Cassazione Civile, Sentenza n. 12295/2020 del 23/06/2020
Sintesi
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Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La controversia riguardava un avviso di accertamento relativo, tra l’altro, alla detrazione dell’IVA per acquisti di merci da società indicate come cedenti e all’accertamento di cessioni fittizie all’esportazione verso una società estera. La precedente sentenza della CTR era stata cassata, per quanto qui rileva, per carenza motivazionale sull’effettiva attività di intermediazione delle società cedenti, alla luce degli elementi indicati dall’Ufficio: assenza di struttura societaria, dipendenti, beni strumentali e contabilità regolare, nonché mancanza di documentazione relativa all’inserimento nel settore delle esportazioni e falsità della dichiarazione di esportatore abituale. Nel giudizio di rinvio, la CTR dell’Emilia-Romagna, con sentenza n. 1836/2014 depositata il 20 ottobre 2014, accolse l’appello dell’Agenzia delle Entrate, rigettò il ricorso originario della contribuente e confermò la pretesa fiscale. La società ricorse per cassazione con due motivi. Con il primo, dedusse la violazione dell’art. 384 c.p.c., sostenendo che la questione delle cessioni fittizie alla società estera fosse coperta da giudicato in conseguenza della dichiarata inammissibilità di un precedente motivo del ricorso principale dell’Agenzia. Con il secondo, dedusse la violazione degli artt. 17, comma 1, e 19, comma 1, del D.P.R. n. 633/1972 e dei principi della Corte di giustizia UE, contestando il diniego della detrazione IVA.
La decisione
La Corte ha rigettato entrambi i motivi. Il primo è infondato: la precedente cassazione per vizio motivazionale aveva rimesso al giudice di rinvio l’esame degli elementi concernenti le operazioni contestate; non si era quindi formato il giudicato invocato dalla contribuente. Nel giudizio di rinvio il giudice poteva riesaminare i fatti già esaminati e considerare quelli rilevanti, restando vincolato soltanto ai fatti che la Cassazione avesse presupposto come pacifici o accertati. Il secondo motivo è infondato perché la pretesa fiscale e il diniego della detrazione trovavano fondamento negli elementi relativi alla mancanza di struttura, personale, beni strumentali, contabilità regolare e documentazione delle società cedenti, già indicati nella motivazione della precedente pronuncia di cassazione. La società è stata condannata alle spese del giudizio di legittimità, liquidate in 8.000 euro oltre spese prenotate a debito; la Corte ha inoltre dato atto dei presupposti per il versamento dell’ulteriore contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.
Norme richiamate
art. 384 c.p.c.
La CTR, con la sentenza gravata dell’odierno ricorso per cassazione, ha correttamente dato continuità ad un consolidato orientamento giurisprudenziale secondo il quale, quando la Corte cassa con rinvio per vizi relativi a violazione di legge o per vizi di motivazione, il giudice del rinvio può riesaminare i fatti oggetto delle precedenti fasi ed esaminarne di nuovi, con il solo limite cognitivo dei fatti che la Suprema Corte, nell’affermare il principio di diritto vincolante, abbia presupposto come pacifici o accertati in sede di merito;
Nel giudizio di rinvio, il giudice può riesaminare i fatti già oggetto delle fasi precedenti e considerare fatti nuovi, salvo il limite dei fatti che la Cassazione abbia assunto come pacifici o accertati nell’enunciare il principio vincolante.
art. 17, comma 1, D.P.R. n. 633/1972
Neppure tale motivo è fondato, alla stregua della motivazione della sentenza della Corte di Cassazione che ha posto in evidenza l’assenza di struttura societaria, di dipendenti e di beni strumentali, di una contabilità regolare e di qualunque documentazione, tutti elementi di fatto su cui si è basata la (legittima) pretesa dell’ufficio.
La Corte ha respinto la censura relativa alla disciplina dell’IVA sulla base degli elementi fattuali indicati, ritenuti idonei a sostenere la pretesa fiscale.
art. 19, comma 1, D.P.R. n. 633/1972
Neppure tale motivo è fondato, alla stregua della motivazione della sentenza della Corte di Cassazione che ha posto in evidenza l’assenza di struttura societaria, di dipendenti e di beni strumentali, di una contabilità regolare e di qualunque documentazione, tutti elementi di fatto su cui si è basata la (legittima) pretesa dell’ufficio.
Il diritto alla detrazione IVA è stato negato nel caso concreto in ragione degli elementi fattuali relativi alle società cedenti, valorizzati a sostegno della legittimità della pretesa dell’Ufficio.
art. 13, comma 1-bis, D.P.R. n. 115/2002
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.
In conseguenza del rigetto del ricorso, la Corte ha dato atto dei presupposti per il pagamento dell’ulteriore contributo unificato previsto in misura pari a quello dovuto per il ricorso.
art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.
Il rigetto comporta, ricorrendone i presupposti, l’obbligo per la ricorrente di versare un ulteriore contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.
Massime di principio
- Quando la Cassazione cassa con rinvio per un vizio di motivazione, il giudice di rinvio può riesaminare i fatti già esaminati e considerare fatti nuovi; il vincolo è costituito dai fatti che la Cassazione abbia presupposto come pacifici o accertati nell’enunciare il principio di diritto.
- La dichiarazione di inammissibilità di un motivo di ricorso non determina, di per sé, la formazione del giudicato su una questione quando la cassazione con rinvio abbia demandato al giudice di rinvio l’esame della motivazione relativa ai fatti e agli elementi posti a fondamento della pretesa.
- Nel valutare una contestazione di operazioni soggettivamente inesistenti ai fini della detrazione IVA, possono assumere rilievo, nel loro complesso, gli elementi relativi all’assenza di struttura organizzativa, dipendenti, beni strumentali, contabilità regolare e documentazione dell’attività delle società cedenti.
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