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Sentenza

Sentenza del 20/01/2017 n. 1495 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale l’amministrazione

La controversia

L'Agenzia delle Entrate ha impugnato la sentenza della Commissione Tributaria Regionale di Roma che aveva annullato gran parte delle riprese fiscali relative a IRPEG e IRAP per l'anno d'imposta 2003. I rilievi riguardavano: la diversa valorizzazione di porzioni dello stesso bene immobiliare, effettuata dalla società applicando il costo storico alla parte ceduta e il valore catastale alla parte mantenuta; la deduzione degli ammortamenti relativi a immobili ritenuti dall'Ufficio beni merce o patrimoniali, anziché beni strumentali; e la deduzione di sopravvenienze passive o perdite su crediti derivanti da accordi transattivi. L'Agenzia ha denunciato violazioni delle norme tributarie e contraddittorietà o insufficienza della motivazione della CTR.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto i primi quattro motivi di ricorso, relativi alla valorizzazione degli immobili e agli ammortamenti, ritenendo logicamente insostenibile e contraddittoria la motivazione della CTR. In particolare, non è stata ritenuta coerente l'affermazione secondo cui non era ammissibile applicare criteri diversi allo stesso bene, seguita dall'annullamento della ripresa fiscale; analogamente, la CTR aveva contraddittoriamente qualificato gli immobili sia come non ammortizzabili sia come strumentali all'attività immobiliare. Sono stati invece rigettati il quinto e il sesto motivo: la valutazione della documentazione relativa agli accordi transattivi e alla certezza e determinabilità delle perdite sui crediti spettava al giudice di merito e non risultava censurabile in cassazione. La sentenza è stata cassata con rinvio ad altra sezione della Commissione Tributaria Regionale del Lazio, anche per la liquidazione delle spese.

Norme richiamate

  • D.P.R. n. 600 del 1973, art. 39, comma 2

    È la norma richiamata per l'accertamento induttivo o analitico-induttivo con cui l'Agenzia delle Entrate ha rettificato il reddito dichiarato dalla società.

  • D.P.R. n. 917 del 1986, artt. 9, 59 e 76

    Sono state richiamate in relazione ai criteri di determinazione e valutazione dei componenti reddituali e delle rimanenze. La Corte ha ritenuto non coerente applicare criteri diversi di valorizzazione a porzioni dello stesso bene, in assenza di adeguata giustificazione.

  • D.P.R. n. 917 del 1986, artt. 40 e 59

    Le disposizioni sono state richiamate per stabilire se gli immobili fossero beni strumentali ammortizzabili oppure beni merce o patrimoniali. La motivazione della CTR è stata censurata perché ha attribuito agli immobili qualificazioni incompatibili tra loro.

  • D.P.R. n. 917 del 1986, art. 66, comma 3

    La disposizione è stata invocata per la deducibilità delle perdite su crediti. La Corte ha confermato che la valutazione della documentazione e della certezza della perdita, compresi gli accordi transattivi, spetta al giudice di merito quando sia adeguatamente motivata.

  • D.P.R. n. 917 del 1986, art. 101

    Le perdite su crediti sono deducibili quando risultano da elementi certi e precisi, oppure quando il debitore è assoggettato a procedure concorsuali. Nel caso concreto, la decisione favorevole alla società sul punto è rimasta ferma perché fondata sulla valutazione della documentazione prodotta.

  • Codice di procedura civile, art. 360, comma 1, nn. 3 e 5

    La Corte ha esaminato le denunce di violazione di legge e di contraddittoria o insufficiente motivazione, precisando che la motivazione di merito è censurabile quando risulti logicamente insostenibile, non per la semplice possibilità di una diversa ricostruzione.

Massime di principio

  • Quando lo stesso bene o la stessa categoria di beni è rappresentata contabilmente con criteri di valutazione diversi, il contribuente deve fornire una giustificazione coerente e conforme alle regole fiscali; la scelta non può essere meramente discrezionale se produce effetti sulla determinazione del reddito.
  • La qualificazione fiscale degli immobili dipende dalla loro effettiva destinazione: occorre distinguere tra beni strumentali, beni merce e beni patrimoniali. La natura dell'attività societaria e l'utilizzo concreto degli immobili sono elementi decisivi.
  • Una sentenza tributaria deve motivare in modo coerente la qualificazione dei beni e la conseguente deducibilità dei costi. Una motivazione che attribuisce contemporaneamente qualificazioni incompatibili può essere cassata per contraddittorietà.
  • Per dedurre perdite su crediti o rinunce a crediti derivanti da transazioni è opportuno conservare contratti, accordi, documentazione contabile e prove delle ragioni economiche dell'operazione, così da dimostrare la certezza, l'inerenza e la determinabilità della perdita.
  • In cassazione non è normalmente possibile rimettere in discussione la valutazione delle prove effettuata dal giudice di merito, purché la motivazione sia coerente, sufficiente e logicamente sostenibile.
  • La cassazione con rinvio non decide definitivamente il merito: annulla la sentenza impugnata e rimette la causa a un diverso giudice, che dovrà riesaminare i punti indicati dalla Corte e provvedere anche sulle spese.

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