Cassazione Penale, Sentenza n. 37709/2023 del 14/09/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Fratarcangeli era stato condannato per bancarotta fraudolenta documentale, in concorso con Anton Donea, per avere sottratto, distrutto o omesso di consegnare le scritture contabili della cooperativa 'La Risorsa' (costituita 14/05/2009 - fallita 21/10/2014). I giudici di merito hanno ricostruito il dolo anche sulla base di collegamenti con due presunte "società veicolo" (Serena srl e Costruzioni Serene srl) create o riconducibili al ricorrente e ritenute impiegate per evitare il versamento di contributi previdenziali e fiscali. La difesa ha censurato la sentenza sostenendo l'insufficienza della prova del dolo specifico (esistenza solo del bilancio 2009, assenza di prova di un interesse a occultare la contabilità; al più mera negligenza) e chiedendo, in subordine, la riqualificazione in bancarotta semplice documentale.
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto il primo motivo di ricorso ritenendo carente la motivazione della Corte d'appello circa la prova del dolo specifico. Pur riconoscendo la plausibilità del meccanismo evocato (utilizzo di "società veicolo" per eludere oneri), la Cassazione ha rilevato l'assenza di elementi probatori concreti e un collegamento argomentativo convincente tra tali circostanze e la precisa finalità di occultamento delle scritture contabili da parte del ricorrente (mancano dati su trasferimenti di personale, periodi, flussi finanziari ecc.). Per tali ragioni la sentenza impugnata è stata annullata e rinviata per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte d'appello di Roma; la seconda doglianza è stata assorbita dalla ritenuta fondatezza della prima. Il Procuratore generale aveva chiesto l'inammissibilità del ricorso, richiesta non accolta.
Norme richiamate
Giurisprudenza - Sez. 5, n. 10968 del 31/01/2023 (Di Pietro, Rv. 284304 - 01)
«in tema di bancarotta fraudolenta documentale per omessa tenuta della contabilità interna, lo scopo di recare danno ai creditori impedendo la ricostruzione dei fatti gestionali può essere desunto dalla complessiva ricostruzione della vicenda e dalle circostanze del fatto che ne caratterizzano la valenza fraudolenta colorando di specificità l'elemento soggettivo, che, pertanto, può essere ricostruito sull'attitudine del dato a evidenziare la finalizzazione del comportamento omissivo all'occultamento delle vicende gestionali»
La Corte richiama il principio secondo cui il dolo specifico nella bancarotta documentale può essere desunto da circostanze complessive, ma sottolinea che tali circostanze devono essere concretamente e logicamente collegate all'intento di occultamento; mera plausibilità non basta.
Giurisprudenza - principio della "doppia conforme" (Sez. 2, n. 37295 del 12/06/2019 e altre)
prescrizione di valutare congiuntamente le motivazioni di primo e secondo grado in quanto integranti il corpo decisionale
La sentenza di appello va letta congiuntamente a quella di primo grado nel controllo di legittimità: la motivazione complessiva deriva dall'insieme delle due pronunce e la Cassazione può esaminare l'intero compendio argomentativo.
Nozione processuale sostanziale - "bancarotta fraudolenta documentale" (indicata nella sentenza)
Dal testo emerge che per la bancarotta fraudolenta documentale è richiesto il dolo specifico finalizzato a procurare un ingiusto profitto o arrecare danno ai creditori; la sentenza evidenzia che l'accertamento di tale dolo richiede motivazione adeguata e prove concrete che colleghino i fatti alla finalità dolosa.
Massime di principio
- Per reati di bancarotta documentale è necessario provare il dolo specifico: non basta dimostrare anomalie contabili o omissioni, occorre motivare come tali fatti siano finalizzati all'occultamento e al pregiudizio dei creditori.
- L'uso di "società veicolo" come elemento indiziario è valido solo se accompagnato da elementi probatori concreti (es. trasferimenti di dipendenti con date, flussi economici, coincidenze operative) che colleghino tali società all'operatività elusiva.
- La motivazione giudiziale deve esplicitare il nesso logico tra le circostanze e l'elemento soggettivo: affermazioni di "plausibilità" o ipotesi del curatore non sostituiscono prove specifiche.
- Nel ricorso per cassazione la Corte legge congiuntamente le motivazioni di primo e secondo grado; carenze argomentative persistenti possono determinare l'annullamento della sentenza con rinvio.
- Se dagli elementi emerge solo imperizia o negligenza nella tenuta delle scritture, è possibile che la fattispecie vada riqualificata (es. bancarotta semplice documentale) ma la riqualificazione dipende da una valutazione probatoria adeguatamente motivata.
- In situazioni analoghe, la difesa dovrebbe chiedere e ottenere l'acquisizione o la verifica di elementi specifici (visure INPS, movimenti salariali, contratti di lavoro, corrispondenze societarie) per confutare il nesso di causalità tra gestione "veicolo" e intento fraudolento.
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