direttiva 2008/115/CE osti all’adozione di una decisione di rimpatrio quando il cittadino di paese terzo beneficia ancora di soggiorno regolare grazie alla protezione temporanea facoltativa, anche se la sua cessazione è imminente e gli effetti della decisione sono differiti.

Principio di diritto

La Corte afferma che l’articolo 7 della direttiva 2001/55 lascia agli Stati membri un margine di discrezionalità anche quanto alla durata della protezione temporanea facoltativa: essi possono revocarla prima della scadenza della protezione temporanea obbligatoria fissata a livello UE, purché non compromettano gli obiettivi e l’effetto utile della direttiva e rispettino i principi generali del diritto dell’Unione. Viceversa, l’articolo 6 della direttiva 2008/115 osta ad adottare una decisione di rimpatrio nei confronti di un cittadino di paese terzo finché questi soggiorna regolarmente nello Stato membro in forza della protezione temporanea facoltativa, anche se la sua cessazione è imminente e la decisione produce effetti solo in un momento successivo.

Norme richiamate

  • Articolo 267 TFUE
  • Direttiva 2001/55/CE
  • Decisione di esecuzione (UE) 2022/382
  • Decisione di esecuzione (UE) 2023/2409
  • Decisione di esecuzione (UE) 2024/1836
  • Direttiva 2008/115/CE
  • Direttiva 2013/32/UE
  • Regolamento (UE) 2016/399
  • Regolamento (UE) 2018/1860

Protezione temporanea facoltativa per sfollati dall’Ucraina e decisioni di rimpatrio

La pronuncia, resa in Grande Sezione, riguarda due rinvii pregiudiziali provenienti dai Paesi Bassi in materia di protezione temporanea concessa agli sfollati dall’Ucraina e di rimpatrio di cittadini di paesi terzi. La Corte si è concentrata sul rapporto tra la direttiva 2001/55/CE, la decisione di esecuzione (UE) 2022/382 e la direttiva 2008/115/CE.

Fatti e procedimento principale

Nei procedimenti principali, cittadini di paesi terzi titolari di un permesso di soggiorno temporaneo in Ucraina avevano ottenuto nei Paesi Bassi una protezione temporanea facoltativa, inizialmente estesa dall’autorità nazionale anche oltre i gruppi indicati nella decisione di esecuzione 2022/382. Successivamente, il Segretario di Stato olandese aveva limitato e poi revocato tale protezione per parte dei beneficiari, predisponendo decisioni di rimpatrio prima della data in cui il soggiorno sarebbe divenuto irregolare.

I giudici del rinvio hanno contestato, da un lato, se la protezione facoltativa potesse essere revocata prima della cessazione della protezione temporanea UE e, dall’altro, se una decisione di rimpatrio potesse essere adottata quando il soggiorno era ancora regolare, pur essendo prossima la scadenza della protezione.

Normativa rilevante

La Corte richiama in particolare:

  • la direttiva 2001/55/CE, soprattutto gli articoli 4, 6 e 7;
  • la decisione di esecuzione (UE) 2022/382, in particolare l’articolo 2, paragrafi 1-3;
  • la decisione di esecuzione (UE) 2023/2409 e, per completezza, la decisione di esecuzione (UE) 2024/1836;
  • la direttiva 2008/115/CE, soprattutto l’articolo 6;
  • la direttiva 2013/32/UE, per il coordinamento con le domande di protezione internazionale;
  • il regolamento (UE) 2018/1860, per l’inserimento nel SIS delle decisioni di rimpatrio.

Sulla protezione temporanea facoltativa concessa dallo Stato membro

La Corte osserva che l’articolo 7, paragrafo 1, della direttiva 2001/55 consente agli Stati membri di estendere la protezione temporanea ad altre categorie di sfollati, purché sfollati per le stesse ragioni e dal medesimo paese o regione di origine. Tale facoltà appartiene allo Stato membro, che può anche fissarne durata e cessazione, purché resti all’interno del periodo in cui il meccanismo UE di protezione temporanea è operativo.

Di conseguenza, lo Stato membro non è tenuto a mantenere la protezione facoltativa fino alla scadenza della protezione temporanea obbligatoria o delle sue proroghe a livello unionale. Può revocare anticipatamente la protezione facoltativa, ma la revoca non deve compromettere gli obiettivi della direttiva 2001/55, il suo effetto utile e i principi generali del diritto dell’Unione, in particolare certezza del diritto, tutela del legittimo affidamento e rispetto dei diritti fondamentali.

Sull’ambito soggettivo dell’estensione facoltativa

La Corte precisa che i cittadini di paesi terzi e gli apolidi in possesso di un permesso di soggiorno temporaneo in Ucraina, validi al 23 febbraio 2022 e che abbiano lasciato il Paese dopo il 26 novembre 2021, possono rientrare nella facoltà di estensione di cui all’articolo 7 della direttiva 2001/55 e all’articolo 2, paragrafo 3, della decisione di esecuzione 2022/382, senza che sia necessario verificare individualmente, ai fini di tale estensione, la loro possibilità di rientro in sicurezza nel paese di origine. La menzione, nella decisione 2022/382, di chi non può tornare in condizioni sicure e stabili è letta come esemplificativa.

Sulla decisione di rimpatrio

Quanto alla direttiva 2008/115/CE, la Corte ribadisce che essa si applica solo ai cittadini di paesi terzi il cui soggiorno sia irregolare. Ne consegue che una decisione di rimpatrio può essere adottata solo quando il soggiorno è già irregolare.

La mera circostanza che la decisione di rimpatrio indichi una data futura di efficacia, coincidente con la fine del soggiorno regolare, non basta a renderla compatibile con l’articolo 6 della direttiva 2008/115. La Corte sottolinea che un atto di rimpatrio anticipato determina comunque effetti giuridici rilevanti, tra cui l’iscrizione nel SIS, e viene adottato senza poter tenere conto di eventuali mutamenti sopravvenuti tra la data di adozione e quella di perdita del soggiorno regolare.

Coordinamento con la protezione temporanea

Poiché i beneficiari della protezione temporanea facoltativa conservano un titolo di soggiorno e, quindi, un soggiorno regolare fino alla revoca della protezione, non possono essere destinatari di una decisione di rimpatrio prima di quel momento. Il fatto che la cessazione sia imminente o che l’effetto dell’atto sia differito non modifica questa conclusione.

Dispositivo

La Corte dichiara che:

  • gli articoli 4 e 7 della direttiva 2001/55 non ostano alla revoca anticipata, da parte di uno Stato membro, della protezione temporanea facoltativa concessa a categorie ulteriori di sfollati, purché siano rispettati obiettivi, effetto utile e principi generali del diritto UE;
  • l’articolo 6 della direttiva 2008/115 osta all’adozione di una decisione di rimpatrio nei confronti di un cittadino di paese terzo che, al momento dell’adozione, soggiorna ancora regolarmente grazie alla protezione temporanea facoltativa, anche se la sua cessazione è imminente e gli effetti della decisione sono sospesi fino a quella data.

Implicazioni pratiche

Per gli operatori, la sentenza distingue nettamente tra: 1) il potere dello Stato membro di revocare una protezione temporanea facoltativa concessa in via nazionale nell’ambito del quadro UE; 2) il divieto di anticipare il rimpatrio quando il soggiorno resta regolare. In pratica, la revoca della protezione può precedere la fine della protezione UE, ma la decisione di rimpatrio può seguire solo quando l’interessato sia effettivamente in soggiorno irregolare.

Come è indicizzato

Materieasiloprotezione temporanearimpatrio di cittadini di paesi terziimmigrazionesoggiorno regolare e irregolare

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